Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326

Compensi spettanti per attivitą di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, approvativo del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
visto il D.M. 23 luglio 1994, n. 231, recante la disciplina dei corsi di riconversione professionale;
visto il D.I. 10 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1962, reg. 18 fg. 356, contenente le norme per l' organizzazione dei corsi di aggiornamento culturali e didattici per il personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica;
visti i DD.II. 18 novembre 1978 (registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1979, reg. 9 fg. 272), 28 dicembre 1979 (registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1980, reg. 53 fg. 371) e 6 agosto 1982 (registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1983, reg. 3 fg. 160) e 13 giugno 1986 (registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1986, reg. 73 fg. 318) con i quali si e' provveduto a rivalutare e a definire i compensi spettanti per attivita' di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione;
visto il Contratto nazionale del comparto scuola, sottoscritto in data 4 agosto 1995; considerato che il predetto contratto prevede che la progressione di carriera ordinaria e l'eventuale anticipazione del tempo di passaggio tra una posizione stipendiale e quella successiva siano tra l' altro subordinati per tutti gli operatori della scuola all'avvenuta partecipazione ad attivita' di formazione;
considerata pertanto la necessita' di promuovere organiche azioni di formazione, anche a distanza, idonee ad assicurare una adeguata offerta formativa a tutto il personale della scuola;
considerato che a tal fine appare opportuno privilegiare l' impegno delle risorse finanziarie in relazione ad organici progetti di elevata qualita' scientifica, capitalizzabili e disseminabili anche a distanza, coerenti con le finalita' fissate nelle annuali direttive del Ministero della P.I. e corredati di idonei strumenti di valutazione;
considerata la necessita' di rivalutare l' importo del compenso fissato dal decreto interministeriale 13 giugno 1986 per le prestazioni effettuate dal personale impiegato nelle predette iniziative, con riferimento all' attivita' organizzativa, direttiva, di controllo, di docenza, di esercitazione e di coordinamento di lavori di gruppo, anche con riferimento a quanto previsto dalle CC.MM. nn. 98 e 99 del 4 agosto 1995, emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplinano la natura e l' ammontare delle spese ammissibili per le attivita' formative confinanziate dal Fondo sociale europeo;
considerata altresi' la necessita' di definire il compenso per nuove funzioni, previste dal contratto nazionale per il comparto scuola, della progettazione e valutazione degli interventi formativi, della produzione dei relativi materiali e dell' assistenza tutoriale:

Decreta

Art. 1 - Il compenso per l' attivita' di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative destinate al personale della scuola, ivi comprese quelle per la riconversione professionale, e' quantificabile fino ad un massimo di lire 80.000 (ottantamila) per ogni giornata di attivita' in cui si articola l' iniziativa medesima.

Art. 2 - Il compenso per le attivita' di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi, rese nell' ambito di iniziative di formazione capitalizzabili e disseminabili, anche a distanza, e' quantificabile fino ad un massimo di lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di attivita', elevabile a lire 100.000 (centomila) per i professori universitari.

Art. 3 - Il compenso per le attivita' di docenza prestata nelle predette iniziative e' quantificabile fino ad un massimo di lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di insegnamento, misura elevabile a lire 100.000 (centomila) per i professori universitari.

Art. 4 - Il compenso per l' assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni previsti dal progetto formativo e' quantificabile fino ad un massimo di lire 50.000 (cinquantamila) orarie.

Art. 5 - Il compenso orario per le attivita' svolte dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per la collaborazione alla realizzazione dei predetti interventi formativi e' fissato nella misura oraria stabilita per le attivita' aggiuntive disciplinate dall' art. 54 del vigente contratto per il
comparto scuola.

Art. 6 - L' ammontare effettivo dei predetti compensi, da erogarsi solo per le attivita' effettivamente svolte, e' definito in relazione ai contenuti ed alle modalita' di realizzazione del progetto della singola iniziativa formativa e deve essere contenuto nei limiti di quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi e dai correlati impegni di spesa.
Gli oneri derivanti dalle predette iniziative sono posti a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 7 - Il presente decreto entra in vigore con i provvedimenti attuativi del Piano nazionale di aggiornamento relativo all' anno 1996.
Esso sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

IL MINISTRO