Schema di Decreto Legislativo
Riordino A.S.I.
(approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 1999)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTI gli articoli 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso, 14 e 18, comma 1, lettere b), c) e g);

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d) e l'articolo 18, comma 1, lettere b), c) e g);

VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del........1998;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

 Art. 1
(Agenzia Spaziale Italiana)

  1. L'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) ha personalità giuridica di diritto pubblico e la sua attività è soggetta alle disposizioni della legge 9 maggio 1989, n.168 e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, del presente decreto e alle norme del diritto civile, ove applicabili.
  2. L'ASI è soggetto alla vigilanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del presente decreto, della legge 9 maggio 1989, n.168 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 2
(Attività dell' ASI)

  1. L'A.S.I., sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, degli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia aerospaziale e di politica estera, di direttive del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri:

    a) predispone il piano spaziale nazionale e ne cura l'attuazione;

    b) partecipa ai lavori del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), promuove e coordina la partecipazione italiana ai programmi da essa approvati, nonché, nei limiti delle risorse determinate dal Piano Spaziale Nazionale e delle altre entrate di cui all'articolo 7, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri paesi per la partecipazione a programmi od imprese aerospaziali;

    c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri paesi ed internazionali.

    d) promuove, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore aerospaziale anche predisponendo e coordinando appositi programmi. A tale scopo sostiene e finanzia, con procedure trasparenti di valutazione comparativa, progetti di ricerca scientifica delle università e degli enti pubblici, anche allo scopo di assicurare le risorse necessarie alla partecipazione ai programmi ESA e internazionali, con particolare attenzione all'integrazione tra ricerca pubblica e privata, nazionale e internazionale;

    e) con attenzione alla ricaduta sul sistema industriale nazionale e con particolare riguardo ai settori aeronautico e spaziale e alle tecnologie duali, predispone e coordina, in accordo con le amministrazioni interessate e in collaborazione con soggetti privati, programmi di ricerca tecnologica e applicata, di sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico nel settore aerospaziale, nonché sostiene e finanzia in materia appositi progetti di soggetti pubblici e privati con procedure trasparenti di valutazione;

    f) promuove e cura la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalla ricerca aerospaziale;

    g) promuove e svolge attività di formazione di specialisti nelle scienze e nelle tecnologie aerospaziali e nelle loro applicazioni;

    h) può fornire a soggetti pubblici e privati tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto ed assistenza tecnica in campo aerospaziale o in settori comunque connessi alle attività di cui al presente comma, potendo anche curare la valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonché cedere licenze d'uso su brevetti acquisiti.

  2. L'A.S.I. esercita le attività di cui al presente articolo ricorrendo anche, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1, lettera h), a contratti con soggetti pubblici e privati, alla partecipazione, anche promuovendone la costituzione, in società, consorzi e fondazioni, nonchè a convenzioni o accordi con enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali. La costituzione o la partecipazione maggioritaria a società, consorzi e fondazioni da parte dell'A.S.I. sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3
(Indirizzo e coordinamento in materia aerospaziale)

  1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con intese o accordi di programma con le amministrazioni degli Affari esteri, della Difesa, dell'Industria commercio e artigianato, dei Trasporti e della navigazione, delle Comunicazioni e dell'Ambiente, nonché con uno o più gruppi di lavoro cui partecipano le predette amministrazioni, il Presidente dell'ASI ed altre amministrazioni o soggetti eventualmente interessati, dei quali può avvalersi la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
  1. promuove, sulla base della valutazione del contesto nazionale ed internazionale, la definizione degli indirizzi del Governo in materia aerospaziale con particolare riferimento alla ricerca, alle sue applicazione e ricadute, nonché in ordine alla predisposizione del Piano Spaziale nazionale;
  2. supporta l'ASI nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi aerospaziali internazionali;
  3. assicura il coordinamento dei programmi e dell' attività dell'ASI con i programmi e le attività delle predette amministrazioni.

Art. 4
(Piano Spaziale Nazionale)

  1. Il Piano Spaziale Nazionale, di durata pluriennale, determinata dal PNR, nonché gli eventuali aggiornamenti, sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, con le proprie eventuali osservazioni, li sottopone entro sessanta giorni al CIPE per l'approvazione ai sensi dei regolamenti vigenti in materia di competenze e funzionamento del comitato.

Art. 5
(Organi dell'ASI)

  1. Sono organi dell'A.S.I:

    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il collegio dei revisori dei conti.

  2. Il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta. Il presidente è scelto tra personalità con qualificata esperienza manageriale o con comprovata competenza tecnico-scientifica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ne sovrintende all'andamento generale, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il presidente partecipa ai lavori del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano.
  3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'A.S.I. e da quattro membri. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I consiglieri di amministrazione sono scelti tra personalità di qualificata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa o di comprovata competenza tecnico-scientifica. Il consiglio di amministrazione delibera sui regolamenti di cui all'articolo 6, sul bilancio e sugli atti di gestione determinati dal medesimo regolamento. Esso nomina e revoca, su proposta del presidente, il direttore generale e ne determina la retribuzione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.
  4. Il direttore generale ha compiti di gestione e di attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazioni, come determinati dal regolamento di cui all'articolo 6.
  5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'università, su designazione, quanto al Presidente, ad un membro effettivo e ad uno supplente, del Ministro del tesoro; durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A.S.I.
  6. Le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro del tesoro.
  7. Il presidente dell'ASI, il direttore generale, il Presidente i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Al presidente e al direttore generale, se professori universitari di ruolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  8. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi elettivi o nei partiti politici, non possono essere amministratori o dipendenti di società o imprese operanti nei settori di intervento dell'Agenzia e non possono ricoprire tali funzioni nei due anni successivi alla conclusione del loro mandato.

Art. 6
(Regolamenti)

1. Con regolamenti interni, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono disciplinati:

a) i compiti e le responsabilità specifiche degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e del direttore generale;
b) le norme di funzionamento e di organizzazione dell'Agenzia nonché i criteri relativi alle fattispecie di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;
c) le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;
d) le funzioni di valutazione dell'attività dell'Agenzia mediante il ricorso anche stabile ad esperti esterni che operano sulla base dei criteri generali emanati dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
e) le attività di consulenza, di proposta e di monitoraggio, anche stabili, dell'Agenzia assicurando la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate nonché di esponenti della comunità scientifica, del mondo della produzione e dei servizi.

2. I regolamenti di cui al presente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, in assenza di osservazioni, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla ricezione. Con riferimento ai regolamenti di cui al comma 1, lettera c) ed entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce in via preventiva e nel termine perentorio di trenta giorni il parere del Ministro del tesoro.

Art. 7
(Entrate dell'ASI)

1. Le entrate dell'A.S.I. sono costituite:

a) da contributi ordinari a carico del Fondo per gli enti finanziati dal MURST, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, erogati per le seguenti finalità:

1. funzionamento e gestione ordinaria;
2. impegni assunti per accordi internazionali;
3. altri impegni derivanti dai piani pluriennali

b) dai proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h);

c) da ogni altra eventuale entrata.

2. Le entrate di cui al comma 1, lettere b), nonchè c), limitatamente a finanziamenti internazionali, non sono soggette alle disposizioni vigenti per gli enti pubblici in materia di tesoreria unica.

Art. 8
(Personale)

  1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia è regolato dai contratti collettivi ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria, l'ASI può assumere, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, oltre al personale a tempo indeterminato, personale tecnico-scientifico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta, previa procedura di valutazione comparativa. Nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale prevista dal presente comma, l'ASI, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e nei limiti posti dalla deliberazione di cui al presente comma, può utilizzare personale dipendente da amministrazioni od enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, nonchè può avvalersi delle altre forme contrattuali di cui all'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato ed integrato al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e delle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 febbraio 1997, n. 449.
  3. La direzione di progetti o programmi di ricerca e applicativi, ovvero di strutture dell'ASI, può anche essere affidata a professori universitari di ruolo o a ricercatori universitari confermati, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.

Art. 9
(Bilanci, relazioni e controlli)

  1. Il consiglio di amministrazione delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione contenente le unità previsionali aggregate riferite, per quanto riguarda la spesa, agli oneri correnti di funzionamento e di personale, alle spese in conto capitale ripartite per titoli e alle spese per il rimborso dei debiti.
  2. Il consiglio delibera entro il 30 aprile lo stato patrimoniale e il conto economico, redatti a norma dei regolamenti di cui al comma 1, i quali in materia si uniformano alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché un documento di raffronto con il bilancio di previsione.
  3. Entro il termine di cui al comma 2 il consiglio approva una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, inviata al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, che provvede a trasmetterla alle altre amministrazioni interessate e al Parlamento.
  4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, comma 2. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica In assenza di osservazioni entro 45 giorni dalla ricezione da parte del Ministro esse diventano esecutive.
  5. L'attività dell'ASI è soggetta al controllo successivo della Corte dei Conti, che è esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della Relazione al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

Art. 10
(Norme transitorie e finali)

  1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi restano fino alla scadenza determinata ai sensi della legge 30 maggio 1988, n. 186. Il direttore generale, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi resta fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a).
  2. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, limitatamente ai commi dall'1 al 4; 10, limitatamente ai commi 1-2-3-9-10; 11, limitatamente ai commi 1-2-3; 12, limitatamente ai commi 1-2-3; 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 30 maggio 1988, n. 186 e la legge 31 maggio 1995, n. 233 sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni della legge n. 186 del 1988 sono abrogate dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).