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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Decreto Ministeriale 23 aprile 2003, n. 139
(in GU 19 giugno 2003, n. 140)

Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

Visti  gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire le attivita' di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 221/2003, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. n. 1075.1U/L dell'11 marzo 2003);

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Prima prova scritta

1. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della  lingua  italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita'.

2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi  di  elaborati  proposti  dal  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:

a) analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti  all'interno  di  grandi  ambiti  di  riferimento storico-politico,    socio-economico,    artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento puo' essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;
c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:

a) correttezza e proprieta' nell'uso della lingua;
b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;
c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.

4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

Art. 2.
Seconda prova scritta

1. La seconda prova scritta, che puo' essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione  prevedono  verifiche  scritte,  grafiche  o scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta' di scegliere tra piu' proposte. La suddetta materia e' individuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro la prima decade del mese di aprile.

Art. 3.
Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali

1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.

2. Ove, a causa di particolari difficolta' o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista  per  l'inizio  delle  prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.

3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina  cui  i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente piu' proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.

4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

5.  Con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti la Commissione procede nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda prova scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 aprile 2003

Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 384


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto d'amministrazione  competente  per  materia,  ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla  promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

-  Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), come modificato dalIart. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191:
«Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,  nonche'  le  capacita'  espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita'; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta  sono  inviati  dal  Ministero della pubblica istruzione;  il  testo  della terza prova scritta e' predisposto  dalla  commissione  d'esame con modalita' predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza prova scritta, nonche' le modalita' con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare  attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
4.  La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
5. Comma abrogato dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Peraltro, sullo stesso oggetto del comma abrogato, il citato art. 1, comma 22 della legge n. 191/1998, ha introdotto, nell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il seguente comma: "20/bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce  tipologia,  modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove di esame sono stabiliti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
La regione ha successivamente disciplinato la materia con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52. E' stato, infine, emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13 che regolamenta le modalita' ed i criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Valle d'Aosta.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la  valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7.  Gli  esami  degli  alunni  con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi».

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323(Regolamento  recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):
«Art. 4 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di  Stato  comprende  tre  prove  scritte  aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacita' acquisite dal candidato. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
2. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita'; essa consiste  nella produzione di uno scritto scelto dal candidato  tra piu' proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.
3. La seconda prova scritta e' intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta' di scegliere tra piu' proposte.
4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, e' intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacita'  del  candidato  di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalita' di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova  e'  strutturata  in  modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.
5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti  per  la valutazione delle prove scritte e di trentacinque  per  la  valutazione  del  colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non  puo'  essere  attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte e'  pubblicato,  per  tutti  i  candidati,  nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni  prima  della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione  d'esame  puo'  motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
Art. 5 (Modalita' di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame). - 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi puo' provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta e' individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova e' predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso e' immediatamente  affisso  all'albo  dell'Istituto ed e' consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse puo' estrarne copia.
3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la  commissione  puo'  avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.
4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano  l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, e' integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si e' scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da piu' classi.
5.  Le scuole che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59  individuano le modalita' di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio
regolamento.
6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficolta' o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per
l'inizio della prova scritta, la Commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le
modalita' stabilite col decreto di cui al comma 1.
7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere  assicurata  la  possibilita' di discutere gli
elaborati relativi alle prove scritte.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma  restando  la  responsabilita'  collegiale delle commissioni.
9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle
prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti piu' di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio piu' alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il  presidente  attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti».

- Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle  disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«1.  Con  propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto  1998,  n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi».

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'  sottordinate  al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I  regolamenti ministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.».


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