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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Decreto Ministeriale 8 maggio 2003, n. 47

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 con il quale, in applicazione dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l'art. 8;

Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 22-6-1998 con il quale è stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;

Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il D.M. n.41 del 23-4-2003, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. n.429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.2, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28-4-2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonché le materie oggetto del colloquio;

Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n.425/1997;

Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.3, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. 14 gennaio 2003, n.4, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il D.M. 30 gennaio 2003, n.11, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

DECRETA
Art. 1
Validità e corrispondenza del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico e scientifico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2
Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3
Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art. 4
Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

  1. La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 41 del 23-4-2003 (durata 6 ore).

  2. La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. n.41 del 23-4-2003,

    • per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o francese, a scelta del candidato;

    • per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica.

  3. La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 429/2000, citato nelle premesse.

  4. La quarta prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:

    • discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc.
      Esso si articola in due parti:

      1. questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

      2. proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano;

    • analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su un brano attinto ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

      1. 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

      2. 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;

    • discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

  5. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998.
    Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

    • tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno.
      Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi.
      Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo.
      Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;

    • storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi.
      Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto.
      Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 5
Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art. 6
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11.

Roma, 8 Maggio 2003

IL MINISTRO
MORATTI


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