Decreto Ministeriale 8 marzo 2000, n. 56

 

VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art.20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l’art.1, comma 2, di tale regolamento, il quale prevede che il Ministro della Pubblica Istruzione stabilisce con decreto il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

CONSIDERATO che con la Circolare Ministeriale n.11 - Div. 13/Prot. n.83 - dell’11 gennaio 2000 sono stati ritenuti validi, per l’anno scolastico e accademico 2000/2001, i termini stabiliti con l’art.1 del decreto ministeriale n.495 del 30 dicembre 1998 per la presentazione e la revoca delle domande di cessazioni dal servizio e trattenimento in servizio presentate in precedenza, cioè il 10 febbraio 2000 per i Capi d’Istituto ed il 1° marzo 2000 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti, Nazionale di Danza e Nazionale d’Arte Drammatica;

RITENUTA l’opportunità di consentire al personale del comparto scuola un maggiore spazio di tempo per una più prudente riflessione sulle scelte da effettuare in ordine al proseguimento o meno dell’attività di servizio in un momento di profondi cambiamenti conseguenti al processo di riforma del Sistema Scolastico;

RITENUTA, quindi, la necessità di modificare anche i termini della comunicazione al personale dimissionario interessato, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie, della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

DECRETA 

Art.1

Limitatamente al corrente anno scolastico e accademico 1999/2000, i termini del 10 febbraio 2000 per i Capi d’Istituto e del 1° marzo 2000 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti, Nazionale di Danza e Nazionale d’Arte Drammatica, sono prorogati al 31 marzo 2000 ai soli fini della revoca delle domande di dimissioni volontarie dal servizio del personale con contratto a tempo indeterminato del comparto scuola, con effetti dal 1° settembre 2000, o, per quello in servizio nei Conservatori di Musica e nelle Accademie di Belle Arti, Nazionale di Danza e Nazionale d’Arte Drammatica, dal 1° novembre 2000. La revoca delle dimissioni è consentita entro il succitato termine del 31 marzo 2000, anche al personale destinatario delle disposizioni del Decreto Interministeriale del 30 marzo 1998, in quanto ha richiesto la cessazione anticipata dal servizio nell’arco di tempo dal 16 marzo al 2 novembre 1997.

Art. 2

Al personale di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza all’atto della definitiva cessazione dal servizio.

Art. 3

Entro il 20 aprile 2000 sarà comunicata al personale dimissionario interessato, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie, la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione.
Tale personale può ritirare la domanda di dimissioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Art. 4

Restano confermate le disposizioni vigenti del decreto ministeriale n.495 del 30 dicembre 1998, non modificate con il presente provvedimento.

Art. 5

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo per il riscontro di legge.