Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Nota 19 luglio 2005

Prot. 1261
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Oggetto: Art. 8 bis, legge n. 426/88 - assegnazione alle province dei docenti iscritti nella graduatoria nazionale classe di concorso 33/A educazione tecnica - contingente a.s. 2005/2006

Facendo seguito alla nota 1179 dell'11 luglio 2005 e con riferimento al D.M n. 61 dell'11 luglio 2004 di ripartizione del contingente di assunzioni autorizzato, si ritiene utile precisare che i posti disponibili per le nomine in ruolo di educazione tecnica - classe di concorso 33/A - vanno ripartiti al 50% tra i concorsi ordinari del 1990 e la graduatoria nazionale compilata ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 426/88.

In caso di unità dispari, in osservanza del principio dell'alternanza, salvo contraria tempestiva comunicazione di codesti Uffici, il relativo posto va assegnato alla graduatoria di merito del concorso ordinario per esami e titoli penalizzata in occasione della precedente tornata di assunzioni.

Questo Ministero provvederà ad assegnare alle province che presentino disponibilità i nominativi degli aventi titolo sulla base delle preferenze espresse a suo tempo dagli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE COSENTINO


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Nota 12 luglio 2005

Prot. n. 1190
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Oggetto: Assunzioni di personale scolastico per l'A.S. 2005/06

Come preannunciato nella nota prot. n. 1179 dell'11 luglio 2005, si inviano le istruzioni operative di cui agli allegati A e B, riguardanti, rispettivamente, le assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente e per il personale A.T.A. relative all'anno scolastico 2005/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE COSENTINO


Allegati


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Nota 11 luglio 2005

Prot. n. 1179
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Oggetto: Assunzioni di personale scolastico per l'A.S. 2005/06

Com'è noto, con il decreto legge 115 del 30 giugno 2005, è stato assegnato un contingente complessivo di quarantamila unità, di cui trentacinquemila per il personale docente e cinquemila per il personale A.T.A. ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato., per l'a.s. 2005/06.
Al fine di procedere con la massima tempestività alle conseguenti operazioni di competenza delle SS.LL., si trasmette il D.M. in corso di registrazione alla Corte dei Conti concernente le disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del predetto personale scolastico con allegate le tabelle analitiche elaborate dal sistema informativo. Tali tabelle evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione - rispettivamente, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado - del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché la ripartizione dei posti assegnati a ciascun profilo professionale del personale A.T.A..
Si fa riserva di integrare, a seguire, le disposizioni contenute nell'allegato decreto con ulteriori istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine. Vengono, altresì, rese disponibili sulla rete intranet di questo Ministero le tabelle di ripartizione del contingente provinciale tra le varie classi di concorso relative alla scuola secondaria di I e II grado.
Con l'occasione si richiama l'attenzione sull'urgenza di ultimare tutte le assunzioni relative all'a.s. 2005/06 entro il termine del 31 luglio previsto dall'art. 4 comma 1 della legge 333/01.
Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione, secondo le norme dell'art. 1 del D.M. n. 287/1999.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE COSENTINO


Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, n. 61

                 Vista la legge 6 ottobre 1988, n. 426;

                 Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

                 Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall’art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;

                 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

                 Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;

                 Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 24.7.2003;

                 Visto il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti;

                 Visto il decreto legge n. 240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306;

                 Visto il decreto legge n. 16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge 23 marzo 2001, n. 117;

                 Visto il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333;

                 Visto il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143;

                 Visto l’art. 8-novies della legge 27 luglio 2004, n. 186;

                 Visto il decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, pubblicato nella G.U. n. 151 del 1° luglio 2005, concernente “disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione” ed, in particolare, l’art. 3 con il quale, in attesa della definizione del piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005/06, 2006/07 e 2007/08, previsto dal citato art. 1-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell’anno scolastico 2005/06, autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato per il predetto anno un contingente di 35.000 unità di personale docente e di 5.000 unità di personale ATA;

            Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative per l’a.s. 2005/06;

                 Visto il comma 3 dell’art. 3 del citato decreto-legge n. 115/2005 che stabilisce che “le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumerarietà”;

                 Rilevata la necessità di ripartire i contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali;

Decreta

disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale Docente ed Educativo e A.T.A.
Anno Scolastico 2005-2006

Art. 1
Contingente

1.1   Il contingente di 35.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e di 5.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale A.T.A., è ripartito in contingenti provinciali, come da tabella allegata.

Art. 2
Personale docente ed educativo

2.1   Il contingente di assunzioni di cui all’articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, proporzionalmente alle disponibilità dei posti residuati dopo l’espletamento delle operazioni di mobilità, tenendo conto dell’esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio.

2.2   Con decreto interministeriale concernente il piano pluriennale di assunzioni previsto dall’art. 1 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, viene definito il contingente di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo anche per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008.

2.3   Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

2.4   Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 333/2001 e nel decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 5 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.5   Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art.3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.

2.6   Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie. Nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto.

2.7   Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.

2.8   Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima del decorso di tre anni scolastici.

Art. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

3.1   Nell’ambito del contingente complessivo di cinquemila unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle disponibilità di posti residuati dopo l’espletamento delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.

3.2   Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.

3.3   Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all’O.M. 91 del 30 dicembre 2004 ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2005 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate in base alle disposizioni contenute nell’art. 6 , comma 10, della legge 3.5.1999, n. 124, nell’art.7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nell’art. 55 del vigente C.C.N.L. ed hanno decorrenza giuridica 1° settembre 2005 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell’interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.

3.4   Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro: Moratti


Distribuzione immissioni in ruolo


La pagina
- Educazione&Scuola©