Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Decreto Ministeriale 1 febbraio 2005

Preiscrizioni all'Università e alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 “Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare l’articolo 3 ;
 
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera d);

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370  ed, in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il D.M. 4 agosto 2000 con il quale sono state definite le classi delle lauree universitarie;

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;
    
RITENUTO opportuno che  si sviluppino da parte delle istituzioni formative attività di orientamento a favore degli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria superiore per rendere matura e consapevole la scelta  futura dei loro studi;

VISTO  il parere della  Conferenza dei Rettori del 25 novembre 2004;                  

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso in data 20 gennaio 2005;

RITENUTO necessario realizzare iniziative sinergiche tra  le varie istituzioni  finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;

VISTA la banca dati dell’offerta formativa degli Atenei quale risulta dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie, realizzata ai sensi dell’articolo 17, comma 95, lettera  b) della legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n.268, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale" ed, in particolare l'articolo 7;

RITENUTA  l'opportunità di utilizzare lo strumento delle preiscrizioni  al fine di garantire una adeguata informazione agli studenti sui corsi di studio presenti nelle varie sedi universitarie, nelle istituzioni artistiche e musicali e negli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;

RITENUTA l’opportunità di acquisire indicazioni in ordine alle scelte individuate dagli studenti in modo da sviluppare  le attività di orientamento alla scelta  universitaria o ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistico-musicale nel necessario raccordo tra scuola e università e istituzioni interessate;

RITENUTO  necessario definire, le modalità di effettuazione delle preiscrizioni universitarie confermandone anche per l'anno accademico 2005/2006 la gradualità e il carattere sperimentale;

DECRETA:

Art. 1

1.  Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all’accesso ai corsi di laurea universitari, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica e culturale, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonchè all’inserimento nel mondo del lavoro possono preiscriversi, a decorrere dal 15 febbraio 2005 ed entro la data del 15 marzo 2005, utilizzando   un  apposito   modulo   ad  accesso   libero,  disponibile  presso il sito  web  del  MIUR e  compilabile presso la propria scuola, avvalendosi dell’aiuto dei professori, ovvero presso le università, le istituzioni artistiche e musicali  o attraverso qualunque altra postazione collegata con la rete Internet.

2 La preiscrizione è finalizzata prioritariamente alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento in base alla scelta effettuata  del corso di laurea o di diploma accademico, nonchè alla programmazione dell’offerta  e dei servizi destinati agli studenti da parte delle istituzioni formative. Allo studente viene reso noto in quali istituzioni universitarie o dell’alta formazione artistica e musicale e presso quali sedi è attivato il corso di laurea o di diploma accademico individuato nell’ambito prescelto offrendo la possibilità  di indicare fino ad un massimo di tre corsi in ordine di priorità.

3.  La procedura informatizzata realizzata anche per gli studenti non vedenti o ipovedenti secondo gli standard WAI di accessibilità dal MIUR è disponibile all’indirizzo http://universo.miur.it e contiene: una prima parte informativa di carattere generale e la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo: il codice fiscale e i propri dati anagrafici, la scuola di provenienza e il relativo indirizzo postale, una delle quattro areee didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di afferenza del o dei corsi universitari cui intende indirizzare la propria scelta, la denominazione e i relativi curricula dei  corsi attivati  in ogni sede universitaria. Nel modulo sono presenti anche riferimenti alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e ai vari corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) nonché l’indicazione di una eventuale formazione superiore militare. Lo studente ha, inoltre  la possibilità, avendone i requisiti, di segnalare l’interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio e la necessità di ausilii personalizzati, in caso di situazione di handicap. Viene anche richiesta allo studente l’autorizzazione all’utilizzo dei dati inseriti ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675. 

Art.2

1. Il MIUR predispone, entro la data  del 21 febbraio 2005, la banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso telematico alle università, ai centri servizi amministrativi  nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in rete e agli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia, in via telematica, dei soli moduli riguardanti gli studenti afferenti alle proprie strutture  o a quelle di riferimento. Il MIUR provvede, inoltre, alla trasmissione cartacea dei moduli alle predette istituzioni non collegate in rete.

2. Nel caso di scelta agli studi superiori, le scuole, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale,  in base ai dati acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire allo studente interessato la conoscenza degli obiettivi formativi specifici dei corsi, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi a disposizione, la adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, nonché le possibilità di approfondimento personale e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro. Per il raggiungimento di tali finalità le istituzioni di cui al presente comma possono avvalersi anche della collaborazione di studenti universitari o dell’alta formazione artistica e musicale in forma singola o associata.

3.  Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome, per gli interventi di competenza, una adeguata informazione dei dati connessi alle preiscrizioni il MIUR consente, attraverso una chiave di lettura loro assegnata,  l’accesso telematico alla banca dati relativa agli studenti  delle scuole aventi sede nel loro ambito territoriale, nonché agli studenti interessati alla frequenza presso sedi universitarie e delle istituzioni artistiche e musicali ubicate nello stesso territorio.

Roma, 1 febbraio 2005

IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti


La pagina
- Educazione&Scuola©