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DECRETO MINISTERIALE n.343 del 2 giugno 1997 (ex n.267 del 21 aprile 1997, prot.6146)

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art.278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 per l'anno scolastico 1996/97.

TITOLO I - DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1 - Ammissione agli esami

1. Sostengono gli esami di maturità gli alunni interni delle ultime classi dei corsi sperimentali, che vi siano ammessi dai rispettivi consigli di classe. Il giudizio di ammissione è formulato dai consigli di classe secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza concernente gli esami di maturità dei corsi ordinari.

2. Per gli alunni frequentanti le penultime classi dei corsi sperimentali si applicano le disposizioni circa l'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) e il recupero (art.1 D.L.vo Lgt. 5 aprile 1945, n. 277 e art. 44 R.D. 4 maggio 1925, n.653). Detti alunni sostengono le prove integrative, sulla base dei programmi oggetto di sperimentazione, sulle materie dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto né di colloquio né della seconda prova scritta.

3. I candidati privatisti, invece, non possono essere ammessi a sostenere esami di maturità negli istituti ove tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazioni "autonome", che coinvolgono sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazioni), con le seguenti eccezioni:
- abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendano presentare domanda di iscrizione agli esami di maturità e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;
- chiedano di sostenere gli esami di maturità presso gli istituti statali ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici. In questo caso, essi sosterranno gli esami di maturità sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973.

Art. 2 - Commissioni giudicatrici

1. Per gli esami di cui al successivo art.7, si costituiscono di norma commissioni giudicatrici per i medesimi indirizzi di ciascun istituto o gruppo di istituti possibilmente di una medesima sede.

2. Ogni commissione è formata da un presidente, da quattro commissari esterni e da quanti commissari interni occorrono in rappresentanza di ciascun indirizzo o di ciascuna classe. Un unico docente può rappresentare più indirizzi o più classi. Nel caso di classi con più indirizzi il numero dei commissari interni non deve superare il numero delle classi.

3. Per far fronte alle esigenze del colloquio, il presidente della commissione provvede alla nomina di membri aggregati a pieno titolo, ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi, per le discipline oggetto della seconda prova scritta e per le materie oggetto del colloquio che saranno indicate nel decreto di cui al successivo art. 7, terzo comma. Inoltre egli provvede alla nomina di altri membri aggregati a pieno titolo, qualora la commissione lo ritenga strettamente necessario, al fine di garantire lo svolgimento del colloquio, come previsto dal successivo art. 3, settimo comma, del presente decreto. Non si provvede a tale nomina nel caso di discipline che prevedono soltanto prove pratiche, ad eccezione delle prove di strumento previste per il conseguimento della maturità artistica a indirizzo musicale presso i Conservatori di musica. Il presidente dovrà procedere, inoltre, sempre se strettamente necessario, alla nomina di membri aggregati non a pieno titolo, per i casi previsti dai commi 9 e 12 del medesimo art. 3.

4.Tali nomine vengono disposte sempreché non vi siano commissari di nomina ministeriale, compresi il presidente e/o i rappresentanti di classe e di indirizzo, che possano far fronte alle esigenze anzidette, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio. La nomina dei commissari aggregati, solo eccezionalmente in caso di assoluta necessità, può cadere su docenti appartenenti al medesimo istituto sede di esame ma non alla stessa classe o allo stesso indirizzo. Per la nomina dei membri aggregati si fa comunque rinvio alla disciplina prevista dalla apposita ordinanza per gli esami di maturità dei corsi ordinari.

5. In ogni caso la commissione deve essere composta dal presidente e da cinque commissari.

6 Le commissioni si insediano, per gli adempimenti sotto menzionati, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8,30, presso l'Istituto sede principale cui la commissione è stata assegnata.

7. La riunione preliminare e le successive, per un massimo di tre giorni tra il termine delle prove scritte e l'inizio della prova orale, saranno dedicate dalle Commissioni, in particolare, alla approfondita conoscenza dei progetti sperimentali attuati nelle classi per le quali si svolge l'esame, in modo da garantire al colloquio una stretta attinenza con i programmi sperimentali stessi. Pertanto, le Commisioni procederanno puntualmente ai seguenti adempimenti:
- esame dei programmi svolti e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe, compresi eventuali lavori elaborati dai singoli alunni, nonché di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno;
- esame, da effettuare con particolare attenzione, della relazione informativa, presentata da ogni consiglio di classe, sul contenuto e i risultati della sperimentazione attuata;
- colloquio, se possibile, con i presidi e i consigli di classe, finalizzato alla conoscenza del progetto sperimentale attuato nella classe.

8. I verbali dei lavori della commissione devono presentare esatta menzione di tali adempimenti e contenere anche una prima ampia e circostanziata valutazione degli elementi raccolti, dei quali tenere conto nel corso degli esami e nella formulazione del giudizio finale.

Art. 3 - Prove di esame

1. Per gli esami di maturità, a conclusione dei corsi sperimentali, si applicano, salvo le modifiche e gli adattamenti di cui ai seguenti commi, le disposizioni dettate dall'art.197 del decreto legislativo n.297/1994.

2. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

3. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra i quattro che vengono proposti per le rispettive maturità relative ai corsi ordinari.

4. La seconda prova scritta, che per la maturità tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, consiste nello svolgimento di uno o più temi, ovvero nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema, che può avere carattere pluridisciplinare, verte sulle materie che saranno indicate con il decreto di cui al successivo art. 7 - terzo comma.

5.La seconda prova scritta, per le maturità richiamate nelle note in calce alla tabella allegata al decreto di cui al successivo art.7, si svolge secondo le modalità illustrate nelle note medesime. Per la licenza linguistica, la seconda prova scritta consiste in una composizione o in una prova di comprensione e produzione nella lingua scelta dal candidato.

6. Il colloquio ha inizio con la discussione sugli argomenti che nell'ultimo anno di corso sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei candidati in attività di ricerca svolte sia singolarmente sia dall'intera classe. Tali argomenti devono essere indicati ed eventualmente documentati dal consiglio di classe in apposita relazione, che deve essere presentata alla commissione nella seduta preliminare.

7. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro indicate nel decreto ministeriale di cui all'art.7 e si estende ai contenuti relativi alle discipline dell'ultimo anno, sia comuni che di indirizzo, che abbiano un organico collegamento con gli argomenti approfonditi nelle ricerche degli alunni. Esso deve comprendere anche la discussione degli elaborati.

8.Per la maturità artistica a indirizzo musicale presso i Conservatori di musica, il candidato deve comunque sostenere la prova pratica di strumento. In considerazione della specificità di tale sperimentazione e della natura della prova di strumento, tale prova dovrà precedere il colloquio e svolgersi secondo l'ordinamento di conservatorio.

9. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art. 197, 12° comma, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,n.297 di sostenere il colloquio, come prova aggiuntiva, anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studi dei corsi ordinari (ad esempio, prosecuzione della lingua straniera). Qualora la materia interessata alla sperimentazione (es. doppia lingua straniera nei licei scientifici e prosecuzione della prima lingua straniera negli istituti tecnici) sia oggetto di prova orale, quest'ultima si svolgerà nella lingua scelta dal candidato tra le due studiate.

10. Per i candidati di cui al precedente art.1, commi secondo e terzo, l'esame deve accertare anche la preparazione sulle materie dell'ultimo anno che non costituiscono oggetto del colloquio né della seconda prova scritta.

11. Per i soli candidati privatisti dell'indirizzo sperimentale linguistico, l'accertamento dovrà essere effettuato sulle materie o parti di esse previste dal D.M. 31 luglio 1973, non comprese nei piani di studio relativi ai titoli posseduti. In tal caso, nel diploma di maturità sperimentale verrà apposta una nota dalla quale risulti che le prove sono state sostenute secondo quanto stabilito dal citato D.M.

12. Gli accertamenti di cui ai commi 10 e 11 avvengono in sede di prove orali integrative.

13. Nelle commissioni con pluralità di indirizzi hanno titolo a condurre il colloquio per ciascun indirizzo, oltre al presidente e ai commissari di nomina ministeriale, i membri aggregati nominati ai sensi del quarto comma dell'art.2 per discipline previste dall'indirizzo seguito dal candidato.

14. Giornalmente devono essere convocati per il colloquio non meno di cinque candidati.

Art. 4 - Esami di maturità nei corsi che attuano sperimentazione dei quadri orari e dei programmi elaborati dalla Commissione ministeriale istituita con D.I. 12.1.1988 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "Progetto Brocca")

Premessa: L'esame è rivolto ad accertare il conseguimento, da parte del candidato, degli obiettivi formativi - in termini sia di conoscenza generali sia di specifiche abilità - previsti nei programmi sperimentali elaborati dalla Commissione ministeriale ed effettivamente attuati, sulla base delle informazioni relative alla vicenda collettiva e individuale degli alunni e sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe. Nei suddetti corsi l'esame consta delle seguenti prove: 1) prova scritta in italiano; 2) seconda prova scritta; 3) colloquio.

1 - La prova scritta in italiano consiste, a scelta:

a) nella trattazione di un tema scelto tra due che vengono proposti per le rispettive maturità relative ai corsi ordinari;

b) nell'analisi e nel commento di un testo in prosa (letterario o non letterario), da condurre secondo uno schema dato, sufficientemente articolato, che guidi il candidato nelle seguenti operazioni:

- comprensione complessiva del contenuto informativo del testo;

- inquadramento storico di tale contenuto (se riferibile a una realtà storica) e del genere o filone di appartenenza di quel testo;

- analisi del testo, che ne metta in evidenza e ne illustri con commenti i temi trattati, la struttura compositiva e le caratteristiche linguistiche e formali;

c) nell'analisi e nel commento di un testo poetico, da condurre secondo uno schema dato, sufficientemente articolato, che guidi il candidato nelle seguenti operazioni:

- comprensione complessiva del contenuto informativo del testo;

- individuazione dei temi che ne costituiscono più propriamente il significato e loro inquadramento nelle poetiche e modalità espressive del tempo ed eventualmente in più ampia prospettiva;

- riconoscimento degli aspetti formali (struttura metrica e strofica, specificità del linguaggio e della sintassi poetica), da mettere in rapporto con i temi ispiratori del componimento e con le tradizioni letterarie di riferimento.

2 - La seconda prova scritta consiste nell'analisi di un caso o nello sviluppo di un progetto o nella versione in italiano di un testo di lingua classica o nell'esame e nella risoluzione di un problema o in una prova di comprensione e produzione in una lingua moderna straniera scelta dal candidato, in relazione alle discipline che saranno indicate come oggetto di seconda prova scritta.

Alla traccia da sviluppare potranno essere associati quesiti che tendano a sorreggere lo sviluppo stesso della prova e a verificare in modo analitico l'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche in relazione all'argomento proposto e alle sue correlazioni pluridisciplinari.

3 - Colloquio

1. Considerando che le prove scritte, organizzate come disposto nei precedenti commi, forniscono già indicazioni analitiche sul livello di padronanza di alcune fondamentali competenze di carattere disciplinare, la prova orale non deve assumere il carattere di una verifica nozionistica e sequenziale dei contenuti appresi.

2. Il colloquio ha inizio con la presentazione e la discussione del materiale prodotto nell'area di progetto ovvero, in alternativa, di argomenti che nell'ultimo anno di studi siano stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei candidati. A tal fine, la Scuola presenta alla Commissione, nella seduta preliminare, apposita relazione del Consiglio di classe.

3. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla Commissione tra le quattro indicate nel decreto di cui all'art. 7.

4. Il colloquio, nel suo insieme, deve consentire al candidato di evidenziare il suo livello di preparazione anche con riferimento alle sue capacità di collegamento tra i diversi saperi.

5. La Commissione può tener conto anche dell'esito di eventuali prove strutturate e semistrutturate, effettuate dal candidato nel corso dell'anno scolastico

Art. 5 - Giudizio di maturità

Alla formulazione del giudizio di maturità partecipano oltre al presidente, i commissari di nomina ministeriale ed i membri aggregati a pieno titolo che, ai sensi del tredicesimo comma del precedente art. 3 hanno titolo a condurre il colloquio.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 6 - Prove d'esame

1. Negli Istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento ( o non assistite) e "coordinate",le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al successivo art. 7, terzo comma e sui relativi programmi di insegnamento. Qualora le discipline siano interessate a progetti sperimentali, le prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.

2. Negli istituti di cui al presente titolo le commissioni si insediano, per gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale n.266 prot.6145 del 21-4-1997, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8.30 e proseguono i lavori per non più di due giorni prima della correzione delle prove scritte, per il puntuale esame dei programmi oggetto di sperimentazione e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe ed eventualmente dai singoli condidati. Per i progetti coordinati a livello nazionale (c.d. assisititi) le commissioni hanno a disposizione oltre ai due giorni precedenti le prove d'esame non più di tre giorni per l'esame dei programmi oggetto di sperimentazione e della documentazione didattica.

3. Nei predetti istituti i candidati privatisti, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendano sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

4. Negli istituti che attuano iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/94, ma non compresi nelle tabelle allegate al decreto ministeriale di cui al successivo art.7, gli esami di maturità si svolgono secondo il calendario e le modalità previste per le classi ordinarie e sui programmi oggetto di sperimentazione relativi a materie di esame.

5. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici del Piano stesso.

6. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art.197,12° comma, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,n.297, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studi ordinario (ad esempio la prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici). Qualora la materia interessata alla sperimentazione (es. doppia lingua straniera nei licei scientifici) sia oggetto di prova orale, quest'ultima si svolgerà nella lingua scelta dal candidato tra le due studiate. Il docente di tale materia può essere designato rappresentante di classe se tutti gli alunni della classe stessa hanno seguito l'insegnamento della materia oggetto di sperimentazione.

Art. 7 - Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamenti e struttura.

1. I diplomi di maturità e di licenza linguistica, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art.278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi di maturità magistrale e di maturità artistica, conseguiti al termine di corsi sperimentali quinquennali, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto di esame saranno indicati gli istituti presso i quali si svolgeranno esami di maturità e di licenza linguistica, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art.279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

TITOLO III

Art. 8 - Modelli di diploma

1. Ai candidati che sostengono esami di maturità negli Istituti che attuano sperimentazione di ordinamento e struttura, secondo le modalità previste dal titolo I, vengono rilasciati diplomi secondo il particolare modello allegato. Il diploma di maturità sperimentale ha il medesimo valore di quello cui è dichiarato corrispondente ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo n. 297/94.

2. Anche ai candidati che sostengono esami di maturità negli istituti che attuano la sperimentazione di cui al precedente art.4 vengono rilasciati diplomi secondo il particolare modello allegato, ad eccezione di coloro che sostengono gli esami negli istituti tecnici, a conclusione dei corsi sperimentali attivati su indirizzi propri dell'istruzione tecnica, ai quali viene rilasciato il diploma secondo il modello previsto per i corsi ordinari, integrato da apposito attestato rilasciato dal preside dell'istituto, che documenti la specificità del curricolo seguito, come previsto dal successivo comma 4.

3. Ai candidati che sostengono esami di maturità secondo le modalità contenute nel titolo II del presente decreto verranno rilasciati diplomi di maturità in base al modello previsto per i corsi ordinari. Solo per alcuni istituti espressamente indicati nella apposita tabella allegata al decreto di cui al precedente art.7 è previsto il rilascio del particolare modello sperimentale, in considerazione della tipologia dell'istituzione scolastica ove è attuata la sperimentazione.

4. I diplomi rilasciati dagli istituti che attuano la sperimentazione di solo ordinamento potranno essere integrati da un attestato rilasciato dal preside dell'istituto che documenti la specificità del curricolo seguito nonché quella della seconda prova scritta per le istituzioni scolastiche nelle quali è attuato il Piano Nazionale per l'informatica. Nel caso che il candidato sostenga l'esame su una materia aggiunta, di cui al nono comma dell'art. 3 e del sesto comma dell'art. 6 del presente decreto, dovrà esserne fatta specifica menzione.

Art. 9 - Norme di rinvio

1. Per il diario, per lo svolgimento delle prove di esame e delle relative operazioni, per la designazione dei commissari rappresentanti dei singoli indirizzi o delle singole classi e per ogni altro adempimento non disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni vigenti per gli esami di maturità relative ai corsi ordinari.