Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 287
(in GU 19 febbraio 2000, n. 41)

Criteri in merito alla certificazione dei titoli di specializzazione rilasciati a conclusione dei corsi biennali di specializzazione previsti in via transitoria dall'art. 6 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, ai soli fini del loro riconoscimento per l'accesso alle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Vista la L. 19.11.90, n. 341 art. 4, comma 2, che stabilisce che le università provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuote di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento;

Vista la L.Q. del 5.2.92, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ed in particolare l'art. 14 comma 4;

Visto il D.L.vo 16.4.94, n. 297, relativo al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione ed in particolare gli articoli 315, 316 e 325,

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica 26.5.98, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione con particolare riferimento agli articoli 3, comma 6 e 4, comma 8 che prevedono, all'interno dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, lo svolgimento di specifici corsi aggiuntivi attinenti all'integrazione scolastica. degli alunni in situazione di handicap, per gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di specializzazione anche ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'attività didattica dì sostegno,

Visto il D.I. 24.11.98, n. 460 del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare, l'art. 6 con il quale è prevista la possibilità che le università, anche in convenzione cori enti o istituti specializzati di cui all'art. 14 - comma 4 della L. 5.2.92, n. 104, istituiscano e organizzino corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, limitatamente: alle esigenze accertate di ciascuna provincia e fino agli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002,

Vista la propria nota del 5.8.99 n. 41082/BL indirizzata ai Rettori delle Università italiane e ai Provveditori agli studi, con la quale sono state richiamate le modalità applicative del DI n. 460/98;

Vista la nota del 13.9.99 n. 1585, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha richiamato le condizioni e le modalità indicate dal M.P.I. nella nota dei 5.8.99, sottolineando la diretta responsabilità delle università in merito agli aspetti organizzativi, scientifici e gestionali dei corsi;

Ritenuto necessario definire, nella fase transitoria disciplinata dal citato D.I. 460/98, omogenei criteri in merito alla certificazione dei titoli di specializzazione rilasciati a conclusione dei corsi di cui all'art. 6 del DI medesimo, ai soli fini dei loro riconoscimento per l'accesso alle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap;

DECRETA

 Art. 1

 1. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, il diploma di specializzazione, conseguito a seguito della frequenza con esito positivo dei corsi biennali di specializzazione attivati nella fase transitoria in forza dei D.I. n. 460 del 24.11.98 - art. 6 -, costituisce titolo valido solo se rilasciato dalle università che hanno istituito, organizzato e gestito i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero presso le facoltà o dipartimenti ove sono stati istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 il diploma, firmato dall'organo competente secondo gli ordinamenti vigenti nell'università e dal direttore dei corso di specializzazione di cui all'art. 1, deve contenere i seguenti elementi:

a) gli estremi della comunicazione dei provveditore agli studi della provincia di svolgimento dei corso sull'effettivo fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, sulla base della quale l'università ha proceduto a istituire il corso di specializzazione;

b) l'indicazione della scuola di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero della facoltà o dipartimento ove siano stati istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria presso il quale è stato attivato il corso di specializzazione;

c) l'indicazione che il programma svolto nel corso è stato realizzato sulla base degli obiettivi formativi e secondo i contenuti previsti dal decreto del 27.6.95, n. 226 del Ministro della pubblica istruzione;

d) l'indicazione che le eventuali convenzioni stipulate dalle università con enti o istituti specializzati, per quanto riguarda la conduzione didattica dei corsi, sono state poste in essere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 - comma, 4 - della L. 104/92;

 Art. 2

1. Il diploma rilasciato in difformità da quanto indicato all'art. 1 non sarà ritenuto valido per le attività di sostegno nelle classi con alunni in situazione di handicap e in tutti gli altri casi in cui la normativa vigente in materia di istruzione prevede il possesso dei predetto diploma di specializzazione.

Il presente decreto è sottoposto al controllo di legge.



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