Decreto Ministeriale 29 marzo 1993
(in GU n. 86 del 14 aprile 1993)

Approvazione della nuova tabella di valutazione dei titoli per la partecipazione ai concorsi a cattedre per soli titoli nelle scuole di ogni ordine e grado

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55, 4a serie speciale, del 21 luglio 1989, con il quale è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per il concorso per soli titoli, indetto in prima applicane del decreto-legge 10 1uglio 1989, n. 249, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito dalla legge 6 agosto 1991, n. 244;

Considerato che il punto b) della citata tabella non è più applicabile dal momento che la previsione ivi contenuta — di valutare il titolo di studio in luogo del superamento di concorso a favore di alcune categorie di candidati per i quali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 249/1989, l'ammissione al concorso era consentita a prescindere dall'avvenuto superamento di esami concorsuali — era valida solo per i concorsi indetti in prima attuazione;

Considerato che con ulteriore disposizione normativa (art. 1-bis, comma 5, della Legge n. 244/1991) la deroga, relativamente al predetto requisito di carattere generale del superamento di concorso, è stata rinnovata limitatamente ai concorsi per soli titoli per l'accesso a posti di insegnante tecnico-pratico da indire successivamente alla emanazione della citata legge n. 244 e per una sola volta;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 13, della citata legge n. 417/1989, nei concorsi successivi ai primo, i titoli dei candidati ancora in attesa di nomina possono essere integrati da nuovi titoli relativi, tra l'altro, all'attività didattica svolta;

Considerato che il servizio d'insegnamento svolto presso scuole ed istituti non statali parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti determina l'acquisizione di una esperienza professionale che, in qualche misura, deve essere presa in considerazione al fine del reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche statali mediante concorso per soli titoli;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione reso nell'adunanza del 16 febbraio 1993;

Considerato che il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione nel predetto parere, in particolare, a proposito della valutabilità del servizio d'insegnamento prestato nelle scuole non statali, ha espresso l'avviso che detto servizio, in sintonia anche con pronunce giurisdizionali emesse sull'argomento, debba essere valutato in misura ridotta rispetto a quello delle scuole statali;

Considerato, peraltro, che il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione ha, altresì, approvato, nella medesima data del 16 febbraio u.s., un ordine del giorno nel quale, in ragione delle diverse modalità di reclutamento degli insegnanti nelle scuole statali e in quelle non statali, è stato affermato che la posizione di aspirante alla nomina in ruolo degli insegnanti statali debba essere valutata con maggior valore, dal momento che il rapporto instauratosi con l'amministrazione è soggetto a un controllo più diretto e penetrante;

Ritenuto di dover condividere, pertanto, la proposta, contenuta nei citati atti del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione di valutazione fino a sei punti del servizio prestato nelle scuole non statali;

Considerato, peraltro, che l'ammissione al concorso è consentita soltanto a coloro che abbiano prestato il prescritto servizio di insegnamento non di ruolo nelle sole scuole statali;

Considerata l'opportunità di specificare che il servizio prestato in istituti di istruzione secondaria e artistica, citato al punto c) primo periodo della predetta tabella, comprende anche quello prestato su posti di sostegno ad alunni portatori di handicaps;

Considerata la necessità di approvare una nuova tabella in sostituzione di quella sopracitata approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1989 che rispetto a quest'ultima presenti modificazioni secondo le considerazioni soprasvolte e resti invariata nelle altre parti;

Decreta:

La tabella di valutazione dei titoli relative ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado d'istruzione e del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1989, è sostituita dalla tabella allegata che costituisce parse integrante del presente decreto.

ALLEGATO

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso per soli titoli di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357 convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, relativo al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed al personale educativo.

a) Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) i seguenti punti:

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a O,50.

E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica. Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.

b) Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe d concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

c) Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

d) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:

e) Agli insegnanti tecnico-pratici si valuta il titolo dl studio che dà diretto accesso all'insegnamento o al posto, attribuendo fino ad un massimo di punti 12 (2).

Nel predetto limite di punti 12, vengono attribuiti, in relazione alla votazione, rapportata in sessantesimi, con cui il titolo di studio e stato conseguito, i seguenti punti:

Vengono valutati esclusivamente i titoli di studio richiesti ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modifiche e integrazioni, per l'accesso ai posti di insegnamento per cui si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli.

(1) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati.

(2) Valida solo in occasione del primo concorso per soli titoli indetto successivamente alla emanazione della legge n. 244/1991 ed è applicabile ai candidati a posti di insegnante tecnico-pratico, i quali, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 1-bis comma 5, della predetta legge n. 244/1991, possono partecipare al citato primo concorso anche senza il possesso del titolo di cui al precedente punto a).



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