|
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n.
23 ed in particolare gli articoli 2 e 4;
VISTO l'articolo 15 della legge 3
agosto 1999, n. 265;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTI i DD. MM. 18 aprile 1996, n.
152 e 6 settembre 1999, con i quali sono state indicate le somme
disponibili per le prime annualità dei relativi trienni di applicazione
e stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalità di
calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario
coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione
scolastica nazionale;
VISTI, altresì, i DD. MM. 8 giugno
1998 e 6 aprile 2000, inerenti alle rispettive annualità successive alla
prima, nonché il D.M. 23 aprile 2001 afferente all'ultima annualità del
secondo triennio;
VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n.
448, che ha previsto, nella tabella 2, la somma di 30.987.000 euro come
impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2004, per
l'attivazione, in tale annualità, di opere di edilizia scolastica ai
fini di cui agli articoli 2 e 4 della prefata legge 23/96;
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n.
289, che contempla, nella tabella 1, una somma di 10 milioni di euro
come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2003, per
le medesime finalità relativamente all'esercizio di riferimento;
CONSIDERATA, quindi, la concreta
possibilità di procedere alla ripartizione, tra le Regioni e Province
Autonome di Bolzano e Trento, dei fondi come sopra disponibili, al fine
di consentire la puntuale attuazione degli interventi, di cui ai citati
articoli 2 e 4, relativi al primo e secondo piano annuale del terzo
triennio di programmazione regionale;
RITENUTA l'opportunità, anche per
motivazioni di correntezza amministrativa ed economicità dei mezzi
giuridici, di sussumere nel presente, unico, decreto i finanziamenti,
con relative ripartizioni, afferenti ad entrambe le annualità 2003 e
2004, al fine, altresì, di offrire alle Amministrazioni direttamente
interessate un quadro conoscitivo ed operativo più ampio, a beneficio di
una migliore attività programmatoria;
RILEVATO che - giusta nota 12 giugno
2003, prot. n. 289/03 della Cassa DD. PP., all'uopo adita, e comunicato
al competente Dicastero dell'Economia e delle Finanze con ministeriale 1
luglio 2003, n. 1868 - la somma complessiva concretamente ripartibile
per ciascuna delle annualità citate, a fronte del tasso vigente all'atto
della predisposizione del presente provvedimento, determinato con le
modalità di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003 del
Dicastero medesimo, ammonta ad euro 112.600.641,48 per l'anno 2003 e ad
euro 348.915.607,75 per quello successivo;
RITENUTO, quindi, di dover
contestualmente ripartire entrambe le somme disponibili per la prima e
seconda annualità del terzo triennio di programmazione 2003/2005, nonché
indicare - per il medesimo periodo - gli indirizzi volti ad assicurare
l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al fine di
consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale;
CONSIDERATO che i finanziamenti su
indicati consentono la concreta attivazione delle prime due annualità
del terzo triennio citato e che, pertanto, per l'ultima annualità si
provvederà con apposito provvedimento adottabile a fronte della relativa
copertura finanziaria, ove effettivamente intervenuta;
TENUTO CONTO della necessità che la
programmazione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso
l'attivazione delle relative opere, garantisca il raggiungimento delle
finalità contemplate dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1996 n.23,
con particolare riguardo all'adeguamento del patrimonio esistente alla
vigente normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza nonché
alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno
immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli
indici di carenza tra le diverse Regioni, in modo da assicurare un'equa
organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento
agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta,
favorendo, altresì, la disponibilità di palestre ed impianti sportivi,
la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della
collettività nonché l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose;
RICORDATO il parere già reso
dall'Osservatorio Permanente per l'Edilizia scolastica, come formulato
nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale - preso anche atto del
conforme assunto del Coordinamento interregionale per l'edilizia
scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90
C.I. - venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel
triennio precedente e prevista una progressiva rimodulazione
riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso la considerazione
di un'opportuna commisurazione al reale fabbisogno regionale, anche in
proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle
diverse realtà territoriali interessate ed all'entità numerica della
relativa utenza;
RITENUTO, pertanto, di confermare
sostanzialmente anche per il presente triennio 2003/2005 i criteri di
riparto come sopra rappresentati, continuando nel graduale adeguamento
del relativo utilizzo nel citato triennio, in modo che, nell'intero arco
dello stesso, la variazione apportata influisca per il 70% nel 2003, per
l'80% nel 2004 e per il 90 % nel 2005;
PRESO ATTO di quanto concordato, al
riguardo, in sede di Coordinamento Interregionale nel corso
dell'apposita riunione del 29 maggio 2003 - come indicato nella nota del
Coordinamento medesimo del 6 giugno 2003, n. 127/CI - in ordine, in
particolare, alle finalità, ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni
altra modalità operativa da adottare per la concreta ripartizione dei
finanziamenti nel corso del triennio 2003/2005, a fronte dei più recenti
dati utilmente in possesso di questo Ministero;
RITENUTO, dunque, di suddividere
ciascuno dei succitati importi complessivamente ripartibili in due quote
complementari - ammontanti, nella ripartizione inerente alla prima
annualità del terzo triennio, rispettivamente al 70% ed al 30% e, nella
seconda, all'80% ed al 20% del relativo totale - nonché, fermo restando
l'utilizzo per entrambe dei criteri predetti, di rapportare la prima
delle indicate percentuali anche alla consistenza numerica delle
strutture scolastiche delle singole realtà territoriali interessate,
limitandosi, per le restanti, all'adozione unicamente dei criteri
citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza medesima;
RITENUTO, altresì, che, nell'ultima
annualità, dette percentuali siano rispettivamente elevate al 90% ed al
10%, così da assicurare che nell'intero, presente, terzo triennio di
programmazione non venga superata, come sopra determinata, l'incidenza
media complessiva dell'80% del prefato criterio relativo alla
parametrazione predetta;
RIBADITA, inoltre, l'opportunità, di
confermare - anche al fine di un adeguato bilanciamento con tale
criterio - il riconoscimento per la capacità di spesa dimostrata delle
singole Amministrazioni regionali, già adottato nel precedente triennio,
mantenendo, pertanto, la riserva, a tali fini, di una percentuale del
10% dell'importo disponibile, rapportata al livello di utilizzo dei
finanziamenti concessi nelle precedenti triennalità ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23/96;
ACQUISITO, come formulato nella
seduta del 2 ottobre 2003 (Rep. Atti 1834 di pari data), il parere
favorevole della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province
autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a
queste ultime;
DECRETA
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa
indicato, per l'attivazione delle annualità prima (2003) e seconda
(2004) del terzo piano di programmazione triennale (2003/2005)
contemplato dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono
rispettivamente disponibili le somme complessive di euro
112.600.641,48 e di euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui
con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la
Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 2
Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le
due citate annualità come sopra determinate - e fermo restando quanto
indicato in epigrafe per la terza - è predisposta con i criteri, le
basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità
rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante.
Art. 3
Le somme attribuite alle Amministrazioni
beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla prima
annualità 2003 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto
disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di
esse indicate, come nel seguito riportate:
| PIEMONTE |
€ 6.747.058,00 |
| VALLE D'AOSTA |
€ 287.079,00 |
| LOMBARDIA |
€ 12.114.804,00 |
| PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO |
€ 746.318,00 |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
€ 840.137,00 |
| VENETO |
€ 7.529.657,00 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA |
€ 2.602.365,00 |
| LIGURIA |
€ 3.014.714,00 |
| EMILIA-ROMAGNA |
€ 7.106.972,00 |
| TOSCANA |
€ 8.040.946,00 |
| UMBRIA |
€ 1.840.968,00 |
| MARCHE |
€ 3.352.318,00 |
| LAZIO |
€ 8.163.966,00 |
| ABRUZZO |
€ 3.613.208,00 |
| MOLISE |
€ 1.307.231,00 |
| CAMPANIA |
€ 11.459.394,00 |
| PUGLIA |
€ 8.036.621,00 |
| BASILICATA |
€ 1.741.899,00 |
| CALABRIA |
€ 7.551.365,00 |
| SICILIA |
€ 12.020.200,00 |
| SARDEGNA |
€ 4.483.421,00 |
| Art. 4
Le somme attribuite alle Amministrazioni
beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla seconda
annualità 2004 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di
quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di
ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:
| PIEMONTE |
€ 20.822.306,00 |
| VALLE D'AOSTA |
€ 826.291,00 |
| LOMBARDIA |
€ 37.953.236,00 |
| PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO |
€ 2.399.813,00 |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
€ 2.706.226,00 |
| VENETO |
€ 23.402.837,00 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA |
€ 7.521.147,00 |
| LIGURIA |
€ 8.781.518,00 |
| EMILIA-ROMAGNA |
€ 20.842.228,00 |
| TOSCANA |
€ 23.670.702,00 |
| UMBRIA |
€ 5.635.141,00 |
| MARCHE |
€ 10.101.463,00 |
| LAZIO |
€ 26.398.526,00 |
| ABRUZZO |
€ 10.864.907,00 |
| MOLISE |
€ 3.748.906,00 |
| CAMPANIA |
€ 37.685.968,00 |
| PUGLIA |
€ 25.300.455,00 |
| BASILICATA |
€ 5.256.324,00 |
| CALABRIA |
€ 23.854.702,00 |
| SICILIA |
€ 37.301.226,00 |
| SARDEGNA |
€ 13.841.685,00 |
Art. 5
Al fine di assicurare il necessario coordinamento
dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione
scolastica nazionale, le Regioni, in sede di predisposizione del
terzo piano generale triennale 2003/2005 e dei relativi piani
annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalità
indicate nelle premesse - si atterranno, nell'ordine, tenuto anche
conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia,
ai seguenti indirizzi:
a) privilegiare gli interventi finalizzati
prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle
preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di
agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all'eliminazione delle
barriere architettoniche, nonché quelli diretti ai completamenti
funzionali di opere già iniziate ed al soddisfacimento del
fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza
determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della
relativa richiesta da parte dell'utenza - con particolare riguardo
alle esigenze derivanti dall'entrata in vigore della legge 28 marzo
2003, n. 53 indicata in premessa - ed alla eliminazione del fenomeno
delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni
strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo
del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed
un'efficace lotta alla dispersione scolastica;
b) favorire il coordinamento ed il più razionale
sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli
edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico
inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà
territoriali e collettività locali;
c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei
relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di
riforma degli ordinamenti e dei programmi;
d) garantire, anche al fine di migliorare il
servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un
dignitoso e corretto funzionamento delle Direzioni scolastiche
regionali e dei Centri di servizio amministrativo.
Art. 6
Nel procedimento programmatorio le Regioni
valuteranno opportunamente il fabbisogno di aule in ragione di una
dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province,
sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica,
anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca
formulate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 11 gennaio
1996, n. 23 e dell'intervenuta razionalizzazione della rete
scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di
utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente
riforma avviata con la precitata legge 53/2003, con conseguente
adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e
flessibilità nella progettazione dei relativi interventi. Art. 7
Nella scelta degli interventi medesimi, ferme
restando le indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le
Regioni terranno conto anche della celerità d'esecuzione degli
stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione
esecutiva e disponibilità delle aree nonché all'assenza di vincoli
di carattere normativo. Art. 8
Restano confermati, in quanto compatibili con il
presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine,
indirizzo, finalità o criterio contemplati nei precedenti decreti 18
aprile 1996, n. 152 e 6 settembre 1999, nonché 8 giugno 1998, 6
aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse, che
integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
Allegato 1
CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO
A) A fronte dell'importo complessivamente
ripartibile per ciascuna delle annualità 2003 e 2004 del terzo
triennio di programmazione regionale - e cioè, rispettivamente,
per la prima annualità (2003) di € 112.600.641,48 e per la seconda
(2004) di € 348.915.607,75 - alle finalità contemplate dall'articolo
1, comma 2, lettere a) e c) della legge 11 gennaio 1996, relative
al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo
anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni
onerose, nonché all'adeguamento alla vigente normativa in materia
di agibilità, sicurezza ed igiene, è stata riconosciuta la
maggiore priorità;
B) nell'ordine, è stato, poi, assegnato un
grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalità
previste dal citato articolo 1, comma 2, lettera e): equilibrata
organizzazione territoriale del sistema scolastico, lettera f):
disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base e lettera
b): riqualificazione del patrimonio esistente;
C) preso atto preliminarmente del numero degli
edifici scolastici insistente in ciascuna Regione, come noto sulla
base dei più recenti dati in possesso dell'Amministrazione, sono
stati, poi, determinati, a fronte di questi ultimi, i seguenti sei
indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle
finalità di cui alle precedenti lettere A) e B), relativi agli
edifici medesimi:
1) indicatore sintetico dell'affollamento delle
strutture;
2) indicatore sintetico della precarietà degli
edifici e degli impianti;
3) indicatore sintetico della distribuzione
territoriale;
4) indicatore semplice della carenza di palestre
ed impianti sportivi;
5) indicatore semplice degli edifici soggetti a
vincolo storico-monumentale;
6) indicatore semplice degli edifici in affitto.
D) le informazioni sono state, quindi,
classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione
comparabile delle diverse Regioni tra di loro e successivamente
aggregati in un unico indice sintetico, con i seguenti pesi:
0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento
delle strutture ed alla precarietà di edifici ed impianti;
0,10 per quelli concernenti la distribuzione
territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi;
0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici
in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale.
E) il 90% di ciascuna delle precitate somme di
€ 112.600.641,48 ed € 348.915.607,75 complessivamente assegnabili
nelle relative annualità di riferimento e pari, rispettivamente,
ad € 101.340.577,00 ed € 314.024.046,00, è stato suddiviso tra le
singole Regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla
suindicata lettera D). Al fine della necessaria rimodulazione
riequilibrativa del riparto detto indice è stato, però,
parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici
insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati,
rapportando - nell'annualità 2003 - il 70% della somma
utilizzabile a tali fini all'indicatore medesimo .pesato. col
numero degli edifici scolastici come sopra determinato ed il
restante 30% al solo indicatore sintetico citato, sommando poi i
due parziali così ottenuti.
Nell'annualità 2004, ferma restando ogni altra modalità operativa,
tali percentuali sono state rispettivamente elevate all'80% ed al
20%;
F) il rimanente 10% - pari ad € 11.260.064,00
per l'annualità 2003 e ad € 34.891.561,00 per l'annualità 2004 - è
stato, poi, suddiviso tra tutte le Regioni in rapporto ad un
indice ponderato rappresentativo della capacità di spesa di
ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di
concreto utilizzo, come noto all'atto dell'effettuazione del
presente riparto, dei finanziamenti assegnati nelle precedenti
annualità ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n.
23. L'importo finale assegnato alle singole Regioni e Province
Autonome è stato, infine, definito sommando i valori di cui alla
presente lettera F con quelli indicati nella precedente lettera E.
|
|