[Archivio]

Decreto 30 luglio 1997

Criteri e modalità per l'erogazione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 , n. 805;
Vista la legge 5 giugno 1986, n. 253;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 237;
Sentito il comitato di settore per i beni archivistici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 3 giugno 1997 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina ai sensi della vigente normativa i contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto;

Art. 2.

Possono essere ammessi ai contributi di cui al precedente art. 1:
1) i privati e gli enti di diritto privato proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1963, n. 1409;
2) gli enti ecclesiastici e gli istituti o associazioni di culto i cui archivi rivestano interesse storico a giudizio del Soprintendente archivistico competente per territorio;
3) gli enti pubblici presso cui si trovino archivi di cui ai numeri 1 e 2.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai contributi previsti dal precedente art. 1, redatte in carta legale, sono presentate - sottoscritte dal privato o dal legale rappresentante dell'ente - al soprintendente archivistico competente.
Esse devono indicare e descrivere sommariamente i motivi per cui si richiede il contributo e contenere i seguenti dati: generalità e residenza del privato ovvero denominazione e sede legale dell'ente; codice fiscale e/o partita I.V.A., numero telefonico ed eventuale fax; richiesta di accreditamento della somma eventualmente erogata mediante versamento sul conto corrente postale o bancario del beneficiario o mediante commutazione in vaglia cambiario.

Art. 4.

Alle domande di cui al precedente art. 3 deve essere allegata la seguente documentazione:
- certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva (per i privati);
- copia autentica o estremi del decreto di riconoscimento della personalità giuridica (per gli enti di diritto privato o ecclesiastici, gli istituti e le associazioni di culto);
- dichiarazione circa l'eventuale godimento di interventi diretti e contributi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici;
- dichiarazione circa eventuali finanziamenti ottenuti per le stesse finalità da altre pubbliche amministrazioni statali o non statali o da privati;
- dichiarazione sull'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
In rapporto alla tipologia dei lavori e forniture per i quali si richiede il contributo devono del pari prodursi i seguenti documenti:
a) per i lavori di ordinamento e inventariazione del patrimonio archivistico: sommaria descrizione dell'intervento mediante indicazione dell'archivio, della documentazione che si intende riordinare e inventariare, dei mezzi di corredo o strumenti di ricerca che si prevede di compilare, delle ore di lavoro necessarie, della durata dell'intervento, dell'operatore o degli operatori prescelti e del relativo compenso che, rapportato al periodo di lavoro non può eccedere lo stipendio mensile iniziale del personale degli archivi di Stato inquadrato nel profilo professionale di archivista di Stato di ottavo livello;
b) per l'acquisto di arredi o attrezzature: un preventivo fornito da una ditta specializzata e vistato per congruità dal soprintendente archivistico competente;
c) per i lavori di restauro: tre preventivi forniti da ditte specializzate e vistati per congruità dal soprintendente archivistico competente;
d) per lavori di disinfezione e disinfestazione: tre preventivi forniti da ditte specializzate e vistati per congruità dal soprintendente archivistico competente.

Art. 5.

Al fine di predisporre tempestivamente i piani di ripartizione dei contributi, le domande devono pervenire, tassativamente a mezzo di plico raccomandato, al soprintendente archivistico competente entro il mese di gennaio dell'anno precedente quello di riferimento.
Non saranno prese in esame le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete nella documentazione prescritta, o non trasmesse a mezzo di plico raccomandato.

Art. 6.

Entro il 15 marzo successivo il soprintendente archivistico può proporre e concordare con i richiedenti modifiche, anche sostanziali, alle domande di contributo.
Le eventuali modifiche, se e in quanto accettate, sono sottoscritte dai richiedenti e allegate alle domande, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 7.

Entro il 31 marzo successivo il soprintendente archivistico trasmette all'Ufficio centrale per i beni archivistici - Divisione vigilanza la proposta di piano di spesa relativo ai contributi, predisposta sulla base delle domande ricevute e corredata dall'articolata indicazione dei criteri che hanno motivato tale proposta.

Art. 8.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con le modalità previste dall'art. 7, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 237, il piano di spesa predisposto sulla base delle proposte inviate dalle soprintendenze archivistiche dall'Ufficio centrale per i beni archivistici, previa valutazione comparativa delle stesse e tenuto conto dell'entità dei fondi disponibili, nonché delle seguenti priorità:
1) lavori di riordinamento e inventariazione;
2) acquisto di scaffalature, schedari e mobilio per la collocazione e consultazione del materiale documentario in favore di archivi interessati alla concentrazione di documenti e fondi;
3) lavori di restauro, disinfezione e disinfestazione, sempre che il Ministero non sia in grado di provvedere direttamente;
4) impianti antifurto, antincendio e di condizionamento, sempre che il Ministero non sia in grado di intervenire direttamente.
Attenzione particolare sarà riservata alle aree geografiche che più difficilmente godono di contributi regionali e agli archivi interessati alla concentrazione di documenti e fondi.

Art. 9.

I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano sono messi a disposizione dei funzionari delegati nei modi previsti dall'art. 7, comma 2, della citata legge 19 luglio 1993, n. 237.

Art. 10.

I contributi concessi per lavori di ordinamento, inventariazione e restauro sono erogati in più rate. La prima rata, in misura non eccedente la metà del contributo, è corrisposta all'atto della concessione, mentre le altre sono corrisposte previa verifica del soprintendente archivistico competente sul buon andamento dei lavori.
I contributi relativi all'acquisto delle attrezzature vengono erogati previa verifica del soprintendente archivistico sull'idoneità delle stesse.

Art. 11.

Le variazioni al piano di spesa verranno regolate ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità con decreto motivato del Ministro.

Art. 12.

I soprintendenti archivistici informano il competente Ufficio centrale - Divisione vigilanza, entro trenta giorni dall'erogazione di ciascun pagamento e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori e inviano - non oltre un mese dalla data di ultimazione degli stessi - una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto.
A norma dell'art. 7, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 237, l'omesso invio degli atti e delle relazioni accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 13.

In caso di decesso, sopraggiunta incapacità o impedimento del privato beneficiario del contributo, possono subentrare nella gestione dei fondi concessi gli eredi, il legale rappresentante o il possessore o detentore dell'archivio.

Art. 14.

In fase di prima applicazione del decreto, per l'anno 1998, saranno selezionate le domande trasmesse dalle soprintendenze archivistiche per l'erogazione del contributo nel 1997 e non accolte per carenza di fondi.

Roma, 30 luglio 1997
Il Ministro: Veltroni
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 295