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Decreto Ministero Interno 27 gennaio 1999
(in GU 8 febbraio 1999, n. 31)

Determinazione, per l'anno 1999, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze economiche stesse

 

Art. 1.

Per l'anno 1999 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 23.211.775 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 6.557.200 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 11.159.500 annue per avere diritto all'assegno a vita spetta te ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 1999 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 1.124.690;
indennità di accopagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 795.970.
indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 324.440;
speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 92.360.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze, economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

- la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 427.220 dal 1 gennaio 1999;
- la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, L'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 395.060 dal 1 gennaio 1999;
- l'assegno a vita spettante al ciechi civili decimisti L. 293.140 dal 1 gennaio 1999.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, L. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a L. 100. 000 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 27 gennaio 1999
Il Mínistro: Russo JERVOLINO


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