Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
31 maggio 2001

 

VISTO l’art. 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, comma 1, lettera e);

VISTO l’art. 142 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, comma 1, lettera c);

VISTO la lettera a) dell’allegato B dell’Accordo Stato Regioni 18/2/2000 e acquisite le risultanze dell’esame istruttorio della Commissione prevista dalla stessa lettera a);

VISTO il parere favorevole delle Regioni;

DECRETA

Art. 1
Finalità

1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 2
Oggetto della certificazione

1. Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui, per competenza certificabile ai sensi dell'art. 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi.

Art. 3
Individuazione degli standard

1. Al fine di assicurare basi minime omogenee per il sistema di certificazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e le Regioni, previo confronto con le Parti sociali, definisce con provvedimenti successivi gli standard minimi di competenza.

2. Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi:

a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano;
b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze;
c) l’individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto b), necessaria per la certificazione di cui all’art. 2 del presente provvedimento.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di Commissioni settoriali composte da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica, delle Regioni e delle Parti sociali. Tali Commissioni operano, con l’assistenza tecnica dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), tenuto conto anche delle rilevazioni degli Organismi bilaterali delle Parti sociali e delle rilevazioni regionali.
Resta ferma la competenza delle Regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche.

4. Al fine di consentire flessibilità e adattabilità al sistema, in relazione alle esigenze territoriali, le Regioni possono ulteriormente integrare gli standard minimi nazionali definiti ai sensi del presente articolo.
Le Regioni, nell’ambito della propria autonomia normativa e regolamentare, possono predisporre anche modalità per l’automatico riconoscimento di qualifiche certificate da altre Regioni, sentita la Commissione di cui all’Allegato B comma a) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000.

5. Gli standard minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento periodico, in particolare per rispondere a richieste in proposito avanzate dalle Regioni.

Art. 4
Soggetti responsabili della certificazione

1. La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalle Regioni che, sempre nell’ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi di cui al successivo art. 5.

2. Le Regioni provvedono a rendere trasparenti le certificazioni anche attraverso la definizione di comuni procedure e l’adozione di strumenti all’uopo previsti.

Art. 5
Tipologia delle certificazioni

1. La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto dall’art. 3 del presente provvedimento, può essere effettuata:

a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all’acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto dal Decreto 12 marzo 1996 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all’acquisizione di qualifica di cui alla lettera a);
c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per l’ammissione ai diversi livelli del sistema d'istruzione e di formazione professionale o per l’acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio.

2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel Libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall’Allegato B comma d) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000.

Art. 6
Riconoscimento dei crediti formativi

1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza.

2. Le competenze certificate, secondo quanto disposto dall’art. 5 del presente provvedimento, costituiscono credito formativo spendibile nel sistema di formazione professionale in base ai seguenti criteri:

- coerenza con gli standard di competenze di cui all'art. 3: in questo caso il credito è spendibile su tutto il territorio nazionale;
- presenza di specifici accordi tra istituzioni e/o agenzie formative competenti in ordine all’oggetto del credito: in questo caso il credito è spendibile limitatamente agli ambiti interessati dall'accordo stesso.

Art. 7
Sperimentazioni

1. La promozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al presente provvedimento e la sua progressiva diffusione, sono assicurate da sperimentazioni specifiche cofinanziate con risorse comunitarie, sentiti il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, le Regioni e le Parti sociali.

2. Il monitoraggio delle esperienze nonché la valutazione dei risultati sono effettuate dalla Commissione di cui all’Allegato B comma a) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, allargata alle Parti sociali, che si avvale dell'assistenza tecnica dell'Isfol.

3. In attesa della definizione a livello nazionale degli standard minimi di competenza, le Regioni possono provvedere autonomamente in via provvisoria alla definizione degli stessi ed al rilascio delle certificazioni relative.