Decreto MURST 5 maggio 1999, n. 229

Compiti e composizione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario

 

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quale, all'articolo 5 prevede, previo parere delle Commissioni parlamentari, l'istituzione di un Osservatorio permanente per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, nonché per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 febbraio 1996, relativo alla istituzione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n.662, che all'articolo 1, comma 88, prevede disposizioni per il funzionamento e il finanziamento dell'Osservatorio;

CONSIDERATO che successive norme legislative, regolamenti e decreti hanno attribuito all'Osservatorio stesso ulteriori compiti rispetto a quelli indicati dall'articolo 2 del predetto decreto e che pertanto appare opportuno ridefinire i compiti dell'Osservatorio ed ampliarne la composizione, anche con riferimento alla puntualizzazione della più generale attività di valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e formazione;

RITENUTA pertanto la necessità di adottare un nuovo provvedimento in sostituzione del predetto decreto 22 febbraio 1996;

SENTITE le competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

DECRETA

Art. 1

1. All'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, già istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono attribuite le finalità di:

a) valutare i risultati relativi all'efficienza, all'efficacia ed alla qualità delle attività di ricerca e di formazione;

b) verificare i programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) predispone studi e documentazioni per la formulazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989 n. 168, del rapporto triennale sull'attuazione del diritto agli studi universitari, previsto dall'articolo 5 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, tenuto conto dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle università, nonché la documentazione e le proposte tecniche utili alla definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

b) nell'ambito della valutazione generale del sistema universitario:

  1. presenta una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario elaborata sulla base delle relazioni predisposte dai nuclei di valutazione di ciascuna università e tenuto conto degli elementi raccolti dall'Osservatorio;
  2. fornisce al Ministro valutazioni sulle università, su singole strutture didattiche e sul sistema universitario con particolare riferimento alla gestione amministrativa, alla didattica, alla ricerca e agli interventi per il diritto allo studio;
  3. promuove e diffonde la cultura della valutazione e dell'autovalutazione;
  4. fornisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il supporto necessario per l'attività di monitoraggio;

c) nell'ambito della programmazione del sistema universitario:

  1. predispone le relazioni tecniche sulle proposte presentate nell'ambito del procedimento di programmazione;
  2. predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione;
  3. predispone alla fine di ogni triennio un rapporto sui risultati della programmazione.

d) nell'ambito del procedimento di istituzione e di autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale di nuove università statali e non statali:

  1. predispone i criteri e la metodologia per verificare l'effettiva disponibilità delle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, di personale docente e tecnico-amministrativo delle iniziative proposte;
  2. predispone la relazione tecnica per ciascuna proposta.

e) nell'ambito del procedimento di decongestionamento e di separazione organica degli atenei, effettua la valutazione tecnica dei progetti di decongestionamento presentati dagli atenei;

f) nell'ambito della regolamentazione degli accessi ai corsi di studi universitari:

  1. esprime parere sui decreti ministeriali che determinano i criteri di riferimento per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilità di posti per studenti per i corsi universitari ad accesso limitato, nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle università;
  2. predispone un rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.

2. Fermi restando i compiti già attribuiti all'Osservatorio da norme di legge o da atti aventi efficacia normativa, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può richiedere all'Osservatorio di svolgere valutazioni di specifiche attività o iniziative riguardanti il sistema universitario o singoli atenei, definendone di volta in volta gli obiettivi e i compiti.

Art. 3

1. Oltre agli specifici adempimenti previsti dall'articolo 2, l'attività dell'Osservatorio è definita da un programma annuale predisposto entro il 30 ottobre di ciascun anno e approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'Osservatorio presenta annualmente al Ministro ed alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'attività svolta.

Art.4

1. Le Università e gli Istituti universitari collaborano con l'Osservatorio per lo svolgimento delle attività previste nel presente decreto fornendo tutti i dati e le informazioni autonomamente richiesti dall'Osservatorio medesimo.

Art. 5

1. Le valutazioni e le verifiche di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate sulla base di procedure e di standard quantitativi e qualitativi definiti dall'Osservatorio che può acquisire al riguardo pareri e proposte della Conferenza permanente dei rettori e del Consiglio universitario nazionale.

2. Per rendere l'attività di cui al comma 1 funzionale alle esigenze di migliore conoscenza del sistema universitario, le procedure e gli standard verranno definiti con periodicità pluriennale, di regola triennale, con il medesimo iter.

Art. 6

1. L'Osservatorio è composto da 7 membri, studiosi di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico di cui due su una rosa di cinque nomi designata dal Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il predetto decreto individua anche il presidente dell'Osservatorio.

2. I componenti dell'Osservatorio non possono ricoprire l'incarico di rettore di Università o di Direttore di Istituti universitari o membro del Consiglio Universitario Nazionale, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. Ai componenti dell'Osservatorio è attribuito un compenso annuale ed un gettone di presenza per ogni seduta da determinare ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge del 23 dicembre 1996, n.662.

Art. 7

1. L'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica e amministrativa, che assicura il supporto necessario, composta da personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e da esperti nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

2.Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ove necessario per le esigenze derivanti dall'attività dell'Osservatorio, può provvedere:

a) a costituire appositi gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

b) ad affidare ad enti e società specializzate, ai sensi della vigente normativa, lo svolgimento di ricerche e studi, ove non si possa provvedere al riguardo con le proprie strutture.

 

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



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