FAX 31 agosto 2000

Prot. n.3406/DM

Oggetto: D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 - Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo

Facendo seguito alla nota n. 1304/DM del 9 giugno u. s. si comunica che nella G.U. - Serie Generale - n. 191 del 17 agosto c.a. è stato pubblicato il D.P.C.M. indicato in oggetto.

Su tale circostanza si pregano gli Uffici competenti di richiamare l'attenzione dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche funzionanti nelle proprie circoscrizioni territoriali, perché ne informino immediatamente le famiglie, partecipando alle medesime anche i contenuti della circolare telegrafica del Ministero dell'Interno n. F.L. 15/2000 in data 26 luglio 2000, di cui parimenti si unisce copia.


 

Decreto Presidente Consiglio Ministri 4 luglio 2000, n. 226
(in GU 17 agosto 2000, n. 191)

Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 agosto 1999, n. 320
concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448
, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Visti gli articoli 53, comma 1 e 70, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, recante disposizioni di attuazione del menzionato articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratutita di libri di testo;

Considerata l'opportunità di apportare talune modifiche alle disposizioni contenute nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320;

Sentita la Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2 marzo 2000;

Udito il parere del Consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 30 maggio 2000 e del 1 giugno 2000.

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.
Conferma delle disposizioni relative alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo

1. Ai sensi degli articoli 53, comma 1 e 70, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, citato in premessa, e le allegate tabelle sono confermate, con le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 1, dopo la parola "decreto." sono aggiunte le seguenti:
"Ai fini dell'erogazione del beneficio il comune può avvalersi della collaborazione delle scuole";

b) al comma 3 dell'articolo 2, alla lettera c), dopo la parola "familiare" sono inserite le seguenti:
"esclusi il coniuge ed i figli,";

c) dopo il primo comma dell'articolo 3 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le somme indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.";

d) ai commi 2 e 4 dell'articolo 3, le parole "30 settembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"15 luglio";

e) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione," sono soppresse.

2. Per l'anno 2000, sono confermati i piani di riparto di cui alle tabelle A (1) e A (2) allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, nonché, ove le regioni non provvedano all'adempimento di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, il piano di riparto adottato per l'anno 1999 dal Ministero dell'interno in attuazione del comma 4 del predetto articolo 3.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono utilizzate le disponibilità annuali di bilancio. Per l'anno 2000, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità determinate dall'articolo 53, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e a norma dell'articolo 70, comma 3 della medesima legge e relativa tabella D: legge n. 448 del 1998, articolo 27 - fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.3.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio di Ministri, foglio n. 109


 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

"1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari. I criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

"1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni".

- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane".

- Si riporta il testo degli artt. 53, comma 1 e 70, comma 3 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 448:

Art. 53. "1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica".

"Art. 70. - 3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione dalle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale".

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca:

"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:

"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, reca: "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo".

- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 448:

"Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.

Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli artt. 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate.

L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo e' autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999".

- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.) - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomia locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomia locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o deIl'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".

Note all'art. 1:

Per il testo degli artt. 53, comma 1 e 70, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonché per il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, si vedano le note alle premesse.