Decreto Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.101
(in GU 5 aprile 2001, n. 80)

Regolamento recante norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, sulla semplificazione in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Cessazione dal servizio

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 e' anteposto il seguente:
"01. I collocamenti a riposo per limiti di eta' del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.".

Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 3.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, dopo le parole: "articoli 509" le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 37


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
 - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis).".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20: "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". Si riporta il testo dell'art. 509: "Art. 509 (Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta'). - 1. Il personale di cui al presente titolo e' collocato a riposo d'ufficio dal 1 settembre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; a domanda, dal 1 settembre successivo al compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento. 2. Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta'. 3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. 4. Abrogato. 5. Al personale di cui al presente titolo e' attribuita, come alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto per essi previsti. 6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima
 della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

Nota all'art. 1:
 - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente regolamento: "Art. 1 (Cessazione dal servizio). - 01. I collocamenti a riposo per limiti di eta' del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda e' stata presentata. 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 puo' presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni. 3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione in quanto e' in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento. 5. L'amministrazione e' tenuta a verificare, entro apposita data che e' fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non puo' essere ritirata. L'amministrazione e' esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volonta' di
 interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.".

 Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente regolamento: "Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Il personale della scuola che abbia gia' presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, puo', entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, confermare o integrare la predetta dichiarazione.".

 Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente regolamento: "Art. 4 (Abrogazioni). - 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, commi 1 e 4, 510 e 580 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.