Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2001, n.105
(in GU 10 aprile 2001, n. 84)

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, recante il regolamento delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il regolamento che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne l'adeguamento del detto regolamento al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanita';

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, gia' modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, sono apportate le ulteriori modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.

Art. 2.
Accordi di rete

1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "nell'ambito della propria autonomia,", sono inserite le seguenti: "anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,".

Art. 3.
Realizzazione delle iniziative. Assistenza medica

1. All'articolo 2, comma 4, le parole: "consiglio scolastico provinciale", sono sostituite dalle seguenti: "consiglio scolastico locale".

2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attivita' sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneita' alle attivita' motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le necessita' sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.".

Art. 4.
Raccordi con la realta' sociale e con il territorio

1. All'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "provenienti da privati" e prima di "deliberata dal Consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: ", che concernono la realizzazione delle medesime iniziative,".

Art. 5.
Organizzazione e gestione. Il comitato studentesco di istituto

1. All'articolo 4, comma 1, tra le parole: "la compatibilita' finanziaria e" e "la coerenza", sono inserite le seguenti: ", sentito il collegio dei docenti,".

2. All'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ", con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilita' del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1.".

3. All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "con i rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto", sono inserite le seguenti: "e nella consulta provinciale,". Al medesimo comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato altresi' designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.".

4. All'articolo 4, comma 10, le parole: "dal capo d'istituto", sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente scolastico".

Art. 6.
Forum delle associazioni studentesche e dei genitori

1. Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Al fine di sostenere l'attivita' associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di assicurare stabilita' al dialogo ed al confronto con il mondo studentesco, e' istituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' istituito il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.".

Art. 7.
Consulta provinciale degli studenti

1. All'articolo 6, nel testo come sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, nel comma 1, primo periodo, le parole: "dal provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale". Il secondo e il terzo periodo del medesimo comma sono sostituiti dai seguenti: "L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico successivo, e' ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima riunione della consulta e' convocata dalla competente autorita' scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo.".

2. All'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: "anche sulla base" e prima delle parole "di accordi quadro", sono inserite le seguenti: "di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonche'". Nel prosieguo della lettera a) le parole: "il provveditore agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "la competente autorita' scolastica periferica"; b) nella lettera b), le parole: "al provveditorato, agli enti locali competenti", sono sostituite dalle seguenti: "agli uffici scolastici, agli enti locali competenti"; c) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attivita' informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonche' alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento;"; d) nella lettera c), le parole: "il provveditorato agli studi", sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio scolastico locale"; e) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali;".

3. All'articolo 6, il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalita' organizzative.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 200


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
 Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi Forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425: "Art. 3 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). - (Omissis). 5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto regolamento".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, reca: "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, reca: "Regolamento recante modifiche ed integrazoni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 2. Ai fini ai quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti, sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita' della diversificazione, dell'efficienza del servizio scolastico, alla integrazione
 e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo di classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di dettare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazioni delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni. 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome: b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
 d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, fermo restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica. come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
 quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa. con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, reca: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reca: "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,
 a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, concerne: "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione".

Nota all'art. 1:

- Per il titolo dei decreti del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e 9 aprile 1999, n. 156, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 1 (Finalita' generali). - 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia anche mediante accordi di rete ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'eta' e alla maturita' degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalita' formative istituzionali".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: "Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. 2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita' coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo prevede attivita' didattiche a di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. 3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva. 4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita' del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficolta'. 6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale. 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita' statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita' di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, piu' scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire a aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.".

 Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 2 (Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative). - (Omissis). 4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalita' previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformita' ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico locale nonche' a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari di beni.".

 Nota all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato.  "Art. 3 (Raccordi con la realta' sociale e il territorio). - (Omissis).
 4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilita' di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati che concernono la realizzazione delle medesime iniziative, deliberata dal consiglio d'istituto, e' subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.".

 Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 4, 10 dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato. "Art. 4 (Organizzazione e gestione). - 1. Le iniziative
 di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilita' finanziaria e sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalita' formative dell'istituzione scolastica. 2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attivita' curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilita' del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1. (Omissis). 4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attivita' disciplinate dal presente regolamento. Il comitato altresi' designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. (Omissis). 10. Le iniziative di cui al presente regolamento
 possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente scolastico salva tempestiva ratifica del
 consiglio di circolo o d'istituto.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 3 (Piano dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il piano dell'offerta formativa e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalita'. 3. Il piano dell'offerta formativa e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attivita' della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano e' adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 5. Il piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e consegnano agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria): "2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 e' ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.".
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, commi 1, 2, 5, come modificato dal regolamento pubblicato. "Art. 5 (Consulta provinciale). - 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascuno istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alta consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti agli nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico successivo, e' ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima riunione della consulta e' convocata dalla competente autorita' scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo. 2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di: a) assicurare il piu' ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonche' di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorita' scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione; b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali; b)-bis collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'art. 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attivita' informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonche' alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato art. 326, sono disciplinate dal presente regolamento. c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attivita' di orientamento; d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale; d-bis) designare rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali; e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. (Omissis). 5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalita' organizzative.".
- Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si vedano le note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 326, commi 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). "17. I provveditori agli studi di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori. 18. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di consulenza concordata dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'Istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarata la propria disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative. 20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio
 dei docenti. 21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quella delle materie curriculari e' volontaria.".