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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001
(in GU n. 254 del 31-10-2001)

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. Guido Possa, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 400 del 1988

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto  l'art.  10  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, recante disciplina  dell'attività  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista  la  legge  26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;
Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con modificazioni,dallalegge3 agosto2001,n.  317,  recante modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto  il  proprio  decreto  in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato  che  il  Consiglio  dei  Ministri,  nella riunione del 12 ottobre  2001,  ai  fini  dell'attribuzione  del  titolo  di  Vice Ministro  a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988,  ha  approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato  on.  Guido  Possa,  conferitagli dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Al  Sottosegretario  di  Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università  e  della  ricerca  on. Guido Possa è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il  presente  decreto  sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2001

CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 35


Decreto Ministeriale 4 ottobre 2001

Delega di particolari funzioni al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca on. Guido Possa, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 400 del 1988

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITà E DELLA RICERCA

Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento  approvato  con  il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;
Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  e,  in particolare,  l'art.  4,  che  individua  le  funzioni  di competenza dell'organo  di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli  atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a norma  dell'art. 11, comma 1, lettera d), della citata legge 15 marzo 1997, n.59, sono state  approvate  le  disposizioni  per  il coordinamento,  la  programmazione  e  la  valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e, in particolare,  l'art.  49 che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.  477,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del soppresso Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, con in quale sono state  apportate  modifiche  al  citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 12  giugno  2001 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune aree e progetti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1.  All'on.  Guido  Possa,  Sottosegretario  di  Stato al Ministero dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca è conferita la delega a  trattare,  sulla  base delle indicazioni del Ministro, gli affari  inerenti  le  materie relative ad aree e progetti indicati al successivo  art.  2.  Al  fine  di assicurare il coordinamento tra le  attività  esperite  in  base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i  progetti  deliberati  dal  Ministro,  il  predetto Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

2.  Nelle  materie  ad  esso  delegate,  l'on.  Guido Possa firma i relativi  atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

3. Resta ferma la competenza  del  Ministro  sugli  atti  e provvedimenti  per  i  quali  una espressa disposizione di legge o di regolamento  escluda  la  possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

Art. 2.

1. All'onorevole Guido Possa, è conferita la delega a trattare gli affari  di competenza degli enti di ricerca, nonché degli interventi per  lo  sviluppo  e  il  potenziamento  della  ricerca scientifica e tecnologica  e  per  l'attuazione  del  decreto legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ivi  compresi  i  progetti  concernenti  la  ricerca universitaria e i progetti di diffusione della cultura scientifica.

2.  E' altresì delegata all'on. Guido Possa la partecipazione alle sedute  del  CIPE,  ai  lavori  della Conferenza dei presidenti delle regioni,  nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali  e  della  Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 3.

1.  Per  le  materie  di  competenza,  il Sottosegretario on. Guido Possa,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Ministro, è delegato a rispondere  alle  interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste  dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2.  Al  Sottosegretario  potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 4.

1.  Restano  in  particolare  riservati  al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) gli atti normativi;
b) gli  atti  con  i  quali  sono  definiti  gli  obiettivi  ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;
c) le determinazioni di indirizzo politico;
d) gli  atti,  comprese  le  circolari,  contenenti  direttive di carattere generale;
e) gli  atti  che  devono  essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
f) gli  atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria,  e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
g)  gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati:
h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;
i) gli  atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro.

Art. 5.

1.  Ogni  pubblica  presa  di  posizione  di rilevanza politica del Sottosegretario su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione  dell'istruzione,  dell'università  e della ricerca deve previamente essere concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.


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