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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Decreto Presidente Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(in SO alla GU 31 ottobre 1990, n. 255)

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice di procedura penale e della citata legge n. 162 del 1990;

Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data 5 settembre 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162;

Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1

1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato dal Ministro proponente.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Titolo I

Degli organi e delle tabelle

Art. 1

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2)

(Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai

Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti)

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonchè dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento della attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 132.

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonchè sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. Le altre strutture pubbliche che provvedono alla acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonchè attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 127, comma 11.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, nonchè sugli indirizzi che saranno seguiti.

15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 2

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2)

(Attribuzioni del Ministro della sanità)

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:

a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonchè alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;

e) stabilisce con proprio decreto:

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;

2) le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi (1);

f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

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(1) Punto abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum popolare.

Art. 3

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3)

(Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze

stupefacenti o psicotrope)

1. E' istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonchè agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonchè al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;

e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 87;

g) elencare gli additivi avversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili;

h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

Art. 4

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)

(Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze

stupefacenti o psicotrope)

1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.

2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;

b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;

c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.

4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)

(Controllo e vigilanza)

1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Art. 6

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)

(Modalità della vigilanza)

1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.

4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.

6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.

Art. 7

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)

(Obbligo di esibizione di documenti)

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonchè i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 8

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1)

(Opposizione alle ispezioni. Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;

b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;

c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.

Art. 9

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)

(Attribuzioni del Ministro dell'interno)

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.

Art. 10

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; D.L. 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, art. 2-bis)

(Servizio centrale antidroga)

1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonchè con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonchè per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

Art. 11

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)

(Uffici antidroga all'estero)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

Art. 12

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1)

(Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome)

1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

Art. 13

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 7, commi 1 e 2)

(Tabelle delle sostanze soggette a controllo)

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.

4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

Art. 14

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)

(Criteri per la formazione delle tabelle)

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;

b) nella tabella II devono essere indicate:

1) la "cannabis indica", i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

c) nella tabella III devono essere indicate:

1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, semprechè tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);

d) nella tabella IV devono essere indicate:

1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d), quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purchè sia idonea ad identificarlo.

Art. 15

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13)

(Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni)

1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

Art. 16

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14)

(Elenco delle imprese autorizzate)

1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Titolo II

Delle autorizzazioni

Art. 17

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 8, comma 1)

(Obbligo di autorizzazione)

1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.

4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.

5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonchè, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

7. L'autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 70. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6 (1).

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(1) Comma soppresso dall’art. 1, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.

Art. 18

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)

(Comunicazione dei decreti di autorizzazione)

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici istruzioni necessarie per la vigilanza.

2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.

Art. 19

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17)

(Requisiti soggettivi per l'autorizzazione)

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

5. Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

Art. 20

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18)

(Rinnovo delle autorizzazioni)

1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

Art. 21

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19)

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione)

1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 22

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)

(Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate)

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonchè al ritiro del decreto di autorizzazione.

Art. 23

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2)

(Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.

3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all'articolo 25.

4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Art. 24

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)

(Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite)

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 25

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1)

(Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità)

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

Titolo III

Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla

fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso

delle sostanze stupefacenti o psicotrope

Capo I

Della coltivazione e produzione

Art. 26

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)

(Coltivazione e produzioni vietate)

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti o psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

Art. 27

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33, comma 1)

(Autorizzazione alla coltivazione)

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonchè la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.

3. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Art. 28

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

(Sanzioni)

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

Art. 29

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29)

(Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti)

1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonchè nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

Art. 30

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

(Eccedenze di produzione)

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Capo II

Della fabbricazione

Art. 31

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

(Quote di fabbricazione)

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 32

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32)

(Autorizzazione alla fabbricazione)

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

4. La domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intende fabbricare, nonchè i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

5. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonchè per la vendita dei prodotti ottenuti.

Art. 33

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33)

(Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione)

1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonchè di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

4. Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 34

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34)

(Controllo sui cicli di lavorazione)

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di risposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Art. 35

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35)

(Controllo sulle materie prime)

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

2. Il Ministero della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

Capo III

Dell'impiego

Art. 36

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)

(Autorizzazione all'impiego)

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purchè regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare, domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.

2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonchè per la vendita delle preparazioni ottenute.

4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate.

Capo IV

Del commercio all'ingrosso

Art. 37

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37)

(Autorizzazione al commercio all'ingrosso)

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

a) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante.

b) le generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188 bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.

5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

Titolo IV

Disposizioni relative alla distribuzione

Capo I

Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione

Art. 38

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38, legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 9,

comma 1, e 32 comma 1)

(Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.

6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art. 39

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39)

(Buoni acquisto)

1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 40

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40)

(Confezioni per la vendita)

1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Art. 41

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

(Modalità di consegna)

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

c) a mezzo pacco postale assicurato;

d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonchè, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

Art. 42

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 10, comma 1)

(Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi)

1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

Art. 43

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33, comma 2)

(Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari)

1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

4. Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione".

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a un milione.

6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".

Art. 44

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)

(Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente)

1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

Art. 45

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 11, commi 1 e 2)

(Obblighi del farmacista)

1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma 2 dell'articolo 43 e nella quantità e forma prescritta.

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.

4. Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.

5. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

6. Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti.

Capo II

Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Art. 46

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)

(Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili)

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonchè il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno...".

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 47

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47)

(Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro)

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonchè il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...".

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Art. 48

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48)

(Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso)

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazione, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonchè le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

Capo III

Della ricerca scientifica e sperimentazione

Art. 49

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49)

(Istituti di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope)

1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti di istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonchè con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;

b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

Titolo V

Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Art. 50

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)

(Disposizioni generali)

1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad un banca.

6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. E' vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.

Capo I

Dell'importazione

Art. 51

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)

(Domanda per il permesso di importazione)

1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

Art. 52

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52)

(Importazione)

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione, in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Art. 53

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53)

(Sdoganamento e bolletta di accompagnamento)

1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonchè il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.

4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al comma 3.

Art. 54

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)

(Prelevamento di campioni)

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.

3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Art. 55

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55)

(Analisi dei campioni)

1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importare, e per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

4. I residuati campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

Capo II

Dell'esportazione

Art. 56

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)

(Domanda per il permesso di esportazione)

1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

Art. 57

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57)

(Esportazione)

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Capo III

Del transito

Art. 58

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)

(Domanda per il permesso di transito)

1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purchè vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Art. 59

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59)

(Transito)

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perchè la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonchè alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

Titolo VI

Della documentazione e custodia

Art. 60

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60)

(Registro di entrata e uscita)

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

Art. 61

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61)

(Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione

di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

Art. 62

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62)

(Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al

commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie)

1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

Art. 63

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63)

(Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione

di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con l'indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonchè i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

Art. 64

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64)

(Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee)

1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

Art. 65

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65)

(Obbligo di trasmissione di dati)

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

Art. 66

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66)

(Trasmissione di notizie e dati trimestrali)

1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.

Art. 67

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)

(Perdita, smarrimento o sottrazione)

1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 68

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

(Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonchè all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

Titolo VII

Prescrizioni particolari relative alle sostanze

indicate nella IV, V e nella VI tabella

Art. 69

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69)

(Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni)

1. Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonchè alla destinazione specifica delle sostanze.

2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

Art. 70

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, commi 1 e 2)

(Sostanze suscettibili di impiego per la produzione

di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2 e 3 riportate nell'allegato I.

2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli "operatori", i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.

3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/1990 nei limiti ivi indicati.

4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.

5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro.

6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato III.

7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonchè segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.

10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.

11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.

12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonchè il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.

14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.

Art. 71

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1)

(Prescrizioni relative alla vendita)

1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.

Titolo VIII

Della repressione delle attività illecite

Capo I

Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 72

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)

(Attività illecite)

1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E' altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico (1).

2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope (di cui al comma 1), (2), debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

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(1) Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum popolare.

(2) Parole abrogate dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, in esito a referendum popolare.

Art. 73

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

(Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 (e 76) (1), sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

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(1) Parole abrogate dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, in esito a referendum popolare.

Art. 74

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 75

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope (in dose non superiore a quella media giornaliera, determinate in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78) (1) è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 121.

5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonchè per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinchè si proceda al colloquio di cui al comma 6.

8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.

10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma (rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la Pretura o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo) (1).

13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo (1).

14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

15. In attesa della costituzione del nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.

16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16 lettera a), è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.

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(1) Parole abrogate dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, in esito a referendum popolare.

Art. 76

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)

(Provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Sanzioni penali in caso di inosservanza)

1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14, ad una o più delle seguenti misure:

a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;

e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto e di ogni altro documento equipollente;

f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;

g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.

5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.

6. Nell'adottare, le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonchè di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

9. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.

10. L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.

11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni).

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N.B.: Articolo abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum popolare.

Art. 77

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)

(Abbandono di siringhe)

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

Art. 78

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)

(Quantificazione delle sostanze)

1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:

a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore (1);

c) i limiti quantitativi massimali di principio attivo per le dosi medie giornaliere (1).

2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.

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(1) Lettera abrogata dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum popolare.

Art. 79

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)

(Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 80

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1)

(Aggravanti specifiche)

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sè o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

5. Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2 (1)

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(1) Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum popolare.

Art. 81

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1)

(Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore)

1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per avere determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonchè quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.

Art. 82

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1)

(Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore)

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 83

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77)

(Prescrizioni abusive)

1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Art. 84

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1)

(Divieto di propaganda pubblicitaria)

1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.

3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.

Art. 85

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1)

(Pene accessorie)

1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonchè quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

Art. 86

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1)

(Espulsione dello straniero condannato)

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato (1).

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.

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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79, 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico.

Capo II

Disposizioni processuali e di esecuzione

Art. 87

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2)

(Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria)

1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

Art. 88

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3)

(Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate)

1. Il Servizio centrale antidroga istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antridroga e determina le modalità della consegna.

Art. 89

(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275,

comma 5, del codice di procedura penale)

(Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti

che abbiano in corso programmi terapeutici)

1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6 del codice di procedura penale (1).

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.

(1) Comma così modificato dall'art. 21, L. 8 agosto 1995, n. 332.

Art. 90

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

(Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva)

1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena di durata non superiore a quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni (1).

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.

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(1) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.

Art. 91

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

(Istanza per la sospensione dell'esecuzione)

1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90.

Art. 92

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

(Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza)

1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Art. 93

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

(Estinzione del reato. Revoca della sospensione)

1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

Art. 94

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,

come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663)

(Affidamento in prova in casi particolari)

1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato (1).

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.

3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

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(1) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.

Art. 95

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)

(Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente)

1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

Art. 96

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 contenente norme regolamentari al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2)

(Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti)

1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 115.

5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorchè tale misura sia eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'art. 116, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.

Capo III

Operazioni di polizia e destinazione di beni

e valori sequestrati o confiscati

Art. 97

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

(Acquisto simulato di droga)

1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope (1).

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

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(1) Comma così modificato dall'art. 12-ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Art. 98

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

(Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro.

Collaborazione internazionale)

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonchè le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 99

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

(Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito

di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

Art. 100

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Art. 101

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

(Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga)

1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonchè dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 102

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

(Notizie di procedimenti penali)

1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonchè per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

Art. 103

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

(Controlli ed ispezioni)

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

Titolo IX

Interventi informativi ed educativi

Capo I

Disposizioni relative al settore scolastico

Art. 104

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

(Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività

di educazione ed informazione)

1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 105

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

(Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media)

1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonchè tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere inviati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonchè esponenti di associazioni giovanili.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Art. 106

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

(Centri di informazione e consulenza nelle scuole - Iniziative di studenti animatori)

1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere le loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

Capo II

Disposizioni relative alle Forze armate

Art. 107

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

(Centri di formazione e di informazione)

1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonchè per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonchè seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonchè dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.

Art. 108

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

(Azione di prevenzione e accertamenti sanitari)

1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, disposizione l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.

Art. 109

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

(Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonchè dei militari

già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente)

1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.

5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 110

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

(Servizio civile)

1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

Art. 111

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

(Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili)

1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Art. 112

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

(Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria)

1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Titolo X

Attribuzioni regionali, provinciali e locali

Servizi per le tossicodipendenze

Art. 113

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

(Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome)

1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 114;

g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Art. 114

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

(Compiti di assistenza degli enti locali)

1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.

Art. 115

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

(Enti ausiliari)

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Art. 116

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)

(Albi regionali e provinciali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per:

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nonchè dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri _predeterminati dalle rispettive assemblee.

9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.

Art. 117

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

(Convenzioni)

1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 113 e 114, nonchè la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'art. 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e recupero.

3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art. 94.

4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia.

Art. 118

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27)

(Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali)

1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario "ad acta" il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario "ad acta", quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;

b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 119

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

(Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero)

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.

Titolo XI

Interventi preventivi, curativi

e riabilitativi

Art. 120

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

(Terapia volontaria e anonimato)

1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonchè con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate (1).

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione.

7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.

8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

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(1) Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum popolare.

Art. 121

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

(Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze)

1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato (1).

2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

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(1) Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum popolare.

Art. 122

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

(Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo)

1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e dell'associazione di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonchè trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 123

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

(Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento

o di esecuzione della pena)

1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione della pena ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.

Art. 124

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

(Lavoratori tossicodipendenti)

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonchè quelli che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Art. 125

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

(Accertamenti di assenza di tossicodipendenza)

1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 27, comma 3, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 126

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)

(Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento)

1. Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Titolo XII

Disposizioni finali

Capo I

Finanziamento di progetti, concessione

di contributi e agevolazioni

Art. 127

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)

(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.

3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.

5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonchè il contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:

a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;

b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni HIV tra i tossicodipendenti;

c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;

d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.

6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.

9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.

10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.

11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.900 milioni a decorrere dal 1991.

12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 128

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

(Contributi)

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.


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