Nota 8 maggio 2001

Prot. n. 70/DO

Oggetto: Ripartizione funzioni aggiuntive personale Ata (art.36 CCNL) a.s. 2000/2001

Si trasmette, in allegato, l'accluso DM 8 maggio 2001 n. 70, concernente la ripartizione a livello provinciale delle funzioni aggiuntive del personale Ata per l'anno scolastico 2000/2001.

Tali somme, corrisposte a titolo di conguaglio, sono assegnate per effetto di quanto previsto dall'art.36 del CCNL, dall'art. 50 della legge 23.12.2000 n. 38 e dall'art.10 del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al secondo biennio economico.

Si ritiene opportuno, richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di provvedere con la massima tempestività alla definizione della contrattazione provinciale, anche al fine di comunicare nel termine previsto del 28 maggio 2001, all'Ufficio X di questa Direzione Generale, l'entità delle funzioni aggiuntive assegnate.


 

Decreto Ministeriale 8 maggio 2001, n. 70

Ripartizione a livello provinciale delle funzioni aggiuntive del personale Ata per l'anno scolastico 2000/2001

 

IL MINISTRO 

VISTO l’articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999; 

VISTO l’articolo 50 e la tabella “G” del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola, sottoscritto il 31 agosto 1999, concernenti, rispettivamente, la determinazione del numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia, per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e gli importi che, con decorrenza 1° settembre 1999, sono assegnati, per il triennio 1999/2001, per il medesimo fine; 

VISTO il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n.223,riguardante la ripartizione, a livello provinciale, delle funzioni aggiuntive attribuite per l’anno scolastico 1999/2000; 

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2001, n.201, relativo alla rideterminazione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di tutte le istituzioni scolastiche ed educative; 

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2001, n. 38, concernente la ripartizione, a titolo di acconto, per l’anno scolastico 2000 -2001, a livello provinciale, tra le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, delle funzioni aggiuntive, di cui all’art. 36 del CCNL, in misura ed importo corrispondenti a quelli già attribuiti, a ciascuna provincia nell’anno scolastico 1999 - 2000; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto scuola, sottoscritto il giorno 15 marzo 2001, tra le rappresentanze di parte pubblica e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali, ed, in particolare, l’art. 10 che prevede l’erogazione di ulteriori 85 miliardi di cui 50 miliardi in attuazione di quanto previsto dall’art. 50 - comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 35 miliardi, quali risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti del personale dagli Enti locali allo Stato; 

CONSIDERATO che la sopraindicata somma di £ 85 miliardi va distribuita nella misura di 8/12, in quanto riferita al periodo 1° gennaio 31 agosto 2001; 

CONSIDERATO altresì , che è necessario attualmente procedere anche alla distribuzione delle risorse non attribuite con il citato decreto ministeriale n. 38 del 22 febbraio 2001, al fine del completamento della erogazione della somma di 100 miliardi previsti dall’art. 50 - comma 3 del vigente contratto ; 

SENTITE le organizzazioni sindacali, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; 

DECRETA 

ART.1 

1.Nell’allegato elenco, costituente parte integrante del presente provvedimento, sono riportate, suddivise analiticamente per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore scolastico, il numero di funzioni aggiuntive e gli importi , al netto degli oneri a carico dello Stato, assegnati a ciascuna provincia per l’anno scolastico 2000 - 2001.

ART.2

1.Le somme di cui al precedente art.1 , corrisposte a titolo di conguaglio, per le funzioni aggiuntive, sono assegnate per effetto di quanto previsto dall’art. 36 del CCNL , dell’art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 38 e dall’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro , relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001, quali risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti del personale amministrativo tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato.

ART.3

1. Le somme di cui al precedente art.1 sono da ripartire, a livello provinciale, tra tutto il personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compreso quello trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

ART.4

1. In sede di contrattazione provinciale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo integrativo i dirigenti degli uffici scolastici provinciali, nei limiti della consistenza assegnata, stabiliscono il numero delle funzioni da attribuire a ciascuna istituzione scolastica ed educativa.

ART.5

1. I dirigenti scolatici assegnano le funzioni aggiuntive secondo le procedure enunciate nell’art. 50, comma 2 e nell’ art. 52. comma 10.1, del contratto integrativo nazionale ed in conformità ai criteri individuati nelle interpretazioni autentiche dello stesso contratto, sottoscritte il 31 gennaio ed il 5 settembre 2000. 

2.Fino alla definizione della sequenza contrattuale, concernente l’adeguamento della tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali è equiparato a quello contemplato dall’allegato “7” del vigente contratto integrativo di comparto. Analoga equiparazione deve essere effettuata per la valutazione degli ulteriori titoli previsti dallo stesso allegato, a favore del succitato personale.

ART.6

1.Le funzioni aggiuntive assegnate, ma eventualmente non utilizzate da parte delle istituzioni scolastiche sono ridistribuite, a cura dei competenti Provveditori agli Studi, secondo le modalità di cui all’art.50 - commi 5 e 6 del CCNI.

ART.7

1.Per il corrente anno scolastico 2000/2001, qualora sulla medesima funzione aggiuntiva si avvicendino più soggetti, gli stessi devono essere retribuiti proporzionalmente, secondo modalità da individuare in sede di contrattazione integrativa di istituto.


 

Nota 22 febbraio 2001

Prot. n.12/VM 

Oggetto: Ripartizione funzioni aggiuntive personale A.T.A. (articolo 36 CCNL) - A.S. 2000/01

Si trasmettono, in allegato, il testo dell’intesa, sottoscritta il 12 febbraio u.s., con le organizzazioni sindacali del comparto scuola, concernente le funzioni aggiuntive di cui in oggetto, nonché il decreto ministeriale 22 febbraio 2001 n.38 relativo alla ripartizione, a livello provinciale, delle stesse funzioni.

Con tale provvedimento viene attribuita, a ciascuna provincia, la medesima entità delle risorse assegnate nel decorso anno scolastico. In attesa della disponibilità di ulteriori fondi, l’assegnazione deve, comunque, essere effettuata tra le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e tra tutto il personale, ivi compreso, quindi, quello trasferito dagli enti locali ai sensi della legge 124/99.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di provvedere, con la massima tempestività, alla definizione della contrattazione provinciale, anche al fine di comunicare, nel termine previsto del 20 marzo 2001, all’Ufficio II di ragioneria di questa Direzione Generale, l’entità delle funzioni aggiuntive assegnate per ciascun ordine e grado di istruzione, secondo le modalità già indicate dallo stesso ufficio con la nota 3409 del 20 ottobre 2000, ad ogni buon fine allegata alla presente.

Si rappresenta, inoltre, l’esigenza che le SS.LL., una volta definiti i criteri di ripartizione per la sollecita attribuzione alle scuole delle funzioni assegnate con l’allegato provvedimento, individuino, in rapida successione, le modalità per la ripartizione dei fondi che saranno ulteriormente assegnati.

Si ravvisa, infine, la necessità che, all’atto della comunicazione alle istituzioni scolastiche delle risorse attribuite, le SS.LL. pongano in evidenza ai dirigenti scolastici le interpretazioni autentiche del contratto integrativo di comparto del 31 gennaio e 5 settembre 2000, concernenti le modalità per l’inserimento nelle graduatorie di istituto.


 

Decreto Ministeriale 22 febbraio 2001, n. 38

Ripartizione a livello provinciale delle funzioni aggiuntive del personale A.T.A. (articolo 36 CCNL) - A.S. 2000/01

 

IL MINISTRO

Visto l’articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;

Visti l’articolo 50 e la tabella "G" del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola, sottoscritto il 31 agosto 1999, concernenti, rispettivamente, la determinazione del numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia, per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e gli importi che, con decorrenza 1° settembre 1999, sono assegnati, per il triennio finanziario 1999/2001, per il medesimo fine;

visto l’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 relativo, tra l’altro, al finanziamento per l’importo pari a lire 50 miliardi da destinare alla retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Tenuto Conto che nel contesto del rinnovo contrattuale del biennio economico 2000/2001 per il personale del comparto scuola, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto, con atto di indirizzo, che in sede ARAN debbano essere definiti criteri e modalità per la contrattazione integrativa concernente la ripartizione dei finanziamenti previsti, per il personale già dipendente dagli enti locali, dall’articolo 50 della legge finanziaria, nonché di quelle derivanti, per il medesimo personale, dal recupero dei trasferimenti delle risorse dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione, previste dallo stesso atto di indirizzo.

Considerato che i tempi necessari per l’espletamento di tali ulteriori adempimenti, stante l’attuale fase dell’anno scolastico, si frappongono alla ormai inderogabile esigenza di consentire alle istituzioni scolastiche di avvalersi del contributo di accrescimento qualitativo delle professionalità realizzabile attraverso la valorizzazione del personale;

Ritenuto opportuno, di conseguenza, di procedere all’attribuzione provinciale dei fondi contrattualmente previsti a favore della generalità del personale, ancorché gli stessi fondi, in quanto stanziati antecedentemente alla promulgazione della richiamata legge 124/99, siano stati quantificati in relazione alle esigenze delle istituzioni scolastiche, con esclusione di quelle il cui personale ATA, fino al 31 dicembre 1999, è stato a carico degli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, concernente la rideterminazione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di tutte le istituzioni scolastiche ed educative;

Tenuto Conto che i regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativi alla disciplina della riforma delle accademie e dei conservatori di musica, non sono stati emanati e che, di conseguenza, il relativo personale risulta ancora, per l’anno accademico 2000/2001, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n.223 , concernente la ripartizione, a livello provinciale, delle funzioni aggiuntive attribuite per l’anno scolastico 1999/2000;

Preso Atto che alla data odierna non è stato operato alcun adeguamento, nelle forme contrattualmente previste, per l’applicabilità dei criteri e dei parametri previsti nell’allegato "7" del contratto integrativo, al personale trasferito dagli enti locali, al fine dell’inserimento nelle graduatorie di istituto degli aspiranti alle funzioni aggiuntive;

Sentite le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 12 febbraio 2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le stesse organizzazioni sindacali, con il quale sono stati previsti criteri e modalità per l’assegnazione delle funzioni aggiuntive sia a livello provinciale che di istituto;

Decreta

1.1 Per effetto di quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto il 12 febbraio 2001 l’importo previsto dalla tabella "G" allegata al contratto integrativo di comparto, viene ripartito, per la valorizzazione della professionalità del personale ATA sia tra il personale già appartenente allo Stato che tra quello transitato dagli enti locali ai sensi della richiamata legge 124/99.

1.1. Nelle more della definizione, in sede ARAN, dei criteri inerenti la contrattazione integrativa per la ripartizione dei fondi relativi ai compensi accessori previsti per il personale trasferito dagli enti locali allo Stato, per l’anno scolastico 2000/2001 sono assegnate alle circoscrizioni provinciali, per effetto di quanto previsto al punto "2" del protocollo di intesa citato nelle premesse, funzioni aggiuntive, di cui all’articolo 36 del CCNL, in misura ed importo corrispondenti a quelli già attribuiti, a ciascuna provincia, nell’anno scolastico 1999/2000.

1.2. L’assegnazione di cui al comma 1 è effettuata a titolo di acconto ed è da ripartire, a livello provinciale, tra le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché tra le accademie e i conservatori di musica. Tali funzioni sono, pertanto, da suddividere tra tutto il personale, ivi compreso quello trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, così come contemplato dall’accordo indicato al comma 1.

1.3 In conseguenza di quanto previsto al comma 2 gli ulteriori importi che saranno disponibili, a qualunque titolo, per la valorizzazione della professionalità del personale ATA, saranno ripartiti sia tra il personale già appartenente allo Stato che tra quello transitato dagli enti locali, ai sensi della richiamata legge 124/99. 

1.4. Nell’allegato elenco, relativo alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1, sono riportate, suddivise analiticamente per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore scolastico, il numero di funzioni aggiuntive e gli importi, al netto degli oneri a carico dello Stato, assegnati ad ogni provincia per l’anno scolastico 2000/2001.

1.5. In sede di contrattazione provinciale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo integrativo i dirigenti degli uffici scolastici provinciali, nei limiti della consistenza assegnata, stabiliscono il numero delle funzioni da attribuire a ciascuna istituzione scolastica ed educativa.

1.6. L’individuazione dei criteri da adottare in sede di contrattazione decentrata provinciale deve essere effettuata garantendo ad ogni istituzione scolastica l’attribuzione almeno di una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale.

1.7. L’assegnazione di una funzione aggiuntiva in ciascuna istituzione educativa e nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche è, inoltre, assicurata in presenza di dotazione organica di collaboratore scolastico tecnico, con profilo di guardarobiere.

1.8. I dirigenti scolastici assegnano le funzioni a tempo determinato secondo le procedure enunciate all’articolo 50, comma 2, ed all’articolo 52, comma 10.1, del contratto integrativo nazionale ed in conformità ai criteri individuati nelle interpretazioni autentiche dello stesso contratto, sottoscritte il 31 gennaio ed il 5 settembre 2000. Fino alla definizione della sequenza contrattuale, concernente l’adeguamento della tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali è equiparato a quello contemplato dall’allegato "7" del vigente contratto integrativo di comparto. Analoga equiparazione deve essere effettuata per la valutazione degli ulteriori titoli previsti dallo stesso allegato, a favore del succitato personale.

1.9. Le funzioni aggiuntive assegnate, ma eventualmente non utilizzate da parte delle istituzioni scolastiche, sono ridistribuite, a cura dei Provveditori, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6.

1.10. L’Ispettorato per l’istruzione artistica provvede direttamente all’assegnazione alle accademie ed ai conservatori di musica delle funzioni aggiuntive e dei relativi stanziamenti nella misura di una quota per gli assistenti amministrativi e di due quote per i collaboratori scolastici per ciascuna di dette istituzioni. La compensazione delle quote assegnate ed eventualmente non utilizzate viene effettuata, dallo stesso Ispettorato, d’intesa con le organizzazioni sindacali.

1.11. Al fine dell’assegnazione dei fondi da imputare ai pertinenti centri di spesa i Provveditori agli studi comunicano al Ministero, entro il 20 marzo 2001, il numero di funzioni assegnate in riferimento al grado ed ordine di istruzione delle sedi di servizio del personale interessato.

1.12 Per l’anno scolastico 2000/2001, qualora sulla medesima funzione aggiuntiva si avvicendino più soggetti, gli stessi devono essere retribuiti proporzionalmente, secondo modalità da individuare in sede di contrattazione integrativa di istituto.


RIPARTIZIONE FUNZIONI AGGIUNTIVE ANNO SCOLASTICO 2000/2001

Provincia

ASS. AMM.

CUOCHI

COLL. SCOL.

ASS. TECN.

TOTALE FUNZIONI AGGIUNTIVE

TOTALE IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO

Agrigento

190

1

202

41

434

706.400.000

Alessandria

124

1

140

32

297

482.000.000

Ancona

149

1

169

58

377

618.800.000

Arezzo

101

3

143

31

278

441.600.000

Ascoli Piceno

126

3

152

40

321

520.400.000

Asti

61

-

59

12

132

216.800.000

Avellino

214

2

235

45

496

804.000.000

Bari

575

3

594

143

1.315

2.154.800.000

Belluno

77

3

115

28

223

354.000.000

Benevento

143

2

155

27

327

530.000.000

Bergamo

300

2

330

61

693

1.122.000.000

Biella

59

-

63

12

134

217.600.000

Bologna

206

1

217

44

468

762.400.000

Brescia

329

1

359

77

766

1.244.800.000

Brindisi

164

-

161

35

360

591.200.000

Cagliari

352

1

428

94

875

1.407.600.000

Caltanissetta

120

1

129

25

275

446.800.000

Campobasso

107

2

128

27

264

425.600.000

Caserta

390

3

398

85

876

1.433.600.000

Catania

439

3

472

83

997

1.616.400.000

Catanzaro

194

4

216

36

450

727.200.000

Chieti

132

4

168

39

343

551.600.000

Como

143

-

146

24

313

509.200.000

Cosenza

366

7

433

100

906

1.465.600.000

Cremona

101

1

111

28

241

393.200.000

Crotone

93

-

101

18

212

343.200.000

Cuneo

200

-

213

42

455

739.600.000

Enna

91

-

93

21

205

335.600.000

Ferrara

86

-

94

33

213

350.800.000

Firenze

231

1

246

56

534

871.200.000

Foggia

288

3

314

64

669

1.086.800.000

Forli'

111

1

127

30

269

436.400.000

Frosinone

220

4

248

69

541

883.600.000

Genova

229

1

254

56

540

876.800.000

Gorizia

42

-

53

20

115

187.600.000

Grosseto

68

1

83

20

172

277.600.000

Imperia

65

1

68

19

153

251.600.000

Isernia

44

-

48

9

101

163.600.000

L' Aquila

120

2

155

36

313

502.000.000

La Spezia

63

-

68

14

145

235.600.000

Latina

187

2

200

55

444

728.000.000

Lecce

300

1

325

66

692

1.124.000.000

Lecco

79

-

80

15

174

284.000.000

Livorno

83

-

92

29

204

334.400.000

Lodi

59

1

63

15

138

225.600.000

Lucca

104

-

120

27

251

406.000.000

Macerata

117

2

134

34

287

466.800.000

Mantova

114

-

120

28

262

428.000.000

Massa Carrara

71

2

95

28

196

316.000.000

Matera

111

1

135

35

282

456.000.000

Messina

291

1

306

51

649

1.053.200.000

Milano

1.015

2

1.030

197

2.244

3.664.000.000

Modena

184

-

193

50

427

699.600.000

Napoli

1.189

1

1.195

253

2.638

4.320.000.000

Novara

109

2

123

26

260

421.600.000

Nuoro

152

3

216

39

410

647.200.000

Oristano

79

1

96

18

194

311.200.000

Padova

234

3

315

70

622

992.000.000

Palermo

461

2

501

105

1.069

1.737.200.000

Parma

111

1

131

30

273

441.200.000

Pavia

128

1

138

27

294

477.600.000

Perugia

224

4

267

65

560

906.400.000

Pesaro E Urbino

119

1

138

32

290

469.600.000

Pescara

99

3

116

26

244

395.200.000

Piacenza

67

-

76

16

159

257.200.000

Pisa

93

-

111

27

231

373.200.000

Pistoia

77

2

88

19

186

301.600.000

Pordenone

80

-

92

23

195

316.400.000

Potenza

230

6

298

63

597

955.600.000

Prato

53

1

65

13

132

212.000.000

Ragusa

124

1

136

35

296

483.200.000

Ravenna

95

-

111

27

233

377.200.000

Reggio Calabria

283

3

308

60

654

1.061.600.000

Reggio Emilia

121

1

139

29

290

468.800.000

Rieti

73

2

91

21

187

301.200.000

Rimini

74

-

76

16

166

271.200.000

Roma

1.180

5

1.267

311

2.763

4.512.400.000

Rovigo

85

1

104

24

214

344.800.000

Salerno

469

1

495

103

1.068

1.740.000.000

Sassari

220

6

282

69

577

928.400.000

Savona

81

-

85

24

190

312.000.000

Siena

71

1

85

21

178

288.000.000

Siracusa

161

-

183

49

393

639.600.000

Sondrio

70

1

82

17

170

274.400.000

Taranto

242

1

261

70

574

939.200.000

Teramo

100

1

115

18

234

376.000.000

Terni

72

-

79

17

168

272.800.000

Torino

634

4

649

135

1.422

2.324.800.000

Trapani

177

3

188

38

406

661.600.000

Treviso

230

3

281

73

587

949.200.000

Trieste

60

-

70

22

152

248.000.000

Udine

158

3

195

44

400

644.000.000

Varese

222

-

246

48

516

835.200.000

Venezia

237

2

268

66

573

931.600.000

Verbano Cusio Ossola

58

-

69

20

147

238.800.000

Vercelli

62

-

64

18

144

236.800.000

Verona

217

1

238

41

497

803.600.000

Vibo Valentia

101

2

119

18

240

384.800.000

Vicenza

239

-

287

56

582

934.400.000

Viterbo

98

-

104

22

224

364.800.000

TOTALE

19.347

148

21.424

4.728

45.647

74.154.800.000

ISTITUTI DI ALTA CULTURA (*)

76

 

152

 

228

334.400.000

TOTALE NAZIONALE COMPLESSIVO

45.875

74.489.200.000

 

 

RIPARTIZIONE FUNZIONI AGGIUNTIVE

TOTALE FUNZIONI AGGIUNTIVE

TOTALE IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO

 

ASS. AMM.

CUOCHI

COLL. SCOL.

ASS. TECN.

 

 

TOTALE ASSEGNAZIONE USP

19347

148

21.424

4.728

45.647

74.154.800.000

ISTITUTI DI ALTA CULTURA (*)

76

 

152

 

228

334.400.000

TOTALE NAZIONALE COMPLESSIVO

19423

148

21.576

4.728

45.875

74.489.200.000

IMPORTO LORDO NAZIONALE                                         99.666.600.000

DI CUI:

* COMPRENDE ACCADEMIE, CONSERVATORI E ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE


FUNZIONI AGGIUNTIVE

PROVINCIA NUMERO IST. SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE NUMERO ACCADEMIE NUMERO CONSERVATORI ASS. AMM. COLL. SCOL. TOTALE FUNZIONI AGGIUNTIVE TOTALE IMPORTO AL NETTO DELLE IMPOSTE
             
ALESSANDRIA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
ASCOLI PICENO 0 0 1 1 2 3 4.400.000
AVELLINO 0 0 1 1 2 3 4.400.000
BARI 0 1 1 2 4 6 8.800.000
BENEVENTO 0 0 1 1 2 3 4.400.000
BOLOGNA 0 1 1 2 4 6 8.800.000
BRESCIA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
CAGLIARI 0 0 1 1 2 3 4.400.000
CAMPOBASSO 0 0 1 1 2 3 4.400.000
CATANIA 0 1 0 1 2 3 4.400.000
CATANZARO 0 1 0 1 2 3 4.400.000
COMO 0 0 1 1 2 3 4.400.000
COSENZA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
CUNEO 0 0 1 1 2 3 4.400.000
FERRARA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
FIRENZE 1 1 1 3 6 9 13.200.000
FOGGIA 0 1 1 2 4 6 8.800.000
FORLI' 0 0 1 1 2 3 4.400.000
FROSINONE 0 1 1 2 4 6 8.800.000
GENOVA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
L'AQUILA 0 1 1 2 4 6 8.800.000
LA SPEZIA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
LATINA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
LECCE 0 1 1 2 4 6 8.800.000
MACERATA 0 1 0 1 2 3 4.400.000
MANTOVA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
MASSA 0 1 0 1 2 3 4.400.000
MATERA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
MESSINA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
MILANO 0 1 1 2 4 6 8.800.000
NAPOLI 0 1 1 2 4 6 8.800.000
NOVARA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
PADOVA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
PALERMO 0 1 1 2 4 6 8.800.000
PARMA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
PERUGIA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
PESARO 1 1 1 3 6 9 13.200.000
PESCARA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
PIACENZA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
POTENZA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
RAVENNA 1 0 0 1 2 3 4.400.000
REGGIO CALABRIA 0 1 1 2 4 6 8.800.000
ROMA 1 3 1 5 10 15 22.000.000
ROVIGO 0 0 2 2 4 6 8.800.000
SALERNO 0 0 1 1 2 3 4.400.000
SASSARI 0 1 1 2 4 6 8.800.000
TORINO 0 1 1 2 4 6 8.800.000
TREVISO 0 0 1 1 2 3 4.400.000
TRIESTE 0 0 1 1 2 3 4.400.000
UDINE 0 0 1 1 2 3 4.400.000
VENEZIA 0 1 1 2 4 6 8.800.000
VERONA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
VIBO VALENTIA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
VICENZA 0 0 1 1 2 3 4.400.000
             
TOTALE NAZIONALE 4 22 50 76 152 228 334.400.000

 

Direzione Generale del Personale e Degli Affari Generali e Amministrativi - Div. II

INTESA
tra
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999

Il presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l’anno scolastico 2000/2001, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle funzioni aggiuntive previste per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

LE PARTI

premesso

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con direttiva impartita all’ARAN, ha previsto che la stessa Agenzia debba procedere alla formulazione dei criteri per la contrattazione integrativa necessaria per la gestione dei fondi contemplati dall’articolo 50 della vigente legge finanziaria, nonché di quelli derivanti dal recupero dei trasferimenti delle risorse dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione, previsti dall’atto di indirizzo;

- di dover procedere, con la massima urgenza, all’attribuzione a tutte le istituzioni scolastiche e alla generalità del personale ivi compreso quello transitato dagli enti locali per effetto dell’articolo 8 della legge 124/99, delle funzioni aggiuntive in misura corrispondente alle entità già assegnate, a livello provinciale, nell’anno scolastico 1999/2000;

CONCORDANO

sulla necessità che il provvedimento di ripartizione delle funzioni aggiuntive per l’anno scolastico 2000/2001 recepisca le seguenti modalità e criteri.

  1. Per l’anno scolastico 2000/2001 il Ministero della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali nazionali, determina il numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia in misura analoga a quella dell’anno scolastico precedente.
  2. Tale ripartizione deve essere effettuata tra tutte le istituzioni scolastiche ed a favore, quindi, della generalità del personale, ivi compreso quello trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124.
  3. La ripartizione delle funzioni aggiuntive di cui al comma 2 è operata ai sensi dell’articolo 50, comma 3 del CCNI..
  4. Le risorse residuali all’assegnazione di cui al punto 3 saranno distribuite secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa provinciale.
  5. Ai fini della formulazione delle graduatorie di istituto il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali è equiparato a quello contemplato dall’allegato "7" del CCNI del 31/8/1999. Analoga equiparazione è effettuata per il suddetto personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato.
  6. Limitatamente all’anno scolastico 2000/2001, qualora sulla stessa funzione aggiuntiva si siano avvicendati più soggetti, in sede di contrattazione integrativa di scuola saranno individuate le modalità per la retribuzione proporzionale della stessa funzione aggiuntiva. in coerenza con quanto previsto dall’interpretazione autentica del contratto integrativo nazionale del 6 settembre 2000.

Roma, lì 12 febbraio 2001

PER LA PARTE PUBBLICA

PER LA PARTE SINDACALE

CGIL____________________

CISL____________________

UIL_____________________

SNALS__________________


 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA. GG. E AMM.VI
Ufficio Secondo di Ragioneria

 

Nota 20 ottobre 2000

Prot. n. R2/3409

Oggetto: A.S. 2000/2001 - Funzioni strumentali al P.O.F. - Circ. n. 204 del 28/8/00 - Funzioni aggiuntive personale A.T.A. Circolare in corso di predisposizione

FUNZIONI OBIETTIVO

- In riferimento alla circolare n. 204 del 28/8/00 si pregano le SS. LL. di voler comunicare le funzioni obiettivo assegnate alle istituzioni scolastiche secondo il settore di istruzione di appartenenza (centro di responsabilità).

Per quanto riguarda gli istituti comprensivi e gli istituti secondari superiori unificati o comprendenti sezioni di scuola superiore di ordini diversi, le segnalazioni dovranno anche fare riferimento, in conformità alle istruzioni della ministeriale n. 272 del 12/11/99 sul bilancio preventivo 2000, rispettivamente, al settore di istruzione "Elementare" ed al settore "Tecnica".

FUNZIONI AGGIUNTIVE A.T.A.

- E’ in corso di trasmissione il decreto di ripartizione a livello provinciale, del numero delle funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale A.T.A., previste dall’art. 50 del contratto integrativo nazionale del comparto scuola, sottoscritto il 31/8/1999.

Per la imputazione ai relativi centri di spesa di questo Ministero, le SS. LL. sono pregate di far pervenire i dati relativi alle determinazioni assunte, secondo lo schema di seguito riportato:

C.D.R.

ASSIST. AMM.VO

ASSIST. TECNICO

COLL. SCOL.CO

CUOCO

TOTALI

 

n. quote

importo

n. quote

importo

n. quote

importo

n. quote

importo

n. quote

importi

                     

MATERNA

                   

ELEMENT.

                   

MEDIA INF.

                   

CLASSICA

                   

TECNICA

                   

PROF.LE

                   

ARTISTICA

                   
                     

TOTALI

                   

Si sottolinea che le predette segnalazioni (FF. OO. e FF. AA.) dovranno pervenire sia con riferimento al numero delle assegnazioni disposte da questo Ministero, sia a quello effettivamente attivato dalle SS. LL. distintamente per Centri di Responsabilità.

E’ necessario precisare che sia le Funzioni strumentali al P.O.F., che le Funzioni aggiuntive al personale A.T.A. eventualmente non attivate da parte delle SS. LL. nell’anno scolastico 1999/2000, saranno aggiunte a quelle relative all’anno scolastico 2000/2001; analogamente, le predette funzioni che, eventualmente, fossero state erogate in eccesso rispetto al piano di ripartizione provinciale allegato alla circolare n. 263 del 12/11/99, verranno sottratte dal numero delle funzioni da finanziare nell’anno scolastico in corso.

Ai fini dell’ottimale dimensionamento dei fondi assegnati per centri di responsabilità è utile seguire il seguente schema per gli istituti comprensivi e unificati.

- Centro di spesa "Elementare" per istituti comprensivi £.___________ di cui £. __________ Materna, £. ___________ Elementare £. ___________ Media di I° Grado.

- Centro di spesa "Tecnica" per istituti secondari superiori unificati o comprendenti sezioni di scuola superiore di ordini diversi £. ____________ di cui £. _________Tecnica, £. ___________ Classica, ecc..

Si rammenta che permane l’esigenza, data la vigente struttura del bilancio dello Stato articolata per centri di responsabilità (L. 3/4/97 n. 94), di acquisire le informazioni da parte delle SS. LL., suscettibili di tradursi in termini finanziari, distinte per settori di istruzione.

Le suddette indicazioni dovranno essere trasmesse a mezzo fax al numero 06/58492291 ovvero agli indirizzi di posta elettronica dgpers.rag2.ccnlsc1@istruzione.it e dgpers.rag2.ccnlsc2@istruzione.it dell’Ufficio Secondo di Ragioneria di questa Direzione Generale entro, e non oltre il 15/12/2000. (Tenere conto, ovviamente, della ricezione del piano di riparto per le FF. AA.).