Schema di Decreto Legislativo

Modifiche al Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564

art. 3

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. In caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati fruenti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese sono valutati, ai fini della misura della prestazione pensionistica, secondo gli importi percentuali riportati nella tabella A allegata. Tale disposizione non si applica ai soggetti affetti dalle gravi forme morbose, da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, che, per la loro sintomatologia o per le esigenze connesse ai necessari trattamenti terapeutici, costringano il lavoratore a frequenti ed inevitabili assenze";

b) all'articolo 3:

1) nel comma 3, le parole: "entro il 31 marzo dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre dell'anno successivo";

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre l998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.";

c) in allegato, è aggiunta la seguente tabella:

Tabella A
(art. 1, comma 5)

VALUTAZIONE AI FINI DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA DEI PERIODI DI MALATTIA ECCEDENTI I 12 MESI

 

Importi della retribuzione pensionabile Misure percentuali di valutazione dei periodi di malattia
Fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 100%
Tra due e tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 75%
Tra tre e quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 50%
Oltre quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 25%