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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE

Ente di diritto pubblico (CLCPS 21 ottobre 1947, n 1346)

00153 ROMA - Viale di Trastevere, 231

 

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
(Allegato allo Statuto ENAM)

 

Art. 1

Le elezioni per il rinnovo delle componenti elettive in seno agli Organi di Governo dell’Ente, centrali e periferici, sono disciplinate dal presente regolamento, a norma dell’art. 8 della legge 7 marzo 1957 n. 93.

Art. 2
Indizione delle elezioni

Il Consiglio d’amministrazione, almeno centottanta giorni prima della scadenza del mandato, con propria delibera, indice le elezioni per il rinnovo degli Organi, di governo dell’Ente, centrali e periferici, e fissa le date per le votazioni.

Art. 3
Diritto di elettorato

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo gli iscritti d’ufficio all’ENAM in attività di servizio.

Hanno diritto, altresì, al solo elettorato passivo gli iscritti d’ufficio all’ENAM in quiescenza.

Art. 4
Commissione Elettorale Centrale

Per adempiere alle operazioni elettorali di competenza della Sede Centrale dell’Ente è costituita una Commissione Elettorale Centrale composta:

- da un rappresentante dell’Ente, designato dal Consiglio di Amministrazione, che la presiede;

- da un direttore didattico, in attività di servizio, designato dal Provveditore agli studi di Roma;

- da cinque insegnanti a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole materne ed elementari statali, designati dal Provveditore agli studi di Roma.

Art. 5
Commissione Elettorale Provinciale

Per adempiere alle operazioni elettorali di competenza delle sedi provinciali, in ciascuna provincia è costituita una Commissione Elettorale Provinciale composta:

- dal Provveditore agli studi, o da un suo delegato, che la presiede;

- da un direttore didattico, in attività di servizio, designato dal Provveditore agli studi;

- da tre insegnanti a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole materne ed elementari statali, designati dal Provveditore agli studi.

Art. 6
Nomina delle Commissioni Elettorali

La Commissione Elettorale Centrale è nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente; la Commissione Elettorale Provinciale è nominata con decreto del Provveditore agli studi.

Art. 7
Funzionamento delle Commissioni Elettorali

Le Commissioni Elettorali deliberano con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La posizione di candidato ad una delle elezioni è incompatibile con quella di componente le Commissioni Elettorali.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti le predette Coni- missioni, designato dal Presidente.

Di tutte le operazioni delle Commissioni Elettorali è redatto processo verbale. Le decisioni sono rese pubbliche mediante affissione all’albo dell’Ente, se trattasi di decisioni della Commissione Elettorale Centrale, e all’albo del Provveditorato agli studi, se trattasi di decisioni della Commissione Elettorale Provinciale.

Le decisioni delle Commissioni Elettorali possono essere oggetto di ricorso scritto da presentarsi, entro due giorni dall’affissione all’albo, alle Commissioni stesse che decidono in via definitiva entro i successivi due giorni.

Art. 8
Rappresentanti di lista

Alle riunioni delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 hanno facoltà di assistere i rappresentanti designati, uno per ciascuna lista, dai primi presentatori delle liste stesse.

Art. 9
Uffici Elettorali

Presso la Sede Centrale dell’ENAM è costituito un Ufficio Elettorale con la funzione di supporto tecnico alla Commissione Elettorale Centrale e con il compito di ricevere e trasmettere alla Commissione stessa le liste dei candidati, le liste elettorali ed ogni altro atto riguardante le elezioni.

Analogo ufficio è costituito presso i Provveditorati agli studi.

Art. 10
Presentazione delle liste dei candidati

Le liste dei candidati per la elezione delle componenti elettive del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, debbono essere presentate direttamente da uno dei presentatori di lista all’Ufficio Elettorale Centrale di cui al precedente articolo.

Le liste dei candidati per la elezione delle componenti elettive dei Comitati Provinciali ENAM debbono essere presentate direttamente da uno dei presentatori di li- sta all’Ufficio elettorale del Provveditorato agli studi.

Le liste dei candidati devono essere presentate ai predetti uffici a partire dal settantacinquesimo giorno e non oltre le ore tredici del sessantesimo giorno antecedenti le date fissate per le votazioni.

Gli uffici che ricevono le liste dei candidati, appongono su ciascuna lista la data e l’ora di presentazione e racchiudono tutta la documentazione in un plico sigillato e controfirmato dai presentatori, da consegnare alla Commissione Elettorale.

Dell’avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta.

Art. 11
Formazione delle liste dei candidati

Le liste dei candidati debbono essere distinte per ciascuna componente elettiva.
Il numero massimo di candidati per ciascuna lista è così fissato:

a) per le elezioni delle componenti elettive in seno al Consiglio d’Amministrazione:

- non più di due candidati per la lista dei direttori didattici;

- non più di dodici candidati per la lista degli insegnanti.

b) per le elezioni delle componenti elettive in seno ai Comitati Provinciali ENAM:

- non più di due candidati per la lista dei direttori didattici;

- non più di otto candidati per la lista degli insegnanti.

Le liste possono essere contraddistinte da un motto.

I candidati sono contrassegnati nelle liste da numeri arabici progressivi e con l’indicazione dei cognome, nome, luogo e data di nascita, sede di servizio o Provveditorato cui appartenevano, se a riposo.

Le liste degli insegnanti devono contenere, a fianco di ciascun candidato, anche l’indicazione dell’ordine di scuola cui il candidato appartiene, o apparteneva, se in quiescenza.

Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati le cui firme sono autenticate dal direttore didattico, se trattasi di insegnanti in servizio, e dal Provveditore agli Studi se trattasi di direttori didattici o insegnanti a riposo.

Per gli insegnanti e direttori didattici collocati fuori ruolo l’autenticazione della firma è fatta dal Capo dell’Ufficio presso il quale gli stessi prestano servizio.

Art. 12
Presentatori di lista

Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta da un numero di presentatori appartenenti alla componente elettiva cui si i riferisce la lista stessa e in attività di servizio, così fissato:

- almeno 40 presentatori per le liste relative all’elezione della componente direttori didattici nel Consiglio d’Amministrazione;

- almeno 600 presentatori per le liste relative alla elezione della componente insegnanti nel Consiglio d’amministrazione;

- almeno 5 presentatori in servizio nella provincia per le liste relative alla elezione della componente direttori didattici nel Comitato Provinciale;

- almeno 30 presentatori in servizio nella provincia, per le liste relative alla elezione della componente insegnanti nel Comitato Provinciale.

Le firme dei presentatori di lista, apposte sulle liste dei candidati, devono essere corredate da altrettante dichiarazioni che gli stessi sono a tempo indeterminato ed in attività di servizio.

Tali dichiarazioni sono rilasciate in carta libera dal Direttore didattico del Circolo di appartenenza per gli insegnanti e dal Provveditore agli studi della provincia di appartenenza per i direttori didattici.

Le dichiarazioni devono, altresì, contenere, in apposito spazio, la firma del presentatore di lista autenticata dalle medesime autorità scolastiche.

Le firme dei presentatori di lista possono essere raccolte anche su fogli separati a condizione che su ciascun foglio sia riportata la lista dei candidati con le indicazioni di cui ai commi 4° e 5° del precedente art. 11.

Art. 13
Operazioni preliminari delle Commissioni Elettorali

Le Commissioni Elettorali, centrale e provinciale, sono convocate dai loro Presidenti per le ore 9,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Le suddette Commissioni, ciascuna per il proprio ambito di competenza:

a) ricevono dall’Ufficio Elettorale i plichi contenenti le liste presentate;

b) verificano che le liste dei candidati siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori e siano accompagnate dalle dichiarazioni di autenticità delle firme dei presentatori nonché dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature, ed eliminano le liste che non abbiano questi requisiti;

c) depennano le firme dei presentatori sottoscrittori di più liste ed eliminano le liste i cui presentatori, dopo tale operazione, risultino in numero inferiore a quello richiesto;

d) depennano i nomi dei candidati compresi in altre liste o che non abbiano i requisiti di eleggibilità;

e) riducono le liste che contengono un numero di candidati superiore a quello fissato dall’art. 11 depennando gli ultimi nomi;

f) contraddistinguono con un numero romano progressivo le liste presentate e riscontrate regolari, secondo l’ordine di presentazione.

Il rappresentante di ciascuna lista, ove non sia presente alla riunione della Commissione, può prendere visione, dalle 18 alle 20 del giorno stesso, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione torna a riunirsi il giorno successivo alla stessa ora, per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate.

La Commissione decide seduta stante e senza la presenza dei rappresentanti di lista. Le sue decisioni sono definitive ed inappellabili.

Art. 14
Pubblicazione delle liste dei candidati

Entro cinque giorni dall’approvazione definitiva delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale Centrale, il Presidente dell’Ente trasmette ai Provveditori agli studi le liste dei candidati alle elezioni per il Consiglio di Amministrazione per la loro pubblicazione.

Analogamente, ed allo stesso scopo, le Commissioni Elettorali Provinciali trasmettono ai rispettivi Provveditori agli studi le liste dei candidati alle elezioni per i Comitati Provinciali.

La pubblicazione delle liste avviene mediante affissione delle stesse all’albo dei Provveditorati agli studi, delle Direzioni didattiche e dei plessi scolastici.

Art. 15
Predisposizione e trasmissione delle schede di votazione

I facsimile di schede sono deliberati dal Consiglio d’Amministrazione dell’ENAM.

La Sede Centrale dell’Ente provvede alla stampa delle schede contenenti le liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione ed all’invio delle stesse ai Provveditori agli studi entro trenta giorni dall’approvazione definitiva delle liste da parte della Commissione Elettorale Centrale.

I Comitati Provinciali ENAM provvedono alla stampa delle schede contenenti le liste dei candidati per il rinnovo dei Comitati Provinciali stessi ed al loro invio ai i rispettivi Provveditori agli studi, entro trenta giorni dall’approvazione definitiva delle liste da parte della Commissione Elettorale Provinciale.

Tutte le schede di votazione, marcate con timbro dell’Ufficio Scolastico, sono recapitate, alle sedi elettorali in tempo utile per le votazioni.

Art. 16
Liste Elettorali

Le liste elettorali dei direttori didattici in servizio nella provincia, aventi diritto al voto, sono predisposte dai Provveditori agli studi e pubblicate all’albo del Provveditorato almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni.

Le liste elettorali degli insegnanti delle scuole elementari e materne statali in attività di servizio, aventi diritto al voto, sono predisposte per ciascun circolo dal di- rettore didattico e pubblicate all’albo della Direzione almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni.

I direttori didattici e gli insegnanti, temporaneamente fuori sede od assegnati ad altra sede o ad altro ufficio, sono iscritti nelle liste elettorali della propria sede di titolarità. modalità di votazione del personale all’estero sono definite dal Consiglio d’Amministrazione dell’ENAM, d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.

Avverso l’esclusione dalle liste elettorali può essere presentato reclamo scritto al Provveditore agli studi o al direttore didattico a seconda che trattasi di direttori didattici o di insegnanti.

Copia delle liste elettorali va recapitata in tempo utile per le votazioni, ai Presidenti dei seggi elettorali.

Le liste elettorali sono predisposte in modo che a fianco di ciascun elettore possa essere apposta la sua firma a comprova dell’avvenuta votazione.

Art. 17
Ubicazione dei seggi elettorali

I direttori didattici della provincia votano presso il seggio elettorale all’uopo costituito dal Provveditore agli studi.

Della sua ubicazione è data comunicazione attraverso l’albo del Provveditorato, almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni.

Gli insegnanti di scuola materna ed elementare aventi diritto al voto, votano presso i seggi costituiti dai direttori didattici presso ciascun Circolo didattico e ciascun Comune che non sia sede di Direzione didattica.

I seggi elettorali sono, altresì, costituiti nei plessi scolastici che abbiano un numero di insegnanti aventi diritto al voto superiore a sette.

Gli insegnanti in servizio in plessi scolastici privi di seggio elettorale, votano nel seggio della località più vicina appartenente alla Direzione didattica dalla quale dipendono.

I direttori didattici comunicano agli insegnanti aventi diritto al voto il seggio presso il quale sono ammessi a votare, almeno cinque giorni prima della data delle votazioni. Le sedi dei seggi elettorali sono comunicate dal Provveditore agli studi e dai direttori didattici alle Commissioni Elettorali Provinciali almeno dieci giorni prima della data delle votazioni.

Art. 18
Composizione dei seggi elettorali

Il seggio elettorale per l’espressione del voto da parte dei direttori didattici è composto da un Presidente e n. 2 scrutatori nominati dal Provveditore agli studi, scelti fra i direttori didattici della provincia, aventi diritto al voto e non inclusi in alcuna lista di candidati.

I seggi elettorali per l’espressione del voto da parte degli insegnanti sono composti da un Presidente e da n. 2 scrutatori nominati dal direttore didattico, scelti fra gli insegnanti del Circolo, aventi diritto al voto e non inclusi in alcuna lista di candidati.

Nei seggi elettorali, funge da segretario uno dei due scrutatori.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni.
Il Presidente del seggio può sostituire uno o ambedue gli scrutatori, in caso di impedimento nel corso delle operazioni di votazione o di scrutinio, con altrettanti componenti in possesso dei requisiti di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età. Alle operazioni dei seggi elettorali hanno facoltà di assistere i rappresentanti di lista designati, uno per ciascuna lista, dai primi presentatori delle liste stesse.

Art. 19
Modalità e orario delle votazioni

Il seggio elettorale s’insedia alle ore 8,00 del giorno fissato per le votazioni e:

- procede al conteggio delle schede occorrenti per ambedue le elezioni e su ciascuna di esse appone la firma uno degli scrutatori.

- predispone n. 2 urne per la custodia delle schede votate, una per la elezione relativa al Consiglio d’Amministrazione, l’altra per l’elezione relativa al Comitato Provinciale.

Le votazioni hanno inizio alle ore 9,00 e terminano alle ore 14,00 del giorno stesso. Gli elettori che all’orario di chiusura delle votazioni sono presenti nel seggio sono ammessi a votare.

Il Presidente del seggio consegna a ciascun elettore compreso nelle liste elettorali due schede, l’una relativa alle elezioni per il Consiglio di Amministrazione, l’altra relativa alle elezioni per il Comitato Provinciale.

L’espressione del voto è segreta.

L’elettore, dopo aver votato chiude le schede e le riconsegna al Presidente del seggio che le introduce nelle apposite urne, quindi appone la propria firma sulla lista elettorale, a comprova dell’avvenuta votazione.

Art. 20
Modalità di espressione del voto

Il voto di lista si esprime apponendo un segno di croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta.

L’elettore ha inoltre facoltà di esprimere preferenze:

- per un solo candidato della lista prescelta per la elezione della componente direttori didattici in seno al Consiglio d’Amministrazione e al Comitato Provinciale;

- per un massimo di tre candidati della lista prescelta per l’elezione della componente insegnanti in seno al Consiglio d’Amministrazione;

- per un massimo di due candidati della lista prescelta per l’elezione della componente insegnanti in seno al Comitato Provinciale.

Art. 21
Operazioni di scrutinio

Alle ore 14,00 del giorno fissato per le votazioni, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede ad accertare il numero dei votanti attraverso le firme apposte dagli elettori sulle liste elettorali.

Dopo tale operazione il Presidente, con la collaborazione degli scrutatori, avvia lo spoglio delle schede iniziando da quelle relative al Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di scrutinio non possono essere interrotte fino alla loro conclusione.

Sono dichiarate nulle le schede votate in modo da non consentire di determinare la volontà dell’elettore o contrassegnate in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.

Qualora l’elettore abbia espresso preferenza per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

Se l’elettore abbia espresso preferenze per i candidati di una lista, senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il Presidente del seggio annulla le preferenze e attribuisce il voto di lista.

Delle operazioni di scrutinio relative a ciascuna delle due elezioni viene redatto processo verbale in duplice esemplare, sottoscritto in ciascun foglio dal Presidente e dagli scrutatori.

Da detti processi verbali debbono risultare i seguenti dati:

a) numero degli elettori;

b) numero dei votanti;

c) numero delle schede valide

d) numero delle schede nulle

e) numero delle schede bianche

f) numero dei voti attribuiti a ciascuna lista

g) numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Per le elezioni relative alle componenti insegnanti, una copia dei due verbali compilati dal seggio, unicamente alle schede votate, è depositata presso la Direzione didattica.

L’altro esemplare, posto in plico sigillato sul quale va indicata l’elezione a cui si riferiscono gli atti, va recapitato dal Presidente del seggio alla Commissione Elettorale Provinciale per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Per le elezioni relative alla componente direttori didattici, una copia dei due verbali compilati dal seggio unicamente alle schede votate è depositata presso l’ufficio elettorale del Provveditorato agli studi.

L’altro esemplare, posto in plico sigillato, sul quale va indicata l’elezione a cui si riferiscono gli atti, va recapitata dal Presidente del seggio alla Commissione Elettorale Provinciale per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Art. 22
Operazioni della Commissione elettorale

Appena ricevuti i verbali degli scrutini da parte di tutti i seggi della Provincia, la Commissione Elettorale Provinciale procede alla somma dei voti di tutti i seggi per ciascuna delle due elezioni e per ciascuna delle due componenti a cominciare dalla elezione riguardante il Consiglio d’Amministrazione.

Di tali operazioni la Commissione redige processo verbale in duplice copia, sottoscritto in ogni foglio dai componenti la Commissione stessa e trasmette un esemplare dei verbali riguardanti la elezione del Consiglio di Amministrazione alla Commissione Elettorale Centrale.

L’altra copia dei verbali stessi è depositata presso l’ufficio elettorale del Provveditorato agli studi.

Relativamente alla elezione della componente direttori didattici e a quella della componente insegnanti in seno al Comitato Provinciale, la Commissione Elettorale, sulla base dei dati risultanti dai processi verbali, procede all’attribuzione dei posti alle liste e alla individuazione dei candidati che hanno diritto a ricoprirli secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 23
Attribuzione dei posti

La Commissione Elettorale determina per ciascuna componente la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della provincia. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l’assegnazione del numero dei posti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei posti da attribuire per ciascuna componente e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei componenti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati più anziani d’età.

Compiute tali operazioni la Commissione Elettorale, ove risulti non rappresentato uno dei due ordini di scuola, materna o elementare, riguardanti la componente insegnanti, e sempreché vi siano candidati appartenenti all’ordine di scuola non rappresentato, procede ad assegnare tale rappresentanza alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, escludendo pertanto l’ultimo dei candidati eletti nella lista stessa.

Il posto disponibile è attribuito al primo candidato non eletto proveniente dall’ordine di scuola non rappresentata.

Ove ciò non sia possibile attraverso la lista che ha ottenuto il maggior numero di posti, l’operazione si ripete per le altre liste, fino a garantire la rappresentanza di ambedue gli ordini di scuola.

Art. 24
Attribuzione dei posti nel Consiglio d’amministrazione

Relativamente all’elezione della componente direttori didattici e a quella della componente insegnanti in seno al Consiglio d’Amministrazione, la Commissione Elettorale Centrale, sulla base dei dati risultanti dai processi verbali trasmessi dalla Commissione Elettorale Provinciale, procede all’attribuzione dei posti alle liste e alla individuazione dei candidati che hanno diritto a ricoprirli.

La procedura è quella prevista dal precedente articolo 23.

Art. 25
Proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, le Commissioni Elettorali, sia Centrale che Provinciale, procedono alla proclamazione degli eletti, per quanto di propria competenza, non oltre i trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.

Della proclamazione degli eletti va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo dei Provveditorati agli studi relativamente alle elezioni dei Comitati Provinciali e all’albo dell’Ente relativamente alle elezioni per il Consiglio d’Amministrazione.

Art. 26
Ricorsi contro i risultati delle elezioni.

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti alle rispettive commissioni elettorali che decidono in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i rappresentanti di lista e i candidati.

Art. 27
Nomina e convocazione dei Comitati Provinciali

La Commissione Elettorale Provinciale provvede a trasmettere al Provveditore agli studi per l’emanazione dei decreti di nomina, i verbali relativi alle elezioni dei rappresentanti in seno al Comitato Provinciale entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

I Provveditori agli studi procedono alla nomina del loro rappresentante in seno ai Comitati Provinciali entro 15 giorni dalla data delle elezioni.

I componenti di ciascun Comitato Provinciale vengono convocati dal Provveditore agli studi entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti per eleggere il Presidente del Comitato secondo la procedura prevista dallo Statuto.

La composizione di ciascun Comitato Provinciale è ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 28
Nomina e convocazione dei Consiglio d’Amministrazione

L’Ente provvede a trasmettere al Ministero della Pubblica Istruzione, per l’emanazione del Decreto di nomina dei consiglieri, copia dei verbali relativi alle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Amministrazione.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di nomina, il Consigliere designato quale rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione convoca i componenti del Consiglio di Amministrazione per la designazione d’una terna di nominativi per la nomina dei Presidente dell’ENAM secondo le procedure di cui all’art. 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400.


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