Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE II  -  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO VIII  -  ISTRUZIONE NON STATALE

CAPO I - Scuola materna

Art. 331 - Caratteri e finalità della scuola materna non statale

1. La scuola materna non statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni. Essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

Art. 332 - Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole materne non statali è esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.

Art. 333 - Apertura delle scuole materne non statali

1. L'autorizzazione all'apertura delle scuole materne non statali è rilasciata dal direttore didattico competente per territorio. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo.

Art. 334 - Titolo di studio prescritto per l'insegnamento

1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.

Art. 335 - Approvazione delle nomine

1. Le nomine del personale docente sono soggette all'approvazione del provveditore agli studi.

Art. 336 - Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea

1. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell'Unione Europea.

Art. 337 - Chiusura delle scuole materne non statali

1. Le condizioni che determinano la chiusura delle scuole materne non statali e le modalità della chiusura stessa sono stabilite con regolamento governativo.

Art. 338 - Ricorsi

1. Con regolamento governativo sono stabilite le modalità per l'impugnazione, in sede amministrativa, del diniego dell'autorizzazione all'apertura e del provvedimento di chiusura di scuole materne non statali.

Art. 339 - Sussidi alle scuole materne non statali

1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero.

Art. 340 - Ripartizione dello stanziamento di bilancio

1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza.
2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione della somma di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 341 - Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti

1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti.

Art. 342 - Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi

1. Ai fini di cui all'articolo 339 si applica il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - Istruzione elementare

Art. 343 - Scuole elementari non statali

1. Le scuole elementari non statali si distinguono in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate.

Art. 344 - Scuole parificate

1. Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione.

Art. 345 - Convenzioni

1. Le condizioni e le modalità per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabilite con regolamento governativo.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 346 - Obblighi didattici delle scuole parificate

1. Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento della scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.

Art. 347 - Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole parificate è esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.

Art. 348 - Scuole sussidiate

1. Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle località dove non esiste alcun'altra scuola statale o parificata.
2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni.
3. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico.
4. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.
5. Le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento degli esami degli alunni delle scuole sussidiate, sono stabilite con regolamento governativo.

Art. 349 - Scuole private autorizzate

1. Sono scuole private quelle autorizzate ai sensi dell'articolo n. 350 e gestite da cittadini forniti del diploma di maturità magistrale, classica o tecnica e degli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sull'equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 350 - Autorizzazione per le scuole private

1. L'autorizzazione è rilasciata dal direttore didattico. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo.
2. Le scuole private autorizzate sono tenute ad uniformarsi, di massima, agli obiettivi indicati nei programmi in vigore per la scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.

Art. 351 - Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole private autorizzate è esercitata dal Provveditore agli Studi, il quale si avvale del Direttore didattico competente per territorio.

CAPO III - Istruzione secondaria

Art. 352 - Scuole e corsi

1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici possono essere assunte soltanto dalle scuole non statali che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali e svolgono l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.
2. Le istituzioni scolastiche non statali che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle istituzioni statali assumono la denominazione generica di corsi di preparazione agli esami.
3. Rientra tra i corsi di cui al comma 2 qualsiasi attività organizzata che, indipendentemente dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire un'istruzione volta al conseguimento di un titolo di studi di istruzione secondaria ed artistica.
4. Le istituzioni scolastiche non statali e i corsi sono soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, sotto l'aspetto didattico e morale.
5. Il Ministero della pubblica Istruzione esercita la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico i cui progetti educativi siano correlati alle finalità delle scuole pubbliche.
6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario in ordine alle istituzioni formative che operano nelle materie spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti.
7. Sono fatte salve altresì le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

Art. 353 - Soggetto gestore

1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente.
3. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.
4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'articolo 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformità a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'articolo 366.

Art. 354 - Chiusura dell'istituzione scolastica

1. Il dirigente generale competente può disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o corso dipendente dall'autorità ecclesiastica si applica il disposto di cui all'articolo 362, comma 1.

Art. 355 - Riconoscimento legale

1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352 comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:
a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa;
b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali;
c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali;
d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini italiani, per quanto concerne l'esercizio dell'insegnamento, dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea.
3. La concessione del riconoscimento legale comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto beneficio.

Art. 356 - Pareggiamento

1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 7 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nell'articolo 355, si richiede:
a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118.
c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti.
3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all'articolo 355, comma 3.

Art. 357 - Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento

1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte.
2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.
3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'anno scolastico in cui è emanato il relativo decreto, quando si tratti di una scuola aperta in sostituzione di altra di tipo diverso, già legalmente riconosciuta o pareggiata, purché la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.

Art. 358 - Oneri a carico del soggetto gestore

1. Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli scrutini ed agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all'articolo 361, comma 4, sono a carico dei soggetti gestori delle scuole stesse, i quali vi provvedono in conformità delle norme a tal fine stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.
2. Per le spese necessarie in relazione agli accertamenti da compiersi ai fini della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole, e comunque in relazione a servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori interessati provvedono a versare, in conto entrate tesoro, la somma che sarà loro di volta in volta richiesta, salvo conguaglio con le spese che saranno state effettivamente sostenute
3. Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle tasse annue di funzionamento dovute allo Stato si applicano le disposizioni vigenti.
4. Le pagelle per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono distribuite alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate dallo Stato, con onere finanziario a carico dei soggetti gestori dei medesimi istituti e scuole.
5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell'articolo 187.

Art. 359 - Provvedimenti sanzionatori

1. Il dirigente generale competente, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale e didattico.
2. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale.
3. Ispezioni disposte dai Provveditori agli Studi o dal Ministero della Pubblica Istruzione accertano che nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate permangano valide ed efficaci le condizioni stabilite, rispettivamente, per il riconoscimento legale e per il pareggiamento.

Art. 360 - Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate

1. L'ufficio di preside in una scuola secondaria pareggiata è conferito mediante concorso per titoli fra i docenti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole statali o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno dei docenti della scuola fornito di laurea. L'ufficio di preside può essere conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.
2. La nomina, il licenziamento e la progressione di carriera dei docenti delle scuole secondarie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per i corrispondenti istituti di istruzione secondaria statali.
3. I docenti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti. I docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare una cattedra in una scuola statale cumulano, ai fini della pensione, col servizio statale, quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformità delle norme vigenti.
4. Le condizioni per il trasferimento nei ruoli statali del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate in caso di statizzazione sono determinate con regolamento ministeriale da adottare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le modalità di cui all'
articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. In caso di soppressione di una scuola pareggiata, i docenti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre statali per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro età.
6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.
7. Ai presidi e ai docenti delle scuole secondarie pareggiate si applicano, in materia di disciplina, le disposizioni relative al corrispondente personale delle scuole statali.

Art. 361 - Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore pareggiati e legalmente riconosciuti possono essere sedi di esami di maturità.
2. Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negli istituti sedi di esami di maturità sostengono gli esami negli istituti stessi.
3. Salvo il disposto dell'articolo 362, tutti gli altri candidati sostengono gli esami di maturità esclusivamente presso gli istituti statali, e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali. A tal fine, non più tardi dei 1 marzo, essi debbono presentare all'istituto statale la relativa domanda e il certificato di residenza, con facoltà di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il 31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda, con la quietanza della tassa pagata all'ufficio del registro, ovvero all'istituto, se questo è autonomo nel funzionamento amministrativo. Il provveditore agli studi può assegnare tali candidati ad un istituto della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentato domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a quelle relative agli esami di idoneità ed agli esami integrativi sovrintende un commissario governativo con funzioni di vigilanza e di controllo, nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne ravvisi l'opportunità, può nominare il commissario governativo anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell'indennità ed il rimborso delle spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole.

Art. 362 - Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche

1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica, il Ministro della Pubblica Istruzione ne dà preventiva notificazione motivata alla medesima autorità
2. I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, relativamente alle discipline giuridiche.
3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneità e di licenza, con piena validità, a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorità che siano sede degli esami di Stato.

Art. 363 - Licei linguistici

1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:
a) Civica scuola superiore femminile l'Alessandro Manzoni di Milano;
b) Civica scuola superiore femminile Grazia Deledda già Regina Margherita di Genova;
c) Istituto di cultura e lingue Marcelline di Milano;
d) Liceo linguistico femminile Santa Caterina da Siena di Venezia-Mestre;
e) Liceo linguistico Orsoline del Sacro Cuore di Cortina d'Ampezzo.
2. Il corso di studi dei licei linguistici è di durata quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.
3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad un'apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di maturità a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori
4. La licenza linguistica è titolo d'istruzione secondaria superiore e dà accesso alle facoltà universitarie.

Art. 364 - Scuole magistrali

1. Nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione è iscritto annualmente un apposito stanziamento per contributi di funzionamento per le scuole magistrali dipendenti da enti con personalità giuridica. Il riconoscimento delle predette scuole è disciplinato con regolamento governativo.

Art. 365 - Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione può autorizzare lo svolgimento, presso enti con personalità giuridica che ritenga idonei, di corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari.
2. Il Ministero può concorrere alle spese dei corsi con appositi contributi, su motivata domanda degli enti interessati ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.
3. Per l'iscrizione all'uno o all'altro di tali corsi è richiesto rispettivamente il titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne o in quelle elementari. Le tasse a favore degli enti autorizzati a tenere i corsi non potranno per ciascun corso superare la somma che è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro del tesoro. Nessun altro pagamento per nessun titolo può essere chiesto ai frequentanti il corso.
4. I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce la durata, gli orari, i programmi, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo.
5. Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita all'insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari in cui si sperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.

Art. 366 - Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea e quanto stabilito nell'articolo 353, comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al Prefetto della Provincia, che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione dell'autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprietà o diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi, a meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 353.
3. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal Ministero della pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi. Per l'esercizio di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro della pubblica istruzione può, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non siano ritenute idonee a continuare la propria attività. In casi, però, di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio può ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri.
5. Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, svolgono la propria attività nel modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che da questo siano ad essi eventualmente richieste.

CAPO IV - Istituti musicali e scuola di musica

Art. 367 - Istituti musicali pareggiati

1. Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati di personalità giuridica possono essere pareggiati ai conservatori di musica statali.
2. Le norme relative alle condizioni ed alle modalità del pareggiamento, al personale e al funzionamento degli istituti pareggiati ed alla vigilanza sugli istituti stessi sono stabilite con regolamento governativo adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonché del personale direttivo e docente incaricato è quello stabilito per il corrispondente personale dei conservatori di musica.
4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.

Art. 368 - Istituti musicali e scuole di musica privati

1. Al Ministero della pubblica istruzione spetta la sorveglianza su tutti gli istituti musicali e scuole di musica privati.

Art. 369 - Istituti musicali italiani all'estero

1. Gli istituti italiani di musica all'estero possono essere riconosciuti secondo disposizioni stabilite con regolamento governativo.

CAPO V - Scuole di danza

Art. 370 - Scuole di danza pareggiate

1. Con decreto del dirigente del servizio centrale competente possono essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si conformino sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è stabilito per l'Accademia nazionale di danza.

Art. 371 - Procedimento per il pareggiamento

1. Un'apposita commissione ministeriale composta di tre membri, procede al previo accertamento dei requisiti prescritti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.
2. Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto al servizio centrale competente.

Art. 372 - Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati

1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale.
2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.

Art. 373 - Denominazione delle scuole di danza

1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia nazionale di danza, può assumere o conservare la denominazione di Accademia.

Art. 374 - Spese

1. Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario amministrativo di cui all'articolo 371, determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.

Art. 375 - Impiego di personale negli spettacoli di danza

1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e organizzano spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

CAPO VI - Accademie di belle arti

Art. 376 - Riconoscimento

1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalità giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalità sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n 400.

TITOLO IX - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E SCAMBI CULTURALI

CAPO I - Riconoscimento dei titoli di studio

Art. 377 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero

1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629, 634e 635.

Art. 378 - Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale

1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo le modalità previste dall'articolo 192, comma 3.
2. Per l'ammissione alla prima classe della scuola media si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.

Art. 379 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica

1. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti in uno Stato diverso dall'Italia dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.
5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dell'interessato.
6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
7. Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.
8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti in uno Stato diverso dall'Italia da cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n 153, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
* [9. Gli interessati devono esibire un attestato della autorità consolare comprovante la condizione di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica.] * Comma abrogato dall'art. 13 della legge 25 gennaio 2006, n.29

* [Art. 380 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali

1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore.
2. Gli interessati devono esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.] * Articolo abrogato dall'art. 13 della legge 25 gennaio 2006, n.29

Art. 381 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione

1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria superiore.
2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a cui inoltrano la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.
3. Le prove di cui all'articolo 379, comma 1, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma con qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.

Art. 382 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o prefessionali o da loro congiunti

1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.
2. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel comma 1 ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'articolo 366 rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.
3. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al comma 2, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

Art. 383 - Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi

1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo di cui all'articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenerne l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenerne l'equipollenza dei titoli di studio finali italiani di grado immediatamente inferiore.
2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.

Art. 384 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana

1. Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991 n. 423 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383.
2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico della ex Jugoslavia, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe a cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarità corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza è attestato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile.
3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore si applica l'articolo 378.

Art. 385 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella Provincia di Bolzano

1. A norma dell'articolo 29 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 le disposizioni contenute nell'
articolo 379 si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria superiore non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.
2. La provincia, ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unificato, può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'articolo 379, nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti, ai sensi dell'articolo 379, al provveditore agli studi sono esercitate dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.
3. Su richiesta della provincia, il ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolare finalità di cui all'articolo 324, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.

Art. 386 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d'Italia

1. I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382, relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di istruzione secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore italiani, sono estesi ai cittadini residenti a Campione d'Italia.

Art. 387 - Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici italiani.

Art. 388 - Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino

1. A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre 1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati sono riconosciuti nell'altro Stato secondo le disposizioni ivi previste.

Art. 389 - Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari

1. In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 115.

Art. 390 - Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post secondari rilasciati da un Paese membro della comunità europea

1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960 n. 102 e le loro successive modificazioni.
2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunità si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962 reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965 n. 577 e loro successive modificazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalità ivi previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le accademie.
4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 391 - Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale

1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria superiore avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.
2. Ai fini dell'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Qualora tra gli esami superati per il conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità sono stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.
3. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dai commi 1 e 2, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità è accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al comma 4.
4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.
5. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, precisa le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
6. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministero della pubblica istruzione, il quale acquisisce, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.
8. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell'elenco di cui al comma 4 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal comma 7 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.
9. Alle istituzioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 352 e seguenti e nell'articolo 366.

Art. 392 - Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale

1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame statale di maturità.
2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui all'articolo 278.
3. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia.

Art. 393 - Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste

1. Sono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste. Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame.

CAPO II - Scambi culturali

Art. 394 - Scambi culturali

1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunità Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa.
2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.