Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

PARTE IV  -  ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE

TITOLO I  -  ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE

Art. 605 - Competenze del Ministero della pubblica istruzione

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici, ai servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica.
2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalità stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza è compresa la facoltà di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'articolo 1 della predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresì la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.

Art. 606 - Attribuzioni dell'Amministrazione centrale

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 605, spetta all'amministrazione centrale:
a) coordinare l'attività delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli obiettivi di educazione e formazione dell'infanzia e della gioventù;
b) collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento delle scuole all'estero;
c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;
d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 607 - Ministro

1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed in particolare esercita i compiti indicati nell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. Il Ministro esercita altresì i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.

Art. 608 - Sottosegretari di Stato

1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400.

Art. 609 - Gabinetto del Ministro e segreterie particolari

1. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27 marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946 n. 112, nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n. 735 e nell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980 n. 312.

Art. 610 - Dirigenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n 29, e successive modificazioni, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
2. Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all'ufficio a cui sono preposti o ai compiti loro assegnati, si applicano le disposizioni contenute nel capo II del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 compatibili con le disposizioni dei predetti decreti legislativi.
3. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e l'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni sono disposte ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 611 - Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale

1. Fino a quando non sarà definito il suo nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 616, l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica;
Direzione generale dell'istruzione professionale;
Direzione generale per gli scambi culturali;
Direzione generale per l'istruzione media non statale;
Ispettorato per l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;
Ispettorato per le pensioni;
Servizio per la scuola materna.
2. Presso l'Amministrazione centrale operano il centro studi per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 90 e l'ufficio di statistica posto alle dipendenze funzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.
3. Per le indagini statistiche svolte dall'ufficio di statistica per gli scopi conoscitivi propri dell'amministrazione della pubblica istruzione si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1992 n. 498.
4. Presso l'Amministrazione centrale è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 612 - Consiglio di amministrazione  -  organi competenti in materia disciplinare

1. Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni, presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è costituito il consiglio di amministrazione.
2. La composizione del consiglio di amministrazione è modificata secondo quanto disposto dall'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che ha abrogato le norme che prevedono forme di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione.
3. Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano le disposizioni dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 613 - Ufficio scolastico regionale

1. L'Ufficio scolastico regionale, con sede nel capoluogo di ogni regione, salvo quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619, provvede, alle dipendenze del Ministro, allo svolgimento di compiti inerenti alle procedure concorsuali per il personale della scuola e per il personale dell'amministrazione scolastica periferica, al calendario scolastico, nonché dei compiti previsti dalle disposizioni del presente testo unico. A tale ufficio è preposto il sovrintendente scolastico.
2. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

Art. 614 - Provveditorato agli studi

1. Il provveditorato agli studi ha sede nel capoluogo di ogni provincia, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 lettera f), della legge 8 giugno 1990, n 142, e quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619 del presente testo unico.
2. Le funzioni di provveditore agli studi sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente.
3. Il provveditore agli studi sovraintende, alle dipendenze del Ministro, alla istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica; vigila sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e privata della provincia; dispone nei casi gravi e urgenti la temporanea sospensione delle lezioni; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi e svolge tutti gli altri compiti, demandatigli dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.
4. L'Amministrazione provinciale è tenuta e fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.

Art. 615 - Personale

1. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione appartenente alle qualifiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto - legge 28 gennaio 1986 n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1986 n 78, sono provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n 537 e sono successivamente definite ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizione del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.

Art. 616 - Riorganizzazione degli uffici

1. Gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione sono ridefiniti ai sensi degli articoli 2, 5, 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici sono individuati uffici per le relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 617 - Regione Valle d'Aosta

1. Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, i servizi dalla legge attribuiti al provveditorato agli studi sono demandati, nella Regione Valle d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la Valle d'Aosta. Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861 le competenze attribuite al sovrintendente scolastico regionale nei confronti del personale della scuola sono esercitate dal Sovrintendente agli studi per la valle d'Aosta, il quale è funzionario della regione.

Art. 618 - Provincia di Trento

1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di amministrazione scolastica nella provincia di Trento trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.
3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia può attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.
5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il sovrintendente esercita altresì le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministero della pubblica istruzione.
7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

Art. 619 - Provincia di Bolzano

1. A norma dell'articolo 1 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media, secondaria superiore e artistica esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti dell'articolo 16 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
2. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
3. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
4. Per l'amministrazione delle scuole delle località ladine, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Art. 620 - Regione siciliana

1. Nel territorio della regione siciliana l'ufficio scolastico regionale e i provveditorati agli studi, nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione, si attengono alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246.

Art. 621 - Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo

1. Le particolari disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 n. 283, continuano ad applicarsi limitatamente ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 622 - Disposizioni particolari

1. Al personale di cui al decreto-legge 28 giugno 1988 n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1988 n. 353, continuano ad applicarsi le citate disposizioni legislative.
2. Il Ministero della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti scolastici regionali, l'elenco degli uffici scolastici provinciali e regionali che, alla data del 1° gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello provinciale, il Ministro bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, nel limite richiesto dall'esigenza di non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province, sarà proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.
3. Lo svolgimento dei concorsi è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego.
4. I concorsi di cui al comma 2 sono espletati, entro il 31 luglio di ogni anno, presso gli uffici scolastici regionali nei medesimi giorni e con le medesime prove scritte, decise dal Ministro della pubblica istruzione, per tutte le sedi dei concorsi.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso anno.
6. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti, sono nominate con decreto del Ministero della pubblica istruzione. I componenti sono nominati tra i funzionari e i docenti che prestano servizio nelle regioni presso i cui uffici scolastici regionali i concorsi devono svolgersi.
7. Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate, secondo le modalità previste dal bando, presso gli uffici scolastici regionali competenti.
8. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, né assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilità di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
9. Il predetto periodo non può costituire titolo preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda.
10. Sono altresì vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale è pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale.
11. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme vigenti in materia di concorsi statali.

TITOLO II  -  ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 623 - Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 612, nell'Amministrazione centrale operano i seguenti organi collegiali:
a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni previste dall'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni;
b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23;
c) la Consulta presso il centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 90;
d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie di cui all'articolo 272;
e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di proposte in materia di interventi a favore di alunni in particolari condizioni di disagio, di cui all'articolo 326;
f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a titolo privato nelle accademie di belle arti, di cui all'articolo 211, comma 1;
g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell'arte, di cui all'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;
h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per l'insegnamento di specifiche discipline negli istituti d'arte e nei licei artistici di cui all'articolo 524.

Art. 624 - Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti nell'amministrazione periferica operano i seguenti organi collegiali:
A - presso gli uffici scolastici regionali:
1 - la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
2 - per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:
a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre docenti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente e direttivo delle rispettive scuole;
c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato. La Commissione è altresì competente in materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena ai sensi dell'articolo 426.
B - Presso i provveditorati agli studi:
1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 20;
2) il Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 549;
3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale di cui all'articolo 577;
4) la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui all'articolo 477, comma 2;
5) le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento di cui all'articolo 525;
6) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 586;
7) la Commissione sindacale di cui all'articolo 597;
8) la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole di cui all'articolo 28.