Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Tabella n. 2 (articolo 472, comma 2)
Tabella dei passaggi fra ruoli del personale insegnante

 

Ruolo e cattedra da cui č ammesso il passaggio Ruolo e cattedra a cui č ammesso il passaggio Condizioni
1) Insegnanti di scuola elementare Scuola media: tutte le cattedre Possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione
  Istituti di istruzione secondaria di 2° grado: tutte le cattedre Id.
2) Insegnanti di scuola media Istituti di istruzione secondaria di 2° grado: tutte le cattedre Id.

I passaggi di ruolo possono essere disposti anche da un ruolo ad altro inferiore nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresė al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dalla presente tabella.