Direttiva 6/98

Oggetto: Esperti di provata competenza. Compensi

 

ART. 1

L’entità del compenso da corrispondere all’incarico per l’esercizio finanziario 1998 è fissata nella misura minima di L. 3.000.000 (tremilioni) e nella misura massima di L. 70.000.000 (settantamilioni).

ART. 2

Nella determinazione del compenso da corrispondere a ogni singolo esperto si tiene conto della particolare complessità delle tematiche da trattare e delle difficoltà dei problemi da risolvere, nonché dello spazio temporale necessario per l’espletamento dell’incarico.

ART. 3

Nella determinazione del compenso si tiene conto, altresì, delle spese che devono essere sostenute dall’esperto per l’assolvimento dell’incarico.

ART. 4

Qualora, in relazione alla natura, alla durata dell’incarico e alle spese che l’esperto deve sostenere, si rendesse necessaria l’erogazione di somme di denaro nel corso dell’espletamento dell’incarico stesso, si può prevedere la possibilità di liquidare, a titolo di acconto, una percentuale sull’intero corrispettivo stabilito, sulla base di specifica richiesta motivata dall’esperto e di breve relazione illustrativa del lavoro al momento svolto. Non è necessaria alcuna relazione nel caso in cui l’incaricato abbia già individuato le soluzioni ai problemi di volta in volta sottopostigli e l’amministrazione sia in possesso della documentazione relativa.

ART. 5

L’erogazione delle somme di denaro, che devono essere concesse con autorizzazione del ministro, trascorso almeno un mese dal conferimento dell’incarico, avverrà previo giudizio positivo reso dall’apposito comitato di valutazione in ordine ai risultati conseguiti.

ART. 6

Nel caso in cui i risultati conseguiti dall’interessato, a conclusione dell’incarico, vengono valutati dall’apposito comitato solo parzialmente soddisfacenti, trova applicazione quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del decreto del presidente della repubblica n. 338 del 1994.