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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio III

Nota 11 maggio 2009

Prot. n. AOODGPER.6647

Oggetto: Cessazioni dal servizio - Legge n. 15/2009 modifiche all'art. 72, c. 11 Legge n. 133/2008

Com'è noto l'art. 6, c. 3 della Legge n. 15 del 4 marzo 2009, che è entrata in vigore il 20 marzo u.s., ha modificato il requisito dell'anzianità massima contributiva di 40 anni prevista dal c. 11 dell'art. 72 della Legge n. 133/2008 in "anzianità di servizio effettivo di 40 anni".
Per quanto sopra le SS.LL. vorranno espressamente revocare gli eventuali preavvisi già trasmessi agli interessati di cui al citato comma 11 potendo procedere unicamente nei confronti di coloro i quali sono in possesso del requisito di 40 anni di servizio effettivo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe Cosentino


Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Nota 11 febbraio 2009

Prot. n. AOODGPER 1821

Oggetto: Direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 – applicazione art 72, commi 7 e 11, della legge 133 del 6 agosto 2008 - cessazioni dal servizio personale scolastico a decorrere dall’1-9-2009

Si trasmette la Direttiva in oggetto, in via di registrazione alla Corte dei Conti, per l’attivazione delle procedure istruttorie di cui all’art.72, commi 7 e 11, della legge 133 del 6 agosto 2008.

Si raccomanda di porre particolare attenzione al rispetto dei termini di preavviso che scadono entro la fine del corrente mese.

Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione da parte della Corte dei Conti con le eventuali modifiche.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA


 

Direttiva 2 febbraio 2009, n. 13

 

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l’articolo 72, comma 7 che, modificando il comma 5 dell’art. 509 del decreto legislativo n. 297 del 1994, rende discrezionale l’accoglimento, da parte dell’Amministrazione, delle domande di trattenimento in servizio fino a 67 anni;

Visto il comma 11 del medesimo articolo 72 che attribuisce all’Amministrazione la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di coloro che hanno raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni;

Vista la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano i criteri di massima per l’applicazione della norma sopra citata sottolineando, in particolare, “l’esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all’utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e le eventuali situazioni di esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a specifiche professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione”;

Visto altresì l’art. 64 del decreto legge n. 112 del 2008, che nell’ambito degli interventi per il contenimento della spesa per il pubblico impiego ed al fine di assicurare una migliore qualificazione dei servizi, ha previsto la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico vigente;

Considerato che, l’attuazione del citato art. 64 comporterà, nel triennio 2009-2011, la riduzione di un rilevante numero di posti di docenti e di personale ATA e che pertanto dovrà essere evitata ogni forma di aggravio erariale connesso al formarsi di ruoli in esubero;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione di legge, le suddette modifiche ordinamentali richiedono l’impiego di nuove professionalità per le quali dovranno essere programmati interventi, dell’università e della ricerca, di formazione e di riqualificazione professionale, che comporteranno una spesa aggiuntiva a carico del bilancio del Ministero dell’istruzione, da indirizzare con priorità al personale in servizio che abbia prospettive di continuità lavorativa;

Considerato che, al fine di assicurare condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione scolastica, appare necessario definire i criteri generali e le linee di indirizzo per l’adozione dei provvedimenti attuativi;

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA

  1. Premessa

    Le disposizioni di legge in esame, articoli 64 e 72 del decreto legge n. 112 del 2008, si collocano nell’ambito degli interventi di contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento alla spesa per il personale. L’articolo 64, che dispone un’azione di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali, ha come specifico destinatario l’organizzazione scolastica.

    I suddetti articoli devono, pertanto, essere letti ed applicati tenendo conto che rispondono ad una medesima esigenza di controllo e riduzione dell’onere per il pubblico impiego. Da ciò la necessità di dare attuazione alle previsioni dei commi 7 ed 11 dell’articolo 72 considerando, prioritariamente, gli effetti che, attraverso i provvedimenti in corso di approvazione, la revisione dell’attuale assetto degli ordinamenti scolastici, la riorganizzazione della rete scolastica ed il più efficace utilizzo delle risorse professionali della scuola potranno determinare in termini di esuberi di personale nel prossimo triennio, arco temporale nel quale devono trovare attuazione le disposizioni recate dal richiamato art. 64.

    E’ pertanto preminente l’esigenza di evitare il concretizzarsi o il permanere di tali situazioni che determinerebbero una ingiustificata maggiore spesa per il bilancio del Ministero.

     
  2. Applicazione del comma 7 dell’art. 72.

    Per quanto riguarda il trattenimento in servizio, del personale docente, educativo ed ATA oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, si osserva che la nuova disposizione normativa ha innovato la precedente, richiedendo all’Amministrazione, in sede di esame dell’istanza dell’interessato, la valutazione dell’opportunità del trattenimento in servizio sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali.

    Alle considerazioni svolte nella premessa, con riguardo agli effetti dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, ed alla esigenza di evitare situazioni di esubero di personale, si accompagna la considerazione che per il personale di cui si tratta, che ha già maturato i 65 anni di età, non sussistono i tempi congrui e la prospettiva di continuità lavorativa funzionali all’attivazione degli onerosi processi di formazione e riqualificazione professionale necessari in vista delle modifiche ordinamentali.

    Pertanto, l’istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni.

    Con riferimento ai dirigenti scolastici, per i quali, peraltro, il termine per la presentazione dell’istanza di trattenimento in servizio è fissato al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, pur applicando in via generale i criteri sopra indicati, valuteranno ulteriormente, attesa la specificità della funzione esercitata e l’autonomia del relativo contratto di lavoro, la circostanza che non si sia esaurita per ciascun dirigente l’efficacia temporale del contratto in atto ai sensi di quanto previsto dalla citata C.M. 10/2008, l’insussistenza nel triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio prestato. Tanto al fine di assicurare la migliore realizzazione della delicata fase transitoria dei processi di innovazione avviati.

     
  3. Applicazione del comma 11, dell’art. 72
    3.1 Criteri concernenti il personale docente, educativo ed ATA

    Anche ai fini dell’applicazione dell’art. 72, comma 11, che ha attribuito all’Amministrazione la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, l’Amministrazione assume come prioritaria l’esigenza di evitare situazioni di esubero del personale nella classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, nell’arco del triennio 2009-2011 durante il quale verranno poste in essere le riforme ordinamentali e la nuova organizzazione della rete scolastica.

    A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti di competenza, tutti gli elementi utili a determinare l’esistenza o meno della situazione di esubero e la sussistenza, in capo a ciascuno dei soggetti interessati, del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva. Qualora tale accertamento risulti intempestivo rispetto alla data di cessazione dal servizio, esso produce effetto a decorrere dall’anno scolastico successivo.

    La risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell’art. 72 è altresì immediatamente applicata nei confronti del personale che versi in particolari situazioni (quali quello collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute o nel caso di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio prestato).

    3.2 Criteri concernenti i Dirigenti scolastici

    In via generale, la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica evidenzia che se l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro al momento del raggiungimento di 40 anni di contributi, tale facoltà deve essere specificamente prevista nel provvedimento di incarico.

    In sede di prima applicazione, per quanto riguarda gli incarichi in essere, in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento al triennio 2009/2011, nonché nei confronti di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all’interessato nei termini previsti dall’art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall’art. 37 del CCNL dell’ Area V.

    Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, con riferimento alla mancata risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che abbiano maturato i quaranta anni di contributi, tiene conto della consistenza di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell’ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all’istituto di reggenza, o delle particolari situazioni delle istituzioni scolastiche interessate, che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli attuali titolari, in ragione della loro professionalità ed esperienza.

     
  4. Adozione dei provvedimenti

    I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici adottano, nell’ambito delle rispettive competenze i provvedimenti individuali, nel rispetto della normativa sopraccitata e dei criteri generali determinati con la presente Direttiva.

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini


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