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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Direttiva 29 gennaio 1997, n. 70

Iniziative di formazione e aggiornamento relative all'anno finanziario 1997

 

Il ministro della P.I.

Visto il CCNL del comparto scuola stipulato in data 4 agosto 1995 (sottoscrizione 4 agosto 1995); visto il CCND concernente le linee di indirizzo per l'attività di formazione, relativa gli anni 1996/97, stipulato in data 1 febbraio 1996 a seguito di decreto n. 383/1995 autorizzativo, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 1996, registro n. 1, foglio n. 033; visto il D.I. n. 326/1995 relativo all'adeguamento dei compensi per iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo, docente ed ATA; considerato che il sopraindicato contratto decentrato si colloca nell'ambito di una programmazione pluriennale e ha vigenza biennale; considerato che l'art. 28, comma 3, dell'anzidetto CCNL del comparto Scuola prevede l'emanazione di un'apposita direttiva sulla formazione e l'aggiornamento per ciascun anno finanziario;

Emana la seguente direttiva

Art. 1.-

Si confermano per l'anno 1997 gli obiettivi formativi, gli standard organizzativi e di costo, le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza, la valutazione degli interventi formativi, le modalità di utilizzazione dei materiali prodotti e validati e i criteri di riparto delle risorse finanziare della attività di formazione e aggiornamento già individuati nei contenuti del contratto collettivo decentrato sulla formazione indicato in premessa -che costituisce pertanto parte integrante della presente direttiva- stipulato in data 1 febbraio 1996 ai sensi degli artt. 5, comma 1, lett. e) e 28, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola".

Art. 2.-

Dalla disponibilità complessiva di lire 72.054.540.000 vanno decurtati gli accantonamenti di seguito indicati per complessive lire 12.065.000.000 relativi all'anno di formazione, ai corsi di riconversione professionale e gli abbonamenti a riviste e pubblicazioni periodiche:

- Anno di formazione (art. 440 del D.Lvo n. 297/1994): L. 2.700.000.000

- Corsi di riconversione professionale (art. 473 del D.Lvo n. 297/1994): L. 4.750.040.000

- Abbonamenti a riviste: L. 4.615.000.000

Art. 3.-

La disponibilità da assegnare alle iniziative progettate e realizzate a livello centrale individuate per il 1997 in L. 27.835.146.560 sono ripartite tra gli uffici centrali secondo i criteri di riparto specificatamente indicati dal contratto decentrato citato in premessa

Art. 4.-

Nell'ambito della disponibilità di cui all'art. 3, va enucleato per il 1997 un finanziamento interdirezionale di L. 12.000.000.000 da destinare alle seguenti aree tematiche per le quali sono individuati, in un'ottica di interazione funzionale degli interventi, gli uffici centrali responsabili del coordinamento nonché della relativa attività di gestione:

- qualità del servizio scolastico con riferimento all'orientamento (Ufficio studi, bilancio e programmazione);

- qualità del servizio scolastico con riferimento all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed educative (D.G. istruzione secondaria di primo grado);

- qualità del servizio scolastico con riferimento alla prevenzione e sicurezza nelle scuole (con specifico riguardo alla formazione della dirigenza scolastica e del personale ATA) (D.G. del personale e degli AA.GG. e Amm.vi);

- qualità del servizio scolastico con riferimento alla preparazione del personale direttivo e dirigente dell'amministrazione scolastica in materia di contrattazione sindacale decentrata (D.G. del personale e degli AA.GG. e amm.vi);

- qualità del servizio scolastico con riferimento al decentramento delle funzioni amministrative alle scuole di cui all'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (D.G. del personale e degli AA.GG. e Amm.vi);

- qualità del servizio scolastico attraverso un più efficace raccordo con il sistema produttivo con riferimento agli obiettivi del protocollo di intesa con la Confindustria (D.G. istruzione professionale);

- rinnovamento delle impostazioni metodologico-didattiche relative all'insegnamento della storia contemporanea (D.G. istruzione classica);

- qualità nel recupero e nella ricerca metodologico-disciplinare (ufficio studi, bilancio e programmazione);

- qualità della didattica con riferimento all'educazione audiovisiva, musicale, teatrale e sportiva, intese sia come aree disciplinari che come forme di comunicazione del nostro tempo e di partecipazione studentesca (Ufficio studi, bilancio e programmazione);

- interventi formativi cofinanziati dall'Unione europea (copertura della quota nazionale) (Direzione generale istruzione professionale);

- iniziative interdirezionali connesse all'attuazione di protocolli d'intesa con enti ed organismi esterni.

I predetti finanziamenti sono destinati alla formazione di formatori e/o alla produzione e diffusione di pacchetti multimediali utili per una maggiore efficacia dell'azione di aggiornamento.

Per la realizzazione delle predette attività interdirezionali, al fine di contribuire al miglioramento sia della professionalità dei docenti che dell'efficacia dell'insegnamento e dell'apprendimento delle discipline, si potrà far ricorso ad iniziative di formazione a distanza e sistemi di trasmissione telematici o via etere.

Nell'ambito delle attività da realizzare in attuazione del presente articolo dovrà essere curata, altresì, la formazione del personale dell'amministrazione centrale e periferica impegnato nel settore specifico cui si riferisce l'obiettivo formativo.

Art. 5.-

La Direzione generale del personale procederà con apposito provvedimento a ripartire le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1121 dello stato di previsione di bilancio del ministro della P.I., sulla base dei criteri definiti al riguardo con l'anzidetto contratto collettivo nazionale decentrato e con riferimento sia alle somme relative agli interventi promossi a livello centrale, ivi inclusi gli accantonamenti e le disponibilità indicate per le attività interdirezionali, sia a quelli dei piani provinciali.

Per quanto attiene alle attività interdirezionali la medesima Direzione provvederà a ripartire tra gli uffici centrali le disponibilità indicate all'art. 4 sulla base delle proposte formulate a seguito di apposta conferenza di servizio coordinata dal capo di Gabinetto.

Per motivate esigenze la Direzione generale del personale è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra i predetti uffici centrali, previa intesa tra gli stessi nonché tra gli uffici scolatici provinciali, limitatamente a quelli di nuova istituzione.

Art. 6.-

I singoli uffici centrali cureranno autonomamente l'erogazione della spesa nelle varie fasi dell'impegno, liquidazione e ordinazione con riguardo alle somme a ciascuno di essi assegnate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e dagli artt. 16 e 17 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 ed in conformità alle procedure seguite nell'anno finanziario 1996.

Art. 7.-

La Direzione generale del personale procederà con separato provvedimento ad attribuire ai singoli uffici centrali e ai Provveditorati agli studi le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1019 dello stato di previsione del bilancio del Ministero della P.I. sulla base dei criteri definiti nel richiamato contratto collettivo e con specifico riguardo agli uffici centrali in relazione ai bisogni ed alle specifiche tipologie delle iniziative formative programmate da ciascuno dei predetti uffici.

Art. 8.-

Tenuto conto della vigenza biennale del CCNL stipulato nel 1996 la biennalità degli accordi è da intendersi in via generale estesa anche in sede di contrattazione decentrata periferica per l'approvazione dei piani provinciali, fatti salvi ulteriori momenti di contrattazione finalizzati all'integrazione degli obiettivi formativi già definiti.

Art. 9.-

Nella fase di definizione delle iniziative di formazione in servizio, nonché nella predisposizione dei provvedimenti formali autorizzativi, gli uffici sia centrali che periferici dovranno prevedere le modalità di disseminazione e riproducibilità dei prodotti nonché le strutture di assistenza per una più efficace fruibilità degli stessi.

Nella realizzazione delle predette attività, da collocare nel quadro di una più accentuata interazione tra aggiornamento e autoformazione, sarà privilegiato l'uso delle nuove tecnologie educative mediante supporti quali:

- l'organizzazione e la gestione di sistemi di colloquio e di scambio telematico fra scuole e con i fornitori di servizi;

- la produzione e la distribuzione di strumenti di autoformazione;

- l'attivazione di sistemi di formazione a distanza;

- l'attivazione di servizi di assistenza e tutoraggio.

Art. 10.-

Gli uffici, sia a livello centrale che provinciale, cureranno l'acquisizione, sia nella fase di elaborazione che in quella di valutazione dei prodotti, delle necessarie competenze scientifiche anche attraverso il contributo degli IRRSAE, di università e consorzi universitari, di associazioni professionali o specializzate per aree disciplinari.

Art. 11.-

I provveditori agli studi avranno cura di designare un referente per le attività di formazione e aggiornamento per la realizzazione dei piani provinciali e di comunicarne il nominativo all'Ufficio studi, bilancio e programmazione di questo Ministero. Analoga designazione andrà, a cura dei medesimi predetti uffici, operati e comunicati alla Direzione generale del personale, per quanto concerne il referente per le attività di formazione e aggiornamento relative al personale in servizio nelle strutture periferiche dell'amministrazione scolastica.

L'ufficio studi, a sua volta, fornirà a tutti gli uffici interessati l'elenco di referenti designati dei provveditori agli studi.

Gli uffici dell'amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi dovranno, di comune intesa, individuare scuole di riferimento sia come centri di documentazione, sia per la duplicazione dei materiali prodotti, sia come sedi di realizzazione delle attività di formazione, comprese quelle relative al personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

Art. 12.-

Gli uffici centrali faranno pervenire la lista dei prodotti, dagli stessi realizzati, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative tramite gli uffici scolatici periferici; questi ultimi analogamente provvederanno a rendere nota alle scuole della propria provincia, la lista dei prodotti realizzati a livello provinciale.

A tal fine potranno essere utilizzati strumenti quali: la creazione di cataloghi generali dei materiali prodotti, l'elaborazione di guide e documenti informativi anche su supporto telematico, la creazione di banche di dati, banche di materiali didattici e pagine Web.

L'ufficio detentore del prodotto è tenuto a riprodurlo e a distribuirlo alle scuole che ne facciano richiesta al prezzo del costo di produzione. La scuola interessata farà gravare tale onere sui costi delle iniziative di formazione imputandolo alla quota relativa agli acquisti di materiale.

Art. 13.-

Con separato provvedimento è costituita un'apposita commissione tecnica per una ricognizione complessiva dei prodotti realizzati o promossi dagli uffici dell'amministrazione centrale, dagli IRRSAE, dal CEDE e dalla BDP anche ai fini della predisposizione di un catalogo nazionale e per l'organizzazione dei servizi di documentazioni di cui al punto 10 del citato contratto decentrato.

Art. 14.-

I provveditori agli studi avranno cura di estendere al personale amministrativo dei conservatori e delle accademie le attività previste a livello provinciale per il corrispondente personale delle istituzioni scolastiche ed educative.

I provveditori agli studi riserveranno inoltre -unitamente e in sincronia con le analoghe iniziative assunte dall'amministrazione centrale- parte delle assegnazioni ricevute per le finalità dell'aggiornamento, alla predisposizione di attività di formazione e addestramento rivolte ai capi di istituto e al personale amministrativo delle scuole sulle materie oggetto del decentramento di cui all'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 15.-

I provveditori agli studi ed i capi d'istituto, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e nelle sedi di programmazione e progettazione, previste dalla normativa vigente, debbono promuovere ad assicurare, in un'ottica di integrazione delle opportunità formative disponibili, le condizioni per garantire al personale scolastico in servizio la partecipazione alle attività di formazione, ivi comprese quelle da svolgersi all'estero in attuazione dei programmi comunitari, in considerazione del rilievo che tali attività assumono per la qualità ed efficaci del servizio scolastico, nonché ai fini della progressione professionale e di carriera del personale stesso.

Si richiamano al riguardo, nell'ambito delle tipologie di iniziative da finanziare prioritariamente nei piani provinciali, quelle di cui all'articolo 5 del CCN decentrato destinate al personale che nell'anno 1997 maturi il titolo -dopo il primo inquadramento- al passaggio alla successiva posizione stipendiale prevista dalla tabella B) allegata al CCNL del comparto scuola.

Il piano delle attività di formazione, programmato e deliberato dal collegio dei docenti, deve indicare le date previste per la partecipazione alle predette attività. Detta partecipazione costituisce priorità da assicurare, secondo le indicazioni contenute nell'art. 28 del CCNL, salvo ragioni eccezionali e motivate.

I docenti che hanno partecipato alle attività di formazione, sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto nel richiamato art. 28, a presentare al collegio dei docenti esclusivamente le documentazioni ed i materiali prodotti nel corso delle predette attività.


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