Direttiva 28 giugno 2000, n. 175

"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente l’ "Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTO l’articolo 1, comma 8, primo periodo, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, che, in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, autorizza le istituzioni scolastiche a sperimentare l’autonomia didattica e organizzativa, con le modalità previste dal D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 che potranno all’uopo essere modificate ed integrate;

VISTO il Decreto ministeriale datato 29 maggio 1998, n.251, diretto a stimolare le istituzioni scolastiche attraverso l’autorizzazione in via transitoria di un programma nazionale di sperimentazione;

VISTO il Decreto ministeriale del 19.7.1999, n.179, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al predetto D.M. n. 251 del 29 maggio 1998;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;

VISTO l’articolo 68, comma 4, lettera b, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n.144, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, si provvede ai sensi dell’art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", che, nella Tabella C - allegata alla medesima legge - sotto la voce Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 2000, fissa in lire 450 miliardi la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, concernente "Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace", che riduce di lire 50 miliardi lo stanziamento iscritto nella parte corrente della citata Tabella C ed il relativo capitolo 1810 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno 2000;

TENUTO CONTO che la legge 7 marzo 2000, n. 44, di conversione con modificazioni del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, a modifica di quanto stabilito nel citato decreto - legge , ha fissato in lire 20 miliardi la riduzione dello stanziamento iscritto nella parte corrente della Tabella C ed il relativo capitolo 1810 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno 2000;

PRESO ATTO che per l’anno 2000 per effetto della riduzione dello stanziamento operata con la citata legge n.44/2000 la dotazione del fondo della legge n.440/1997 risulta essere di lire 430 miliardi ;

VISTO l’articolo 68, comma 4, lettera b - secondo periodo - della citata legge 144/1999, che, per l’anno 2000, fissa in 30 miliardi l’onere da far gravare a carico del Fondo di cui all’articolo 4 della Legge n. 440/1997, previsione di spesa disposta ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 68 innanzi citato, per l’istituzione dell’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età ;

PRESO ATTO che detratto il suddetto importo di lire 30 miliardi, per l’anno 2000, la somma complessiva da destinare alle finalità previste dall’articolo 1 della legge n. 440/1997 è pari a lire 400 miliardi;

VISTO l’art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999 già menzionata, il quale stabilisce che gli interventi indicati al medesimo articolo 69 sono programmabili a valere sul Fondo di cui all’articolo 4 della legge n. 440/1997;

CONSIDERATO che l’articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l’emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi;

RAVVISATA l’opportunità di emanare un’unica direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi della norma;

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del Fondo con riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 14 maggio 2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, in data 28 marzo 2000, che formula, tuttavia, due osservazioni: la prima concernente l’insufficiente entità degli stanziamenti destinati al nuovo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ( IFTS ) in applicazione dell’articolo 69 della legge n. 144/1999 più volte citata; la seconda diretta a segnalare l’opportunità di riservare una quota consistente del Fondo alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico;

RITENUTO opportuno di confermare, comunque, lo stanziamento riferito al nuovo sistema d’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), atteso che esso costituisce una quota parte degli ulteriori finanziamenti finalizzati a detto nuovo sistema d’istruzione e formazione;

RAVVISATA , invece, l’opportunità di provvedere ad incrementare, sulla base di quanto osservato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, la quota da destinare alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico, portandola da lire 9,95 miliardi a lire 13 miliardi;

EMANA

la seguente direttiva per l’utilizzazione, per l’anno 2000, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi".

1. Interventi prioritari

Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:

a) Iniziative volte alla piena realizzazione dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa definiti ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; iniziative volte all’arricchimento e all’ampliamento dell’ offerta formativa coerentemente comprese nei piani dell’offerta formativa; iniziative volte al potenziamento delle azioni di orientamento in vista sia del proseguimento degli studi sia dell’inserimento nel mondo del lavoro. Innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; sviluppo dell’insegnamento delle lingue comunitarie, con particolare riferimento alla seconda lingua nella scuola media. Saranno, inoltre, poste in essere iniziative di formazione ed aggiornamento, riferite a tutte le componenti della scuola, dirette al potenziamento del predetto processo di diffusione della cultura dell’autonomia, nonché allo sviluppo dell’introduzione delle nuove tecnologie didattiche;

b) Gli interventi perequativi finalizzati anche ad integrare gli organici provinciali del personale;

c) Il nuovo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in applicazione dell’art.69 della legge 17.5.1999, n.144;

d) L’istruzione ed educazione permanente degli adulti;

e) Gli interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico.

2. Specificazione degli interventi

Sono riferite alla piena realizzazione dell’autonomia scolastica tutte le iniziative di cui al punto 1) - lettera a), ivi comprese quelle da destinare agli alunni in situazione di handicap, che promuovono il miglioramento dell’offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche medesime, sia singolarmente sia in forma associata. Le predette iniziative sono adottate anche in coerenza con le esigenze di sviluppo delle comunità locali. L’attivazione delle iniziative in questione, ivi compresa l’apertura pomeridiana delle scuole, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell’ offerta formativa da parte delle singole scuole. Il miglioramento dell’offerta formativa dovrà, tra l’altro, garantire lo sviluppo del già attivato processo di insegnamento delle lingue comunitarie con particolare riferimento alla seconda lingua nella scuola media, anche in forma non curricolare. Nel medesimo contesto vanno collocate le iniziative nazionali finalizzate al potenziamento delle biblioteche scolastiche, nonché della cultura musicale, scientifica e sportiva. Le correlate "iniziative di formazione e di aggiornamento" riguarderanno tutto il personale scolastico e saranno legate prioritariamente al processo di diffusione della cultura dell’autonomia. Esse dovranno sviluppare, tra l’altro, le capacità progettuali del personale della scuola e dei dirigenti scolastici. A tali fini verrà altresì promossa la funzione di regia di strutture di servizio territoriali di supporto tecnico amministrativo all’autonomia con compiti di consulenza e documentazione. Saranno, inoltre, realizzate iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di autonomia sia all’interno che all’esterno del sistema scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza degli specifici ruoli nel nuovo modello della scuola autonoma.

Gli interventi perequativi sono diretti a sviluppare l’area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali, nonché a completare nelle classi della scuola elementare l’introduzione dell’insegnamento della lingua straniera. Gli stessi attengono principalmente all’integrazione degli organici di personale.

Le iniziative riguardanti il nuovo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS rivolte a giovani e ad adulti, saranno finalizzate alla realizzazione dei percorsi dell’ IFTS e delle relative misure di accompagnamento e di sistema sulla base del parere del Comitato Tecnico Nazionale di cui all’art.69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144.

In relazione ai nuovi traguardi formativi posti dall’innalzamento dell’ obbligo scolastico a 15 anni e all’introduzione dell’obbligo di frequenza di attività formative sino a 18 anni, va riorganizzata e potenziata l’istruzione per gli adulti, anche con riferimento a particolari categorie di destinatari. L’istruzione degli adulti deve, altresì, concorrere allo sviluppo di un sistema di educazione permanente, da realizzare soprattutto attraverso progetti concertati con le Regioni e gli Enti locali nel confronto con le Parti sociali.

La valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico sarà realizzata attraverso il Centro Europeo dell’Educazione, che opererà sulla base di metodi e di scadenze fissati dal Ministero della Pubblica istruzione.

Gli interventi di monitoraggio, supporto e valutazione delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche per la piena realizzazione dell’autonomia, riferibili ai finanziamenti previsti dalla 440/1997, saranno realizzati attraverso il CEDE per la valutazione, attraverso la BDP per la documentazione, attraverso gli Istituti Regionali di Ricerca per il supporto.

Gli interventi di monitoraggio e valutazione delle attività relative all’attuazione del sistema formativo integrato (istruzione e formazione tecnica superiore, educazione permanente degli adulti) si svolgeranno attraverso:

- la predisposizione di una banca dati delle attività da parte della Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze;

- gli interventi degli ispettori tecnici;

- la realizzazione di studi di caso, con la collaborazione dell’ ISFOL;

- gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali, nel caso di progetti integrati con la formazione professionale, che si avvalgono del concorso finanziario delle regioni.

3. Finanziamenti dei piani dell’offerta formativa

In relazione all’entrata a regime dell’autonomia scolastica (1° settembre 2000) e del connesso obbligo di definire preventivamente un piano dell’offerta formativa, tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento specificatamente finalizzato alla piena realizzazione dell’ autonomia scolastica, riferibile ai finanziamenti previsti dalla legge 440/97. Non sarà pertanto più necessario presentare i piani dell’offerta formativa ai Provveditorati agli studi. Il monitoraggio delle modalità di utilizzazione di tali finanziamenti sarà realizzato attraverso un diretto rapporto con le istituzioni scolastiche.

4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi.

I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente indicati.

Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della intera somma disponibile per l’anno 2000, come in premessa quantificata in lire 400 miliardi, per i singoli interventi elencati al punto 1):

aa) lire 322,88 miliardi per la piena realizzazione dell’autonomia di cui al punto 1). Alle attività di formazione ed aggiornamento indicate - ultimo periodo - sub lettera a) - vengono destinate risorse finanziarie fino ad un massimo di lire 60,98 miliardi nell’ambito del predetto importo complessivo di lire 322,88 miliardi.

bb) lire 36,48 miliardi per gli interventi perequativi anche mediante integrazione degli organici provinciali (sub lettera b);

cc) lire 19,35 miliardi per le iniziative di istruzione e formazione tecnica superiore (sub lettera c);

dd) lire 8,29 miliardi per lo sviluppo dell’educazione permanente degli adulti, anche con interventi integrati (sub lettera d);

ee) lire 13 miliardi per la valutazione del sistema scolastico, per il monitoraggio, la valutazione, la documentazione ed il supporto degli interventi della legge n.440/1997 (sub lettera e).

5. Modalità della gestione delle somme.

La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all’Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote percentuali sottoindicate:

Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici provinciali, sulla base di specifica assegnazione a loro favore.

Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche per l’attuazione dei progetti contenenti il piano dell’offerta formativa di cui al punto 3), per l’ammontare non inferiore a lire 260,14 miliardi, dopo aver dedotto fino a lire 105 miliardi, da destinare alla promozione dell’insegnamento delle lingue comunitarie, prioritariamente ai fini del proseguimento dei corsi già attivati, la somma di lire 40 miliardi per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti, nonché fino ad un massimo di lire 21 miliardi per le iniziative di cui al punto 1), lettera a) - ultimo periodo saranno ripartiti: per il 30% in parti uguali alle singole scuole, per il 60% in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Il restante 10% sarà assegnato ai Provveditorati agli studi per azioni perequative e di supporto.

Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui ai punti c) e d), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli interventi.

Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la piena realizzazione dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo saranno comunque garantite idonee forme di supporto e di assistenza, mediante la promozione della funzione di regia di strutture di servizio territoriali, nonché dagli attuali Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi, dalla Biblioteca di Documentazione Pedagogica e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Registrata alla Corte dei Conti il 12/7/2000 (reg.2-fg.229)