Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

C.M. 19 aprile 1999, n. 106. prot. n. 1793/A1

Applicazione dell'art. 307 del D.L.14.4.94, N°297. Conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, suoi compiti e funzioni. Modifiche e integrazioni della C.M.3.12.1964 n° 438, della C.M. 23.1.1980, n°22, della C.M. 5.3.1985, n° 79 e 30.3.1998 n. 158

Sono state rappresentate a questo Ministero alcune difficoltà di attuazione della C.M. n. 158 (prot. n. 1057/B1 del 30.3.1998) e sono pervenuti molti quesiti e proposte di modifica.
Ritenuto importante, nell'emanazione delle norme, il confronto con gli operatori destinati ad applicarle si ritiene di dover emanare la presente circolare in cui i problemi evidenziati trovano una specifica risposta.

Premessa
L'applicazione dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 postula che ogni scuola, tramite l'autonomia, persegua la massima flessibilità e tempestività di iniziativa, la valorizzazione delle risorse locali e, insieme, la riconoscibilità della dimensione europea, nazionale e locale. Una tale innovazione è particolarmente rilevante nel settore dell'Educazione Fisica e Sportiva.
Dopo l'emanazione della Direttiva 133, del 3 aprile 1996 e del D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996, la scuola oltre che come sede dove l'istruzione degli studenti deve realizzarsi in un contesto professionalmente e tecnicamente attrezzato, si riconosce come il principale spazio di crescita umana, civile e professionale dello studente, un centro permanente di vita culturale e sociale per i giovani, in cui non possono che inserirsi come fondamentali le iniziative relative all'educazione fisica e sportiva.
Con un capovolgimento degli attuali postulati amministrativi e burocratici nel nuovo sistema delle autonomie sancito dalla Legge 59/97 si amplifica l'iniziativa delle scuole e solo gli obiettivi finali ed intermedi e gli standard formativi, saranno dati ed uguali per tutti, onde consentire l'unità nazionale del sistema.
Altrettanto nuovo il concetto per cui tutto ciò che si svolge a scuola sulla base di progetti educativi, chiunque ne sia l'attore, deve considerarsi attività scolastica. Tramite l'autonomia la scuola si candida ad interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli Enti pubblici e le Associazioni del territorio.
L'opportunità di una accentuata valorizzazione dell'insegnamento della educazione motoria, fisica e sportiva, anche attraverso piani straordinari d'intervento, il riconoscimento del suo determinante ruolo educativo nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, come pure le innovazioni introdotte dall'inserimento a pieno titolo dell'educazione fisica negli esami di stato conclusivi dell'istruzione secondaria di II grado previsto dal Regolamento pubblicato dalla G.U. del 13.9.1998 e dal protocollo di intesa tra il Ministero della P.I. ed il C.O.N.I.del 12.3.1997, promuovono il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva tra le figure operative maggiormente impegnate nel sostegno della autonomia delle singole istituzioni scolastiche.
Il D.M. n. 114 del 9.3.1998 ha inoltre innovato, in via sperimentale l'assetto organizzativo dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva costituendolo come nucleo centrale di un più vasto coordinamento e di una più organica gestione delle attività per gli studenti. Da tale nuova configurazione nasce la necessità di un maggiore e sistematico collegamento della funzione dei Coordinatori per l'Educazione Fisica e Sportiva con i nuclei per l'autonomia scolastica e con le figure professionali presenti nei settori dell'educazione alla salute, ambientale, per la lotta contro la dispersione scolastica ecc..
Un ulteriore rinnovato impegno è richiesto agli insegnanti delle attività motorie, fisiche e sportive (che dovranno essere finalizzate alla partecipazione della totalità degli alunni) per l'incremento del successo scolastico, per l'introduzione nella loro attività di criteri di visibilità ed affidabilità, per la ottimale responsabilizzazione degli operatori, degli studenti e dei genitori, per la promozione delle attività sportive per tutti, per l'intervento sul disagio giovanile, per l'integrazione dei vari segmenti formativi, per il possibile nuovo coinvolgimento di un insieme di proposte delle scuole che non si limitino allo sport ma che siano tali da coinvolgere molti aspetti della vita di relazione dei giovani, anche rispetto a temi come la solidarietà, la protezione civile, l'educazione ambientale.
Tutto ciò, assieme alla funzione che l'educazione motoria, fisica e sportiva deve giocare nel complesso della programmazione didattica, alla necessità della progettazione e del coordinamento delle varie azioni da svolgersi in comune con gli Enti Locali, alla riconosciuta finalità del coinvolgimento del maggior numero dei giovani allo sport, al benessere fisico e al gioco, secondo modelli educativi coerenti con la vocazione istituzionale della scuola, fa emergere l'urgenza di adeguare in modo sempre più rispondente alle attuali esigenze la procedura per il conferimento dell'incarico, i compiti e le funzione dei Coordinatori per l'Educazione Fisica e Sportiva che tutte queste missioni debbono organizzare, supportare e favorire.
A tal fine si trasmette la presente circolare che, nel rispetto dei poteri discrezionali dei Provveditori agli Studi, mira ad assicurare una efficace, uniforme e trasparente applicazione della norma per l'individuazione del Coordinatore dell'Educazione Fisica .
L'incarico deve intendersi in ogni caso a tempo indeterminato, come già chiarito dalla C.M. 23.1.1980 n°22 ed, ove la necessità di una nuova individuazione non derivi dalla assenza di tale figura professionale ma trovi la sua ragione nell'opportunità di
procedere ad una sostituzione, specie a seguito di avvicendamento del dirigente periferico, il Provveditore agli Studi adotterà un provvedimento adeguatamente motivato per l'avvio della nuova procedura di affidamento dell'incarico.
Il dettato del D.L.vo 3 febbraio 1993, n°29 e la natura fiduciaria del rapporto del Dirigente con il Coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva impone che l'Amministrazione Centrale non possa limitare l'ambito della discrezionalità dei Provveditori agli Studi. In questa prospettiva alcune precedenti disposizioni sono state modificate o eliminate.
In relazione ai risultati derivanti dai lavori della Commissione appositamente costituita, i Provveditori agli Studi, dunque, potranno adottare provvedimento congruamente motivato di nomina anche nei confronti di un iscritto in graduatoria non in possesso del punteggio più alto ma, ad esempio, con particolare attitudine all'incarico, tale da farne diretto e stretto collaboratore della funzione dirigenziale.

Ambito di applicazione
I Provveditori agli Studi, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 307 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ex art. 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88), si atterranno alle indicazioni procedurali di cui alla presente circolare.

Avviso di disponibilità
Il Provveditore, oltre a disporre la pubblicazione nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale e di ciascun distretto scolastico di apposito avviso di disponibilità dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva, ne curerà una diffusione capillare con apposita circolare in modo che ciascun insegnante ne abbia conoscenza nei termini previsti. Detto atto dovrà contenere la determinazione del termine per la presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di affissione all'albo del predetto avviso.

Domanda
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione da parte degli aventi titolo dovrà essere inviata, unitamente ad una proposta progettuale, entro la data prevista, al competente ufficio, pena l'esclusione, con allegata la documentazione dei requisiti previsti per l'ammissione nonché dei titoli posseduti e dichiarati. Possono presentare tale domanda i docenti di Educazione Fisica ed i Capi di istituto in servizio nella provincia, con almeno 5 anni di ruolo, (compreso quello nel quale viene posto a disposizione l'incarico) con nomina a tempo indeterminato.

Titoli
I titoli valutabili dalla Commissione incaricata della procedura di selezione, suddivisi per categorie, sono indicati nella tabella allegata alla presente circolare; i titoli di servizio valutabili nei limiti previsti dalla tabella, devono essere relativi agli ultimi dieci anni (compreso quello in corso al momento di svolgimento della procedura stessa).
Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo, ancorché riconosciuti validi ai fini della carriera, nonché i periodi di retrodatazione giuridica per effetto dell'applicazione di disposizioni legislative.

Commissione
Per lo svolgimento della procedura di selezione, la valutazione dei titoli e la predisposizione della graduatoria di merito, il Provveditore nomina un'apposita Commissione, con la seguente composizione:
- Provveditore o un suo delegato, che assume la presidenza;
- due membri designati dall'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, di cui uno ispettore tecnico;
- un Capo di Istituto;
- un docente di educazione fisica con nomina a tempo indeterminato.
La Commissione, previa valutazione dei titoli, compila una scheda specifica per ciascun aspirante al conferimento dell'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva e formula una graduatoria di merito.

Conferimento dell'incarico
Il Provveditore agli studi, vista la graduatoria predisposta dalla Commissione, tenuto conto della proposta progettuale del candidato in relazione allo svolgimento dei compiti e delle nuove responsabilità attribuite ai Capi di Istituto, (per i quali non è stato previsto dalla legge l'esonero) previo colloquio svolto dal candidato in presenza della commissione suddetta, con motivato decreto, conferisce l'incarico di Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva ad uno dei candidati inseriti nella graduatoria di merito e ne dispone l'esonero dall'insegnamento, ai sensi della vigente normativa, ove ne ricorrano le condizioni. A tal fine si deve evidenziare il fatto che la scelta di personale per il quale sia prevista la possibilità di esonero dal servizio d'istituto potrebbe garantire una maggiore disponibilità di tempo da adibire alle specifiche funzioni, rispetto ad altro tipo di personale per il quale non sia prevista tale possibilità.
Limitatamente ai Capi d'Istituto, la presente disciplina deve intendersi applicabile fino all'emanazione di specifiche disposizioni concernenti la piena attuazione della dirigenza scolastica. Al riguardo il recente C.C.N.L. prevede che entro il 30 marzo 2000 sarà avviata una apposita sessione negoziale sulla nuova dirigenza scolastica.
Considerati i principi della trasparenza dell'azione amministrativa sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed i rapporti complessi che includono finanziamenti e richieste di finanziamenti intercorrenti tra Amministrazione Scolastica, Organi del CONI, Federazioni Sportive, Enti promozionali, Società sportive, l'incarico di Coordinatore è incompatibile con altre funzioni e cariche, anche non retribuite presso le suddette agenzie ed altre omologhe.

Trasmissione degli atti
Le SS.LL., dopo il termine dei lavori della Commissione ed il conferimento dell'incarico, provvederanno ad una tempestiva trasmissione al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva, di copia del decreto di nomina.

Norme transitorie
Ad evitare, come è già successo, che le procedure di concorso già in atto possano concludersi con l'applicazione di criteri e tabelle superate, con nocumento del principio della buona amministrazione, si invitano i Provveditori agli studi a sospendere i procedimenti non ancora conclusi per rinnovare il necessario bando conformandolo alle nuove disposizioni.


IL MINISTRO

Allegato 1
Tabella dei titoli

Titoli di servizio

1
Servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado punti 2 per anno di servizio (compreso quello in corso)
Max p.20
2
Utilizzazione negli uffici del Provveditorato agli studi o del Ministero della Pubblica / 1 per utilizzazione annuale (compreso quello in corso)punti 0,3 per frazione di utilizzazione superiore a 29 giorni
Max p.4
3
Servizio di Capo di istituto o di collaboratore del Capo di istituto (in aggiunta al punteggio previsto sub.1)
punti 0,5 per anno per il Capo d'istituto
punti 0,5 per anno per il collaboratore
Max p. 5
4
Direttore Tecnico o responsabile delle attività sportive scolastiche (in aggiunta al punteggio previsto sub 1.)punti 0,2 per anno
Titoli relativi ad incarichi o a funzioni
Max p. 2
5
Capo delegazione di rappresentative sportive studentesche nazionali ai campionati I.S.F. componente Commissione tecnica di disciplina sportiva ai Campionati I.S.F.punti
1 per manifestazione
Max p.2
6
Membro di Commissioni nazionali o provinciali costituite dal M.P.I. anche in applicazione del protocollo M.P.I.-C.O.N.I. del 12.3.1997
Nazionali punti 0,3 per anno o frazione di anno
Provinciali punti 0,2 per anno o frazione di anno
Max p.3
7
Membro di Commissioni nazionali, regionali o provinciali costituite per l'organizzazione delle attività sportive
Nazionali o Regionali punti 0,2 per anno o frazione di anno
Provinciali punti 0,1 per anno o frazione di anno
Max p.3
8
Organizzazione di manifestazioni sportive studentesche nazionali, interregionali, regionali, dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi (non cumulabili con il punto 2)punti 0.50 per manifestazione
Max p.4
9
Docente delle attività sportive scolastiche (in aggiunta al punteggio previsto sub 1.)punti 0,5 per anno
Max p.5
10
Presidente o membro di giunta del CONI provinciale o di Federazione sportiva nazionale, regionale, provinciale, di Enti promozionali
punti 0,5 per anno
Max p.1
11
Membro di Commissione di concorso a cattedre e/o abilitante per docenti di educazione fisica
punti 1 per concorso
Max p.2
12
Direttore o docente in corsi di aggiornamento inerenti all'attività motoria fisica e sportiva, l'orientamento la dispersione scolastica, le educazioni varie, le problematiche giovanili organizzati dall'Amministrazione Centrale o periferica del M.P.I., dall'Università o dall'I.R.R.S.A.E.
punti 0,5 per corso
Max p. 4
13
Incarichi di insegnamento o di direzione tecnica presso I.S.E.F. o altra facoltà universitaria punti 0,5 per anno
Max p.2
14
Membro del Consiglio Sc. Distrettuale, Consiglio Scolastico Provinciale, Nazionale della P.I., del Consiglio Direttivo I.R.R.S.A.E.
punti 0,5 per anno
Max p.2
Assistente (esclusi i volontari) presso gli I.S.E.F. o altra facoltà universitaria
punti 0,2 per anno
Max p. 2

Titoli di studio e cultura

15
Diploma I.S.E.F. o Laurea utilizzata come titolo di accesso da parte dei Capi d'Istituto
conseguito fino a punti 104 - p. 6
conseguito fino a punti 108 - p. 8
conseguito fino a punti 110 con lode - p. 10
Max p.10
16
Altre lauree
p.3 per laurea
Max p. 9
17
Titoli di specializzazione o di perfezionamento universitari
della durata di due anni - p. 2 per titolo
della durata di un anno - p. 1 per titolo
Max p. 4
18
Abilitazioni ad insegnamento diverso dall'educazione fisica, idoneità in concorsi a cattedre
punti 0,5 per abilitazioni o idoneità
Max p. 0,5
19

Titoli di qualificazione tecnico-sportiva (allenatore, tecnico, giudice, arbitro, cronometrista) rilasciati dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.:
- a livello provinciale o regionale p. 0,1
- nazionale p. 0,2

Max p. 2
20
Pubblicazioni o prodotti multimediali, software, attestati da idonea certificazione, pertinenti l'attività motoria, l'orientamento, la dispersione scolastica, l'educazione alla salute e le problematiche giovanili
punti da 2 a 3 per ciascuno di essi
Max p. 7
21
Articoli su riviste specializzate pertinenti l'attività motoria, l'educazione alla salute e le problematiche giovanili
punti da 0,5 a 2 per ciascuno di essi
Max p. 6

Allegato 2

Tipologie di compiti


Si riportano, di seguito, alcune tipologie di compiti da affidare ai collaboratori individuati nel settore dell'Educazione Fisica e Sportiva che rivisitano e riformulano quelle indicate dalla C.M del 23.1.1980 n. 22 ("Organizzazione e coordinamento periferico del servizio di Educazione Fisica e Sportiva"):

A - In generale il Coordinatore dell'Educazione Fisica e Sportiva esprime proposte, pareri, consulenze nei riguardi del Provveditore e dell'Amministrazione Centrale in ciò che attiene al coordinamento dei servizi periferici in materia di Educazione Fisica e per le attività di cui al D.P.R. 10.10.1996, n. 567 e il funzionamento delle attività motorie, ludiche, pre-sportive, sportive.

B - Per quanto attiene alle attività curriculari dell'Educazione Fisica il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva cura, per delega del Provveditore, la trattazione delle seguenti materie:

· assistenza tecnico-didattica ai dirigenti scolastici ed agli OO.CC. delle singole scuole;
· collaborazione per l'approntamento del piano annuale di ripartizione e l'assegnazione di fondi per l'espletamento della attività sportiva scolastica alle istituzioni scolastiche della provincia che tiene conto delle proposte presentate alle scuole dell'autonomia da tutte le agenzie esterne;
· consulenza sulle proposte di aggiornamento sia per l'Educazione Fisica e le attività sportive che per le tematiche generali dell'aggiornamento;
· assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento per i docenti di attività motorie e di Educazione Fisica e Sportiva e vigilanza sullo svolgimento dei corsi, in particolare nel caso questi non siano organizzati dall'Amministrazione;
· azione di supporto alla scuola elementare e scuola materna nella programmazione e nella elaborazione, oltreché nell'attuazione, di progetti e di iniziative di educazione motoria;
· coordinamento dei consulenti di educazione fisica eventualmente nominati presso la scuola materna ed elementare;
· monitoraggio relativo allo svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica e delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva;
· consulenza tecnica per quanto riguarda le palestre, campi sportivi ed i campi scuola.

C - Per quanto attiene alle attività scolastiche extracurriculari il Coordinatore per l'Educazione Fisica e Sportiva cura, tra l'altro, in qualità di consulente del Provveditore e di Vice Presidente della Commissione Organizzatrice Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi, la trattazione delle seguenti materie:

· programmazione delle attività e delle manifestazioni sportive scolastiche nell'ambito provinciale dalle scuole elementari fino alle secondarie e vigilanza sul giusto risalto dato al contributo delle autonomie scolastiche e della scuola in generale;
· organizzazione o assistenza all'organizzazione delle attività e delle manifestazioni sportive scolastiche nell'ambito provinciale dalle scuole elementari fino alle secondarie;
· sostegno e assistenza nei rapporti delle scuole con le autorità comunali provinciali e regionali e con le associazioni e le agenzie del territorio in tema di promozione sportiva e di utilizzazione di impianti ed attrezzature sportive;
· collaborazione con gli Uffici scolastici delle altre province finalizzata a programmare ed organizzare manifestazioni sportive scolastiche e del tempo libero nazionali od internazionali;
· consulenza in occasione di adeguamenti e/o revisione di regolamenti tecnici dell'attività sportiva scolastica promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione;
· approntamento del piano annuale di utilizzazione di fondi finalizzati alla realizzazione delle attività sportive scolastiche provinciali;
· coordinamento delle attività proposte dal C.O.N.I provinciale tramite le Federazioni sportive ed il Comitato Nazionale Sport per tutti in relazione alle attività scolastiche, curricolari ed extra curricolari;
· coordinamento delle attività proposte dal C.O.N.I provinciale tramite le Federazioni sportive e il Comitato Nazionale Sport per tutti in materia di aggiornamento;
· attuazione protocollo di intesa MPI-CONI del 12.3.1997 ed eventuali integrazioni in base alle varie situazioni locali;
· rappresentanza del Provveditorato in seno alle commissioni comunali e provinciali per il miglior utilizzo delle strutture sportive scolastiche.


La pagina
- Educazione&Scuola©