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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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C.M. 12 aprile 1991, n. 112, prot. n. 1310/B1

Uso delle infrastrutture sportive scolastiche

1. È stato rilevato, soprattutto da settori del mondo sportivo e delle forze sociali presenti sul territorio, che gli impianti sportivi in dotazione alle scuole risulterebbero spesso sottoutilizzati, in particolare nelle ore libere da impegni scolastici o nei periodi al di fuori del calendario delle lezioni.
Anche se tali denunce risentono in parte di un eccesso di generalizzazione rispetto a peculiari e circoscritte situazioni di "sofferenza" nei rapporti tra le scuole consegnatarie e gli enti locali proprietari, resta tuttavia l'esigenza di una riflessione sull'intera materia anche alla luce delle recenti direttive impartite da questo Ministero con la C.M. n. 184 del 9 luglio 1990 sulle iniziative di collaborazione scuola-extrascuola in tema di attività sportiva.
Tali direttive, finalizzate prevalentemente ad assicurare alla scuola strutture e servizi utili a superare uno stato di diffusa carenza, presuppongono una utilizzazione ottimale di tutte le risorse esistenti sul territorio; e pertanto appaiono incongrui, rispetto al fine indicato, preclusioni o veti che non siano dettati da imprescindibili, oggettive esigenze degli enti proprietari o assegnatari.
1.1. La Legge 4 agosto 1977, n. 517 da una parte e la C.M. n. 184 dall'altra, hanno individuato modalità, procedure e limiti di tale possibile e auspicata collaborazione. Ma le direttive ivi impartite sono destinate a rimanere in larga misura mere raccomandazioni di principio - in una situazione nella quale permane una forte eccedenza
della domanda, sull'offerta di strutture sportive - ove non sia tenuta doverosamente presente l'esigenza di un impegno e di una strategia comune, tesa a coniugare risorse e fabbisogni complessivi nella prospettiva di un uso razionale delle prime e di un soddisfacimento equo dei secondi.
2. Al fine di avviare e definire, da parte degli enti interessati, un progetto concordato di utilizzazione dell'impiantistica sportiva, appare importante il ruolo dei distretti scolastici i quali possono costituire, d'intesa con gli enti locali, il naturale referente e il comprensorio ottimale per un compiuta ricognizione della disponibilità di infrastrutture sul territorio.
Tale ricognizione dovrà approdare alla definizione di una "carta delle risorse", del comprensorio distrettuale suscettibile di apportare significativi vantaggi in una duplice direzione.
a) Promuovere una conoscenza capillare di tutto l'esistente, come premessa di metodo per un uso razionale di esso in relazione ai fabbisogni del territorio dato;
b) Evitare per questa via situazioni di microconflittualità tra enti locali proprietari ed istituzioni scolastiche, ampliando l'area delle opzioni e delle soluzioni possibili e offrendo a tutti gli interlocutori un parametro obiettivo di analisi, di confronto e di riferimento.
2.1. Resta naturalmente ferma in tale quadro, sotto il profilo procedurale, la responsabilità degli enti deputati a decidere ai sensi delle vigente normativa e in particolare dell'art. 12 della Legge n. 517, nel senso che il distretto non è chiamato a prendere decisioni; ma ad offrire un contributo conoscitivo e di proposta a tutti gli enti interessati.
3. La scuola per la propria parte ha il compito di dare un segno esplicito di comprensione delle necessità dei giovani anche non scolarizzati, assolvendo così al ruolo che le è proprio di comunità educante inserita ed integrata nel più vasto tessuto sociale.
3.1. A questo fine, i provveditori agli studi - acquisiti gli elementi conoscitivi e le proposte dei distretti scolastici - procederanno ad una disamina preliminare delle varie situazioni delle infrastrutture sportive scolastiche, in relazione sia ai differenti problemi di gestione che ad esse ineriscono (avuto riguardo ad esempio agli spazi attrezzati e agli impianti all'aperto, rispetto alle palestre coperte ubicate negli edifici scolastici), sia ai diversi momenti temporali di utilizzazione, la cui incidenza assume aspetti peculiari a seconda che essi si collochino nel corso dell'anno scolastico ovvero nel periodo delle vacanze estive.
3.2. Sotto il primo profilo non appare esservi dubbio che la tipologia degli impianti polivalenti al servizio di più scuole e degli impianti sportivi all'aperto, nonché la loro collocazione al di fuori dell'edificio scolastico pongano obiettivamente problemi minori sul piano gestionale e delle necessarie garanzie da richiedere e da assicurare, rispetto agli impianti coperti situati all'interno delle scuole.
3.3. Per questi ultimi infatti l'assenso del Consiglio d'Istituto previsto dall'art. 12 della Legge 517 sopracitata potrà essere dato ad una duplice condizione:
a) che l'uso extra-scolastico degli impianti sia compatibile con l'uso scolastico, comprensivo sia della normale attività curriculare, sia di iniziative extra-curriculari eventualmente deliberate in sede di programmazione educativa;
b) che sotto il profilo della gestione siano garantite ed osservate le condizioni poste dalla C.M. n. 144 del 3 giugno 1978 - avente per oggetto l'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche - e le altre eventuali deliberate dai consigli scolastici provinciali, in relazione alle singole realtà territoriali, per l'uso degli impianti da parte dei terzi concessionari.
3.4. Per gli impianti polivalenti al servizio di più scuole e per gli impianti all'aperto invece - fermo restando il limite derivante dalle priorità dell'uso scolastico, per cui l'utilizzo da parte dell'extra-scuola non può essere che residuale - si pongono evidentemente in modo meno rigoroso e più attenuato le esigenze di garanzia collegate alla gestioni di cui alla lettera b) punto 3.3. proprio per l'ubicazione di detti impianti al di fuori dell'edificio scolastico.
3.5. Per quanto attiene al secondo aspetto di cui al punto 3.1., cioè l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici nei periodi non compresi nel calendario scolastico potranno stipularsi convenzioni tra le SS.LL. e gli enti proprietari, al fine di assecondare nei modi possibili l'uso di detti impianti da parte delle componenti sociali operanti sul territorio. Considerata la delicatezza del periodo estivo, nel quale le singole scuole operano a "ranghi" ridotti, dovranno in ogni caso essere tenute presenti le guarentigie che seguono, anche in conformità di quanto indicato dalla richiamata C.M. n. 144.
a) Vincolo ad usare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione.
b) Definizione delle modalità d'uso e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
c) Realizzazione, da parte degli enti proprietari, di quelle opere e di quegli accorgimenti necessari ad evitare l'accesso da parte di terzi estranei dalla palestra agli altri locali scolastici.
d) Previsione di adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose e contro i rischi di furto di arredi o attrezzature.
e) Assunzione di tutte le spese di funzionamento e manutenzione da parte dell'ente proprietario o del concessionario.
f) Previsione di eventuali compensi ai dipendenti dell'istituto per prestazione "che rese per il concessionario, siano ritenute indispensabili nell'interesse dell'istituto", secondo quanto già previsto per i conservatori di musica, le accademie di belle arti ecc., con C.M. n. 337 dell'11 dicembre 1990 negli allegati relativi all'impostazione del bilancio.
3.6. Va da sé che il potere e le responsabilità dei consigli di circolo e d'istituto - per quanto attiene all'assenso o al diniego del medesimo in ordine alla concessione in uso dell'impianto scolastico da parte dell'ente proprietario - si configurano in modo nettamente diverso, a seconda che l'uso anzidetto ricada nell'anno scolastico o durante la "vacatio" delle lezioni.
In questa seconda ipotesi il potere di denegare l'assenso risulta obiettivamente affievolito perché è venuto meno l'interesse pubblico primario a privilegiare l'uso scolastico dell'impianto; finisce invece per rilevare e divenire preminente l'altro interesse, teso a garantire l'uso sociale dell'impianto da parte del territorio.
A fronte pertanto di una accertata disponibilità del concessionario ad offrire le necessarie garanzie, l'assenso del consiglio di circolo o d'istituto viene, di fatto, a configurare un atto dovuto.
4. Sembra opportuno inoltre sottolineare, relativamente al potere di denegare l'uso degli impianti sportivi scolastici riconosciuto dall'art. 12 della Legge 517 ai consigli d'istituto e di circolo, che tale potere va esercitato con prudenza e solo in assenza delle garanzie sopra enunciate, proprio per il ruolo che la scuola è chiamata a svolgere in favore della più vasta comunità sociale.
In ogni caso - ad evitare situazioni di contenzioso suscettibili di facile strumentalizzazione - la relativa delibera dovrà essere adeguatamente ed esaurientemente motivata in modo da consentire sia un apprezzamento delle ragioni ostative dell'assenso agli interessati, sia una verifica di tali motivazioni ai provveditori agli studi, alla stregua di quanto prescritto dall'art. 26 D.P.R. 416/74, sull'esercizio del potere di vigilanza da parte delle stesse autorità scolastiche provinciali nei confronti degli organi
collegiali.
5. Le SS.LL. nell'informare le istituzioni scolastiche in ordine alle direttive impartite con la presente circolare, vorranno inoltre concertare con gli enti locali interessati iniziative comuni intese a dare risposta nei modi possibili e utili, in relazione alle situazioni di carenza evidenziate, alla domanda di uso di infrastrutture sportive da parte della società civile.


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