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C.M. 25 maggio 1984, n. 160, prot 804/A

Criteri per la liquidazione del compenso spettante ai docenti di educazione fisica impegnati nell'insegnamento complementare per la preparazione dei Giochi della Gioventù e i Campionati Studenteschi

Sono stati avanzati quesiti per conoscere se:
1) le ore di insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva, fino al limite di sei ore settimanali, di cui alla C.M. n. 304 dell'8 novembre 1983 possono essere retribuite prescindendo dal completamento dell'orario d'obbligo, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 88 del D.P.R. n. 417/74;
2) dette ore possono essere liquidate con la maggiorazione del 20% prevista dalla C.M. n. 360 del 23 dicembre 1983.
In proposito si precisa quanto appresso:
- i docenti di educazione fisica di ruolo o non licenziabili che prestano la loro opera con orario di servizio inferiore alle 18 ore sono tenuti al completamento d'orario anche utilizzando le ore di insegnamento complementare per le attività connesse con i Giochi della Gioventù ed i Campionati Studenteschi in ottemperanza a quanto disposto con la C.M. n. 304 dell'8 novembre 1983;
- i medesimi docenti con orario di servizio di 18 ore sono retribuiti per le ore di insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva in ragione di 1/78 dello stipendio mensile (senza indennità integrativa speciale) per ogni ora di lezione effettivamente resa. Detto insegnamento complementare, per le finalità che si propone, potrà essere reso anche nei giorni festivi e durante i periodi di chiusura delle scuole. Le ore in questione se effettivamente rese, vanno comunque retribuite a prescindere dal fatto che per assenza giustificata il docente non abbia prestato servizio per uno o più giorni della settimana.


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