Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

C.M. 25 settembre 1986, n. 258, prot. 2581/B

Attività sportiva scolastica nell'anno 1986-87

Per l'anno scolastico 1986-87 si richiamano le linee programmatiche, gli obiettivi e le finalità dell'attività sportiva scolastica enunciati nella circolare n. 274 del 3 ottobre 1985.
L'esperienza intercorsa ha suggerito gli adeguamenti che seguono sia al progetto tecnico, sia alla formula di partecipazione dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi:

A - Progetto tecnico
1) - Il progetto tecnico è stato aggiornato come documento programmatico unitario comprensivo delle attività istituzionali di maggior momento, cioè i Giochi ed i Campionati; esso assume inoltre validità pluriennale per consentire l'acquisizione di utili esperienze riferite a più lungo arco di tempo;
2) - l'impegno organizzativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero è riferito alle discipline cui ai punti 2.1 e 2.2 del Progetto Tecnico;
3) - l'organizzazione delle manifestazioni riguardanti le altre discipline (punti 2.5.1 e 2.5.2) compete al C.O.N.I. e alle Federazioni sportive interessate, con l'impegno, da parte della Scuola, di assecondarle ove possibile;
4) - le commissioni organizzatrici precedentemente distinte per i Giochi e per i Campionati, sono state unificate per motivi di funzionalità operativa e gestionale ed incentrate sulle rappresentanze degli enti che hanno le maggiori responsabilità di promozione ed organizzazione: il Ministero, il C.O.N.I. e l'Ente locale.

B - Giochi della gioventù

1) - Sulla base dell'esigenza avvertita negli anni decorsi, di rimarcare maggiormente le finalità promozionali proprie dell'istituzione-Scuola e coerentemente ad un criterio di continuità tra le iniziative programmate nella scuola media, rispetto a quelle della scuola secondaria superiore, è stata definita un'area di rilevante impegno scolastico nelle seguenti discipline: atletica leggera, calcio, ginnastica, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo e sci.
2) - Viene mantenuta la partecipazione oltre che della Scuola, anche di istituzioni diverse, nelle discipline di cui ai punti 2.5.1 e 2.5.2 del progetto tecnico.
3) - Per quel che riguarda le attività motorie nella scuola elementare, si confermano integralmente le disposizioni di cui al punto 4), lettera A della C.M. 274/1985.

C - Campionati studenteschi
1) - Per realizzare un più organico collegamento tra l'attività sportiva scolastica nazionale e quella internazionale promossa dalla I.S.F. (Federazione internazionale dello sport scolastico) è stato previsto il limite dei 18 anni. Resta naturalmente ferma l'esclusione di qualsiasi limite di età per l'attività interna di istituto.
2) - Per esigenze tecnico-organizzative e nell'intento di garantire una più ampia promozione anche in ambito regionale è stata istituita per l'atletica leggera, una fase corrispondente.
3) - Per quanto attiene alle discipline di squadra viene mantenuta, considerati i positivi riscontri e l'interesse suscitato, la fase interregionale da svolgersi in più concentramenti nelle sedi e con le modalità che saranno stabilite d'intesa tra gli organi centrali del Ministero e del C.O.N.I.

D - Altre attività sportive promozionali

Sull'argomento si richiama integralmente il punto C) della succitata C.M. 274/1985 e si fa altresì riferimento alle innovazioni nel campo dell'educazione motoria contenute nei nuovi programmi didattici per la scuola primaria (D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104), affinché le eventuali iniziative adottate nella scuola elementare siano orientate nella prospettiva della prossima entrata in vigore dei nuovi programmi".

E - Disposizioni comuni

1 - Organizzazione delle attività sportive nella scuola
Valgono anche per l'anno scolastico 1986-87 i punti fondamentali delle direttive impartite a questo proposito negli anni decorsi ed in particolare l'esigenza di prevedere una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di ciascuna Scuola o Istituto, anche in una prospettiva sperimentale, in vista della definizione da parte del legislatore dei futuri assetti dell'associazionismo scolastico.
Appare opportuno che tale struttura trovi un unico referente in un direttore tecnico sportivo o comunque in un docente responsabile con funzioni di iniziativa e coordinamento delle attività programmate e conseguente esonero totale o parziale dalla pratica sportiva.
L'incarico va ovviamente conferito, in base al prudente apprezzamento del Capo d'Istituto, solo ove le dimensioni dell'attività ed il numero degli alunni e degli insegnanti impegnati lo giustifichino sul piano della funzionalità operativa.
In determinate fattispecie organizzative potrà esser valutata l'opportunità di conferire al direttore tecnico anche ore di insegnamento nelle attività complementari, fermo restando ovviamente il limite delle sei ore settimanali.
2 - Svolgimento di ore di insegnamento complementare Anche per l'anno scolastico 1986-87 i professori di educazione fisica impegnati sia nelle attività connesse con i Giochi della Gioventù, sia in quelle relative ai Campionati Studenteschi nella scuola secondaria superiore, sono autorizzati a svolgere insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva fino al limite di 6 ore settimanali. Analoga autorizzazione vale per gli insegnanti di educazione fisica impegnati nelle direzioni didattiche.
Per quanto riguarda le attività che si svolgono nei mesi estivi, questo Ministero, in attesa di una più organica definizione e programmazione delle stesse oltre che di un quadro ricognitivo più aggiornato sull'effettivo coinvolgimento di alunni e docenti, diramerà tempestive istruzioni in merito.
Negli altri casi restano fermi i consueti limiti di 2 ore nella scuola media e 4 nella scuola secondaria superiore, fatte salve nella scuola media le possibilità contemplate dalla Legge n. 517 del 4 agosto 1977.
E' essenziale comunque un rigoroso accertamento sullo svolgimento effettivo di tale insegnamento. A tal fine i capi di istituto dovranno impiantare un registro nel quale saranno indicati: i nomi dei professori autorizzati allo svolgimento dell'insegnamento complementare; la determinazione del numero di ore settimanali; i giorni della settimana (e l'eventuale località diversa dalla scuola) stabiliti per tale insegnamento; i nomi degli alunni ai quali l'insegnamento stesso è impartito.
Si sottolinea a tale proposito che non sarebbe giustificata, sia sotto il profilo dell'opportunità, in quanto in contraddizione patente rispetto alle finalità della programmazione educativa, sia sotto quello dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica, una autorizzazione ai docenti a svolgere le anzidette attività qualora il numero degli alunni che intendano parteciparvi sia particolarmente esiguo.
Il registro di cui sopra costituirà documento di riferimento negli accertamenti che il Ministero si riserva di svolgere, nonché in quelli che vorranno disporre direttamente i Provveditori agli studi, anche facendo ricorso all'art. 119 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 e alla circolare n. 22 prot. 117/A del 23 gennaio 1980, riguardante le funzioni dei coordinatori.
Al fine, inoltre, di consentire il sollecito avvio delle attività di preparazione degli alunni, i Presidi, quali presidenti della giunta del consiglio d'istituto, possono autorizzare lo svolgimento di ore complementari di avviamento alla pratica sportiva dall'inizio dell'anno scolastico, fatte salve le decisioni del consiglio d'istituto per quanto attiene alla partecipazione dell'istituto medesimo a manifestazioni sportive.
3 - Ore soprannumerarie ai coordinatori e ad altri insegnanti distaccati nei servizi periferici
Si autorizzano le SS.VV. ad attribuire, anche per il corrente anno scolastico, il compenso previsto per prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo agli insegnanti di educazione fisica addetti ai servizi periferici della materia.
Tale trattamento, che, com'è noto, non può superare il limite di 6 ore settimanali, per la durata di undici mensilità annuali, è esteso a favore del suindicato personale in considerazione del maggior impegno ad esso richiesto per l'organizzazione delle manifestazioni sportive interscolastiche, comunali, provinciali, regionali e nazionali.
4 - Utilizzazione insegnanti soprannumerari
I Provveditori agli Studi, d'intesa con i presidi interessati, valuteranno le possibilità e le modalità di utilizzazione degli insegnanti che si trovano in posizione di soprannumero sia per i compiti di organizzazione delle manifestazioni, sia per la partecipazione degli alunni.
Resta inoltre confermato che i docenti di educazione fisica, eventualmente segnalati dalle competenti commissioni organizzatrici per svolgere compiti di giuria ed arbitraggio nelle manifestazioni dei Giochi (per le discipline di cui ai punti 2.1 e 2.2 del Progetto Tecnico) e dei Campionati, possono essere dispensati dal provveditore agli studi, per il giorno o i giorni di effettivo impegno, dal servizio di insegnamento.
5 - Assistenza sanitaria
Per tutti i partecipanti ai Giochi e ai Campionati Studenteschi è prescritto l'accertamento della idoneità generica all'attività sportiva a norma del D.M. 28 febbraio 1983. Detta idoneità, ai sensi di legge, potrà essere certificata dal personale delle strutture pubbliche convenzionate (ufficiali sanitari, medici condotti, medici scolastici, medici di fiducia segnalati dalle U.S.L. e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana).
Tutti i partecipanti alle finali nazionali sia dei Giochi della Gioventù sia dei Campionati Studenteschi dovranno, invece, sottoporsi alla visita medica prescritta dal D.M. 18 febbraio 1982, pubblicato sulla G.U. del 5 marzo 1982, n. 63.
A partire dalle fasi comunali e distrettuali, le commissioni organizzatrici avranno cura di adottare le più opportune misure ed intese con l'ente locale perché nelle manifestazioni relative sia approntata una tempestiva assistenza da parte delle strutture sanitarie esistenti nel territorio.
6 - Assicurazione
Anche per l'anno scolastico 1986-87 tutti i partecipanti ai Giochi ed ai Campionati Studenteschi, compresi gli insegnanti, sono assicurati gratuitamente dal CONI e dalle Federazioni interessate.
L'assicurazione copre pure i rischi derivanti da responsabilità civile nella quale possono incorrere gli insegnanti e gli organizzatori, sia nel corso della preparazione dei giovani, sia nel corso delle gare (nei riguardi degli alunni preparati dalla scuola, l'assicurazione è estesa anche alla preparazione che si attua durante le ore di lezione di educazione fisica).
L'assicurazione di cui al punto precedente è prevista per tutte le attività che si svolgono nell'ambito dei circoli didattici e delle scuole secondarie. Gli alunni e gli insegnanti sono assicurati mediante l'invio di appositi elenchi firmati dal direttore didattico o dal Preside alla commissione provinciale.
7 - Finanziamento dell'attività sportiva scolastica
L'autonomia della Scuola in materia di attività sportiva scolastica non può che fondarsi sull'autonomo finanziamento delle attività programmate.
In tal senso si sottolinea l'esigenza che le iniziative relative trovino la loro normale fonte di finanziamento nei fondi dei bilanci deliberati dal Consiglio di Circolo e d'Istituto. Ai fini suindicati, soprattutto nelle scuole secondarie superiori potranno essere richieste modifiche contribuzioni volontarie agli alunni; che saranno gestite secondo le vigenti norme di contabilità, in analogia a quanto suggerito al punto 3.2 della circolare n. 214 del 13 luglio 1982, avente per oggetto indicazioni in materia di "visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive".
Come per gli anni decorsi, eventuali integrazioni saranno disposte da questo Ministero sul Cap. 3052, su proposta dei Provveditori agli Studi, per sopperire alle maggiori spese che le Scuole dovessero sostenere per la partecipazione a manifestazioni interscolastiche ed extrascolastiche indette da autorità scolastiche o da enti locali.
Altri finanziamenti potranno essere disposti in favore dei Provveditori agli Studi per iniziative organizzate a livello provinciale ed interprovinciale.
In base alle intese intercorse il CONI provvederà ad erogare contributi ai propri delegati periferici diversificati rispettivamente per i Giochi della Gioventù per i Campionati Studenteschi.
Successive specifiche istruzioni in tal senso, saranno impartite d'intesa con lo stesso CONI.
In relazione a quanto sopra, i Provveditori agli studi vorranno predisporre e inviare al Ministero, entro e non oltre il 20 dicembre p.v. un piano organizzativo e finanziario distintamente articolato per le attività a livello d'istituto e per quelle a livello provinciale.
Non essendo ancora noti in forma certa gli stanziamenti di cui si potrà disporre nell'anno 1987, i Provveditori vorranno prudenzialmente contenere le previsioni nel limite delle disponibilità avute nel 1986, unendo eventualmente un programma aggiuntivo per l'ipotesi che le disponibilità possano essere maggiori
8 - Norme di comportamento
Si richiama infine la particolare attenzione delle SS.VV. dei Capi di Istituto e dei docenti affinché gli alunni siano opportunamente preparati al confronto sportivo non solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello più propriamente educativo. Alla luce di recenti negative esperienze nelle manifestazioni sportive scolastiche, le SS.VV. vorranno prendere gli opportuni contatti con i Capi di Istituto perché nell'ambito delle loro specifiche responsabilità impartiscano ai docenti direttive precise perché svolgano con impegno continuativo il ruolo che è loro di educatori, sensibilizzando gli studenti loro affidati ad un comportamento ineccepibile sia in campo, che fuori.
E' inoltre opportuno richiamare l'attenzione degli stessi insegnanti sul fatto che in ogni fase delle manifestazioni cui partecipino, essi sono da considerare a tutti gli effetti in servizio, con le responsabilità conseguenti sia civili che disciplinari.
Per tutto quanto non previsto nella presente circolare sotto il profilo tecnico-organizzativo e gestionale, si rinvia al progetto tecnico ed ai regolamenti dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi che sono in corso di stampa e che verranno inviati quanto prima.


La pagina
- Educazione&Scuola©