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C.M. 17 novembre 1979, n. 282, prot. n. 8231

Scheda personale dell'alunno della scuola media. Anno scolastico 1979-80

L'istituto Poligrafico dello Stato ha ultimato la spedizione, presso i Provveditorati agli Studi, dei modelli della scheda personale dell'alunno e dell'attestato, previsti dall'art. 9 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nel numero di copie corrispondente a quello complessivo, nelle varie province, degli alunni delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute.
Mentre si raccomanda vivamente alle SS.LL. di curare che la distribuzione di tutti i modelli alle singole scuole avvenga con la massima tempestività, si forniscono qui di seguito talune essenziali indicazioni, intese a facilitare la compilazione, da parte dei docenti interessati, dei modelli medesimi.

1. Scheda personale dell'alunno
Il modello di scheda personale dell'alunno delle scuole medie per l'anno 1979-80 è identico a quello dello scorso anno.
Si ritiene opportuno rammentare il valore meramente strumentale della scheda rispetto al complesso delle innovazioni didattico-educativo introdotte nel sistema valutativo della citata legge n. 517, innovazioni che mirano a considerare il momento della valutazione pienamente inserito nel processo educativo, come occasione di verifica della programmazione educativa e didattica, finalizzata all'individualizzazione dell'insegnamento.
Per quanto concerne la compilazione delle singole parti del modello di scheda, si richiamano le disposizioni al riguardo impartite con Circolare n. 252 del 18 ottobre 1978 (si veda, in particolare, il paragrafo 2).
Le informazioni alle famiglie avverranno, come lo scorso anno, con la consegna ad uno dei genitori (o a chi ne fa le veci) di una copia della scheda medesima che, a tal fine, è stampata in duplice esemplare.

2. Attestato finale
Il modello di attestato finale subisce, rispetto al modello in uso lo scorso anno scolastico, le seguenti modifiche:
a) indicazione, nel frontespizio, della lingua straniera studiata dall'alunno;
b) indicazione, sul "retro" del documento, dei giudizi riportati dall'alunno che ha superato l'esame di licenza media.
Con tali modifiche il nuovo modello di attestato viene ad assolvere, oltre le funzioni che furono proprie del libretto scolastico, quelle di certificazione ai fini delle iscrizioni ai corsi di studi secondari superiori, in attesa del rilascio del diploma originale.
Restano ovviamente ferme le disposizioni concernenti il rilascio del diploma di licenza media a seguito dei risultati del relativo esame di stato.

3. Registro personale del docente
Si rinnova la raccomandazione, formulata lo scorso anno, perché le annotazioni che ogni docente è tenuto a compiere sul proprio registro personale - per il quale, com'è noto, non esiste un modello ufficiale ed uniforme - tengano conto del nuovo sistema di valutazione e del nuovo modello di scheda.
Le osservazioni sistematiche, così annotate, sul processo di apprendimento dell'alunno e sul livello di maturazione raggiunto nelle singole discipline dovranno consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione dei giudizi trimestrali.
Con l'occasione si rammenta che la divisione delI'anno in trimestri è esplicitamente richiesta dall'art. 9 della citata Legge n 517, come del resto ribadito con Circolare n. 187 del 21 luglio 1979 con la quale si trasmetteva il decreto ministeriale sul calendario scolastico.
Si confida nel responsabile impegno di tutti i docenti per una rinnovata interpretazione professionale del modello di scheda, anche ai fini d'una immediata comprensione da parte delle famiglie, per le quali un giudizio completo e coerente nella sostanza e piano nella formulazione, costituisce un valido strumento per il proficuo dialogo con la scuola.


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