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C.M. 10 ottobre 1963, n. 321

Accompagnamento degli alunni in palestra

L'organizzazione della vigilanza durante lo spostamento delle classi, o delle squadre, per la frequenza delle lezioni di educazione fisica dà spesso luogo ad inconvenienti e contrasti per l'incertezza, derivante dalla mancanza di disposizioni uniformi, circa la pertinenza dell'obbligo di accompagnare gli alunni dalle aule in palestra e viceversa.
In particolare, si dubita se tale incombenza rientri negli obblighi di servizio degli insegnanti della materia, ovvero nelle mansioni proprie del personale ausiliario e, specialmente, dei bidelli addetti ai servizi di educazione fisica nelle scuole che, in base alle vigenti disposizioni, ne sono fornite.
Molti regolamenti interni d'istituto attribuiscono il compito di cui trattasi agli insegnanti, in applicazione dell'art. 99 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, che demanda appunto a detti regolamenti la determinazione delle "modalità della vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, l'uscita e gli intervalli fra le lezioni."
Tale criterio risulta anche coerente con la disposizione dell'art. 39 dello stesso decreto, che affida ai professori "l'assistenza all'ingresso e all'uscita dei propri alunni" e con le analoghe determinazioni adottate per gli spostamenti richiesti dall'insegnamento delle altre discipline, dalle aule ai gabinetti o ai laboratori.
Tuttavia, in molti casi, specie quando la palestra è ubicata fuori dell'edificio, l'assolvimento da parte dell'insegnante di educazione fisica del compito di accompagnare le squadre che si avvicendano in palestra, talora senza soluzione di continuità d'orario, si rivela arduo, se non impossibile, e si riflette comunque negativamente sull'efficacia delle esercitazioni riducendone notevolmente la durata.

D'altra parte, il criterio opposto, di sollevare gli insegnanti dall'anzidetto compito, affidandolo al personale ausiliario, pur potendo trovare applicazione in determinate circostanze, non sembra suscettibile di generalizzazione, per la difficoltà di assicurare il mantenimento della disciplina, specie quando le squadre debbano spostarsi fuori dell'edificio e rientrarvi successivamente.
Ciò stante, e data l'estrema varietà di situazioni che presentano le diverse scuole, in relazione alla struttura degli edifici e alla dislocazione delle palestre, è evidente che la materia non si presta a una regolamentazione generale e uniforme.
Conseguentemente, la determinazione delle modalità di svolgimento del servizio è rimessa ai regolamenti interni e, in mancanza, all'apprezzamento del capo di istituto. Resta inteso che ove i presidi ritengano di affidare l'incombenza di cui trattasi agli insegnanti di educazione fisica, questi sono tenuti ad assolverla.


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