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C.M. 8 aprile 1983, n. 93

Obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale degli infortunati sulle denunce di infortunio da inviare all'INAIL - Art. 16, commi 4 e 5 - della Legge 10 maggio 1982, n. 251

Questo Ministero, con C.M. n. 15, prot. n. 2069/25/FL, del 15 gennaio 1983, ha diramato il fonogramma della Direzione Generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro n. 500/A/I del 22 dicembre 1982, riguardante l'obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale degli infortunati sulle denunce di infortunio da inviare alle sedi provinciali dell'INAIL.
Poiché a norma dell'art. 4, n. 5, del T.U. concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, tra i soggetti compresi nella predetta assicurazione rientrano anche gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o che svolgano esercitazioni di lavoro, sono stati qui rivolti quesiti al fine di conoscere se nell'ipotesi in cui l'infortunato sia un alunno minorenne sprovvisto del numero di codice fiscale sia consentito omettere l'indicazione di tale numero nella menzionata denuncia di infortunio.
Sulla questione lo scrivente ha interpellato la citata Direzione Generale dell'INAIL, la quale, con l'unito foglio n. 5.0.0./A/I del 21 marzo 1983, ha fornito i necessari chiarimenti in merito.
Si pregano le SS.VV. di riprodurre la presente ed il citato foglio dell'INAIL e di trasmetterli ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti.
In riferimento alla questione prospettata con la nota a margine - premesso che il codice fiscale è attribuito a tutti i cittadini indipendentemente dall'età e quindi anche i minori che ne facciano richiesta - si fa presente che, comunque, l'omessa indicazione di detto codice sulle denunce di infortunio relative agli studenti non da luogo all'applicazione della sanzione prevista dalla legge in oggetto.
Essendo infatti la norma in parola riferita chiaramente ai datori di lavoro e mancando tale configurazione giuridica nei riguardi degli istituti di istruzione tenuti alla denuncia degli eventi occorsi agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, si è ritenuto che, ferma restando l'opportunità che il codice fiscale venga indicato per i fini procedurali ed organizzativi dell'istituto scrivente, non sia da attribuire ai predetti istituti l'obbligo di che trattasi con l'applicazione della conseguente previsione sanzionatoria.


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