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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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D.M. 2 febbraio 1996 (Ministero dei trasporti e della navigazione)

Disposizioni in materia di trasporto scolastico

Visto i decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, articoli 42 e seguenti;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto l'art. 83 del nuovo codice della strada ( decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che disciplina l'immatricolazione l' uso proprio degli autobus e dei veicoli per il trasporto specifico di persone;
Tenuto conto delle esigenze prospettate da più comuni in merito alla realizzazione di servizi sociali in generale e del trasporto scolastico in particolare;
Preso atto delle attribuzioni riservate in materia ai comuni e della opportunità che i medesimi realizzano i propri servizi a beneficio della collettività senza precostituire i limiti o vincoli ingiustificati;

Decreta:

Art. 1
Scuolabus e miniscuolabus. Immatricolazione
in uso proprio da parte dei comuni

1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, da limitare all'ambito del territorio comunale può essere effettuato dai comuni con scuolabus o miniscuolabus immatricolati in uso proprio, a nome dei comuni stessi, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà dì compera (leasing).

2 Gli scuolabus o i miniscuolabus che devono rispondere alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977, e successivamente modificazioni ed integrazioni possono essere utilizzati, oltre c

 


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