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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Comunicazione IEFS 25 novembre 1998, prot. n. 4285/A1

Oggetto: Nuovi Esami di Stato: risposte a quesiti

Sono pervenuti a questo Ufficio quesiti e richieste di chiarimento relativi all'esame di Stato (L.425/1997 e Regolamento - D.P.R. 23.7.1998) ed in particolare:

  1. se l'educazione fisica può essere oggetto della 3^ prova;
  2. se l'educazione fisica può essere oggetto del colloquio pluridisciplinare;
  3. se il docente di educazione fisica può essere nominato Presidente della Commissione di esame;
  4. se il docente di educazione fisica può far parte della Commissione di esame;
  5. se i crediti formativi possono essere presi in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico;
  6. se il voto di educazione fisica deve essere preso in considerazione per la determinazione della media e, quindi, per l'attribuzione del credito scolastico.

Al fine di rispondere compiutamente ai quesiti, si ritiene indispensabile un rapido richiamo di alcuni punti della precitata normativa

L. 425 del 10.12.1997

  • Art. 2, 5° comma (abbreviazione corso di studi), dove è previsto la possibilità di una abbreviazione degli studi per gli alunni".....che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica): nella fattispecie ciò significa che il principio della valutazione non si applica solo alla classe quinta ma alle tre classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, a tutte le materie ed a tutti gli alunni in quanto anche quelli esonerati devono essere valutati, per quanto previsto dalla C.M. 216 del 17.7.1987.
  • Art. 3, 1° comma (prove scritte) dove è previsto che "...la terza a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso": come peraltro chiaramente espresso nell'art. 1 del D.M. 357/1998.
  • Art. 3, 3° comma (colloquio) dove è previsto che "Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi ed al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso": come ribadito nel D.M. 358/1998, per ciò che concerne la suddivisione di tutte le materie in aree disciplinari, sia per la correzione degli elaborati che per lo svolgimento del colloquio: "Considerato che l'educazione fisica per finalità, obiettivi e contenuti specifici può trovare collocazione sia nell'area umanistica che in quella scientifico-tecnologica, si rimette all'autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, l'assegnazione della stessa all'una o all'altra delle aree succitate".
  • Art. 4, 2° comma, (Presidente), dove è previsto che il Presidente della Commissione di esame può essere scelto "tra i docenti della scuola secondaria superiore".
  • Art. 4, 2° comma, (commissione di esame), dove è previsto che i membri esterni sono nominati "tra i docenti della scuola secondaria superiore".
  • Art. 5, 1° comma: "Il Consiglio di classe attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico.

    D.P.R. 323 del 23.7.1998

  • Art. 2, 2° comma (abbreviazione corso di studi, dove è previsto che "Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica"; la normativa relativa agli esoneri, già richiamata, è rappresentata dalla C.M. 216 del 17.7.1987.
  • Art. 3, 7° comma (candidati esterni), dove è previsto che i candidati esterni sostengono l'esame preliminare "davanti al consiglio di classe dell'istituto statale collegato alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato".
  • Art. 4, 4° comma (prove scritte) dove è previsto che "...la terza a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare ... omissis ... la capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso": concetto, come detto, chiaramente espresso nell'art. 1 del precitato D.M. 357/1998.
  • Art. 4, 5° comma (colloquio) dove è previsto che "Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi ed al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso".
  • Art. 5, 7° comma (colloquio), dove è previsto che "Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato".
  • Art. 9, 4° comma, (Presidente), dove è previsto che il Presidente della Commissione di esame può essere scelto "tra i docenti della scuola secondaria superiore".
  • Art. 9, 5° comma, (commissione di esame), dove è previsto che i membri esterni sono nominati "tra i docenti della scuola secondaria superiore"; e che i membri interni "sono designati ... tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio di classe".
  • Art. 11, 1° comma (credito scolastico), dove è prevista l'assegnazione di "un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico".
  • Art. 11, 2° comma (credito scolastico), dove è previsto che il credito scolastico comprende "eventuali crediti formativi" e che "è attribuito sulla base dell'allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima".
  • Art. 12, 1° comma (credito formativo), dove è previsto che "il Ministro individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto"; tale individuazione è stata fatta con D. M. 452 del 12.11.1998, ove è previsto che "le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi ... sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza ... in ambiti ... legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare ... omissis ... allo sport".
  • Tabella A, nota (crediti scolastici), dov'è previsto che M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno.

E' appena il caso di ricordare che l'esame di stato, per effetto della precitata normativa, di quella successivamente emanata e di quella in corso di emanazione, ha subito profonde modifiche rispetto all'esame di maturità; tra esse non può non evidenziarsi la pari dignità formativa e la valenza culturale di tutte le materie che costituiscono il curricolo delle diverse tipologie di istruzione secondaria di secondo grado.

Per questo motivo ed in relazione alla normativa richiamata, ne deriva la conseguenza di una risposta positiva ai quesiti ed alle richieste di chiarimento pervenuti all'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva di questo Ministero, nel senso che:

  • l'educazione fisica può essere oggetto della 3^ prova scritta e del colloquio pluridisciplinare;
  • il docente di educazione fisica può essere nominato Presidente o componente della commissione per l'esame di stato, sia in qualità di membro esterno che interno;
  • che i crediti formativi sportivi possono essere presi in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico;
  • che il voto di educazione fisica deve essere preso in considerazione per la determinazione della media al fine dell'attribuzione del credito scolastico.

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