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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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O.M. 21 luglio 1983

Formazione delle classi per l'anno scolastico 1983/84

Premesso
L'art. 13 del D.L. 11 luglio 1983, n. 317, non consente alcun incremento, per l'anno scolastico 1983/84, del numero delle classi funzionanti all'inizio del corrente anno scolastico.
La disposizione citata, altresì, è inserita in un contesto normativo rivolto a limitare la spesa pubblica. Essa, pertanto, vieta implicitamente qualsiasi provvedimento che possa comportare aumenti di spesa non strettamente indispensabili e, anzi, impone l'onere di accertare rigorosamente l'effettiva incomprimibilità degli impegni finanziari derivanti dalle classi da costituire, anche se il loro numero complessivo fosse inferiore al limite massimo sopraindicato.
L'allegata Ordinanza Ministeriale, che è diramata di intesa con il Ministero del Tesoro, com'è prescritto dal II comma del citato art. 13, è diretta a realizzare le finalità sopra esposte e, conseguentemente deve essere interpretata ed applicata in conformità
ad esse.
Le disposizioni che seguono, quindi, nell'indicare i criteri per la formazione delle classi degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria per il prossimo anno scolastico, tendono all'obiettivo di complessivo contenimento, posto dal D.L. citato, nella massima misura compatibile con l'esigenza di garantire l'efficacia dell'attività didattica, in relazione alle specificità dei vari gradi di scuole.
Per la scuola materna statale, ci si è limitati a richiamare il disposto dello stesso D.L., che consente l'istituzione di nuove sezioni nelle aree di maggiore necessità, entro il limite dei posti della dotazione organica aggiuntiva coperti per effetto del concorso
indetto ai sensi dell'art. 20 della Legge 20 maggio 1982, n. 270.
Nelle scuole di istruzione elementare, in particolare, la formazione di classi oltre quelle previste ai sensi della C.M. 12 dicembre 1982, n. 410, ma nel limite del numero di quelle complessivamente funzionanti nel corrente anno scolastico, non può
essere consentita se non quando i relativi posti possono essere coperti con l'utilizzazione di docenti di ruolo dell'organico magistrale della provincia.
Per l'istruzione secondaria di primo grado, si dovrà tendere a raggiungere la coincidenza tra organico previsionale e situazione di fatto; è consentito, però, ai Provveditori agli Studi di autorizzare la formazione di ulteriori classi, rispetto all'organico previsionale, qualora le effettive esigenze lo rendano necessario e purché non sia in alcun caso superato il limite numerico complessivo delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico.
In relazione agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, lo strumento più efficace, per la realizzazione degli obiettivi indicati, è stato individuato nella massima possibile aderenza tra l'organico di fatto, determinabile all'inizio del prossimo anno scolastico, e l'organico previsionale, costituito ai sensi dell'art. 5 della Legge 9 agosto 1978, n. 463, e l'art. 12 della Legge 20 maggio 1982, n. 270.
Tale soluzione, peraltro, non soltanto vuole ottemperare a quanto prescritto dall'art. 13 del D.L. dell'11 luglio corrente, ma tende anche ad assicurare una maggiore stabilità dell'organico, nonché del personale che su questo insiste.
Le eventuali variazioni necessarie, pertanto, comprese quelle derivanti da suddivisione di istituti pletorici, sostituzione di sezioni di specializzazione e di qualifica professionale, iniziative di sperimentazione e ogni altra ipotesi conseguente a provvedimenti adottati successivamente alla definizione dell'organico previsionale, potranno essere disposte dai Provveditori agli Studi soltanto qualora ad esse corrisponda una riduzione non inferiore delle classi previste nell'organico di diritto delle scuole della provincia (per i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché per le scuole medie annesse agli stessi istituti ed ai conservatori di musica è, in tutti i casi rimessa a questo Ministero l'approvazione delle proposte di formazione delle classi, in considerazione delle peculiari esigenze funzionali di tali istituzioni).
Qualora invece non sia possibile compensare la costituzione di nuove classi con il venir meno del funzionamento di altre previste e purché ne sia accertata l'effettiva necessità, in relazione all'impossibilità di superare, per indisponibilità di aule e laboratori sufficienti, il limite del numero massimo di alunni per classe previsto dalle vigenti disposizioni, la loro formazione dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Ministero, entro i limiti prescritti dello stesso art. 13 già citato e secondo la procedura indicata all'art. 6 dell'Ordinanza.
Si raccomanda, però, in via prioritaria, per la formazione delle classi prime e delle classi iniziali di cicli conclusivi dei corsi di studio (corsi liceali, triennio dei licei scientifici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici commerciali e per geometri, per il turismo e per periti aziendali, sezioni di specializzazioni degli istituti agrari, aeronautici, femminili, industriali e nautici, corsi sperimentali per il conseguimento della maturità negli istituti professionali), l'opportunità di confermare le classi previste nell'organico di diritto anche quando il numero degli alunni comporti il superamento del limite di 30 unità previsto dal D.L. 6 settembre 1972, convertito nella Legge 1 novembre 1972, n. 625, sempreché le dimensioni delle aule e le attrezzature scientifiche e didattiche presenti nei laboratori lo consentano, al fine di porre le condizioni, in prospettiva, per poter garantire il rispetto delle esigenze di continuità didattica nelle classi intermedie successive.
Si fa presente, peraltro, con l'occasione, che il disposto del D.L sopra richiamato non consente provvedimenti istitutivi di nuovi istituti, sezioni staccate o sedi coordinate, indirizzi di specializzazione o sezioni di qualifica professionale, in tutti i casi nei quali costituiscano espansione del sistema di istituzioni scolastiche esistenti.
Possono, quindi, essere prese in considerazione soltanto proposte di divisione di istituti di eccezionali dimensioni, e sostituzione di indirizzi di specializzazione a sezioni di qualifica ad altri preesistenti.
Potranno, infine, essere presi in considerazione progetti di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, nei limiti in cui non comportino aumento del numero delle classi funzionanti ed a condizione che sussista un numero di alunni non inferiore a quello previsto per autorizzare il funzionamento di classi normali e il numero dei docenti previsto per attuare gli stessi progetti sia analogo a quello corrispondente alle esigenze delle ordinarie classi curricolari.
Art. 1.- Numero delle classi - Per l'anno scolastico 1983/84, nella costituzione delle sezioni e classi funzionanti nelle scuole materne e statali e negli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, i Provveditori agli Studi sono autorizzati a derogare ai limiti massimi e minimi del numero di alunni e bambini per classe e sezioni previsti dalle vigenti disposizioni, nei casi ed alle condizioni indicate nei successivi articoli.
In nessun caso dovrà essere consentita la formazione di un numero di classi complessivamente superiore a quello delle classi funzionanti nel corrente anno scolastico nell'ambito provinciale, per le scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado, e nell'intero territorio nazionale, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
Per le scuole materne statali è invece consentito, nelle aree territoriali con maggiori necessità, l'istituzione di sezioni oltre quelle funzionanti nel corrente anno scolastico, entro il limite dei posti della dotazione organica aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'art. 20 della Legge 20 maggio 1982, n. 270.
I Provveditori agli Studi, dovranno altresì assicurare, nella massima misura possibile, la corrispondenza tra le classi previste nell'organico previsionale, determinato ai sensi della C.M. 14 dicembre 1982, n. 410 e delle OO.MM. 20 gennaio 1983, e le classi di fatto funzionanti in ogni scuola.
A conclusione delle operazioni previste dai successivi articoli 4, ultimo comma, 5, quinto comma e 6, ultimo comma, comunicheranno alle competenti Direzioni Generali di questo Ministero il numero delle classi formate con più di 30 alunni, distinto per ordine e grado di scuola.
Art. 2.- Delimitazione delle circoscrizioni di afflusso alle singole scuole - Per evitare che, a seguito del divieto della formazione di nuove classi, si determinino situazioni con un numero di alunni per classe superiore o inferiore ai valori di cui agli articoli successivi, i Provveditori agli Studi verificheranno preliminarmente il rispetto della delimitazione delle zone di afflusso alle singole scuole; agli stessi fini procederanno, altresì, alla rideterminazione delle predette zone, con particolare riguardo agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore qualora se ne manifesti la necessità, in relazione alle domande di iscrizione confermate ai sensi della C.M. 1 aprile 1983, n. 90, e non sia possibile, ai sensi dei successivi articoli, la formazione di ulteriori classi.
Tale delimitazione, peraltro, qualora le disponibilità di ammissione degli alunni lo consentano, non vincola la possibilità di scelta della scuola di preferenza.
Art. 3.- Formazione delle sezioni nelle scuole materne - Omissis
Art. 4.- Formazione delle classi nelle scuole di istruzione elementare - Omissis
Art. 5.- Formazione delle classi nella scuola di istruzione secondaria di I grado - Il numero delle classi costituite per l'anno scolastico 1983/84 non potrà in ogni caso superare quello delle classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, in ogni provincia.
Entro tale limite numerico complessivo valgono per la formazione delle classi i criteri impartiti con l'O.M. 20 gennaio 1983 e con le circolari ivi richiamate.
Al fine, peraltro, di non superare il limite del numero delle classi complessivamente funzionanti nell'anno scolastico 1982/83, nella formazione delle prime classi dovranno essere adottati i seguenti criteri:
a) in caso di incremento di popolazione scolastica, rispetto alla previsione, si supereranno gli indici di sdoppiamento sopra richiamati, fino ad un massimo di 30 alunni per classe;
b) in caso di decremento, si diminuiranno tali indici, per le scuole funzionanti con almeno 5 prime classi, fino ad un minimo di 22 alunni per classe; per le scuole funzionanti con meno di 5 prime classi restano fermi gli indici sopra richiamati.
Le classi che accolgono alunni portatori di handicap saranno costituite con non più di 20 unità, a norma dell'art. 7 della legge 517/7 la formazione di dette classi dovrà precedere quella delle classi normali nelle quali andranno distribuiti i restanti alunni nel rispetto dei criteri sopra indicati.
Qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti II, III e IV comma, derivi un aumento del numero delle classi in ambito provinciale, rispetto a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico, si dovrà derogare a tali criteri, superando anche il numero massimo di alunni per classe previsto dalle vigenti disposizioni.
Le classi che, ai sensi dell'O.M. 20 gennaio 1983, art. 1 comma 3, non concorrono alla determinazione dell'organico di diritto saranno ovviamente conteggiate nel numero globale delle classi funzionanti in ogni provincia, al fine del rispetto di quanto previsto dal I comma dell'articolo 13 del D.L. 11 luglio 1983, n. 317.
I Provveditori agli Studi comunicheranno a mezzo telex entro il 20 agosto 1983, a questo Ministero, Direzione Generale Istruzione Secondaria di I grado, Div. II, il numero di tutte le classi prime, seconde e terze che funzioneranno nell'anno scolastico 1983/84, indicando altresì il numero delle prime, seconde e terze funzionanti nel corrente anno scolastico.
Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte ed ai conservatori di musica, invece, la formazione di classi eccedenti l'organico previsionale dovrà essere autorizzata dal competente Ispettorato di questo Ministero secondo la procedura indicata al successivo art., ultimo comma.
Art. 6.- Formazione delle classi negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore - (Omissis)
Art. 7.- Formazione di classi nei licei artistici ed istituti d'arte - (Omissis)
Art. 8.- Classi e corsi sperimentali - (Omissis)
Art. 9.- Formazione delle squadre di educazione fisica - Le disposizioni previste alla presente Ordinanza si applicano anche nella formazione delle squadre di educazione fisica previste dall'art. 2 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88 con le seguenti precisazioni.
Nell'ambito della scuola secondaria di I grado il numero delle squadre di educazione fisica non potrà, in ogni caso, superare quello delle squadre funzionanti nella provincia nell'anno scolastico 1982/83. Entro tale limite numerico complessivo valgono per la formazione delle squadre i criteri indicati nell'O.M. 20 gennaio 1983 e con la C.M. n. 246 prot. 7152/B del 29 luglio 1982 ivi richiamata, anche per quanto attiene alla costituzione di squadre con meno di 15 alunni.
A tal fine i Provveditori agli studi invieranno copia motivata delle autorizzazioni concesse in deroga con l'espressa attestazione che il numero complessivo delle squadre di educazione fisica per l'anno 1983/84 non supera il numero delle squadre funzionanti nell'anno scolastico 1982/83.
Nell'ambito della scuola secondaria superiore, qualora per inderogabili esigenze si riscontri la necessità di istituire squadre in numero superiore a quelle effettivamente funzionanti nell'anno scolastico 1982/83, l'istituzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero della P.I.
A tal fine i provveditori agli studi dovranno avanzare motivata richiesta al Ministero della P.I., Ispettorato per l'Educazione Fisica e sportiva - Divisione I, entro e non oltre il 30 agosto 1983.
Per le squadre da autorizzare in deroga all'art. 2 della Legge n. 88 del 1958, valgono le disposizioni impartite con la citata C.M. n. 246 del 29 luglio 1982.
I Provveditori agli Studi comunicheranno entro il predetto termine del 30 agosto 1983 il numero complessivo delle squadre, distinte per sesso, di educazione fisica cui hanno autorizzato il funzionamento.
Ai fini previsti dai precedenti commi il numero massimo degli alunni previsto per squadre non dovrà superare il corrispondente numero massimo di alunni previsto per classe.


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