Norme per lo sviluppo e la qualificazione di un sistema di servizi
per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per le loro famiglie
(Disegno di legge presentato al CdM del 9 marzo 1999)

Articolo 1
(Finalità)

1. La Repubblica riconosce il diritto alla formazione di ogni persona a partire dai primi anni di età e, nel quadro delle azioni di sostegno alle famiglie nella cura ed educazione dei figli, Istruisce i servizi per la prima infanzia.

2. La presente legge, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia, detta norme di principio per la realizzazione, lo sviluppo, la qualificazione e la gestione di un sistema generale di servizi per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per le loro famiglie, e in particolare dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Articolo 2
(Obiettivi e caratteristiche dei nidi d’infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

2. Gli obiettivi e le caratteristiche del nido d’infanzia sono i seguenti:

a) offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali;
b) consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali
c) sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare 1'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

3. Il nido d'infanzia, in collaborazione con i competenti servizi comunali e delle aziende sanitarie locali, svolge un’azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo, in particolare il diritto all’inserimento e all’integrazione dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale e dei bambini stranieri.

Articolo 3
(Obiettivi e caratteristiche dei servizi integrativi)

1. I servizi integrativi, che si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, hanno come obiettivo quello di ampliare l’azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.

2. Più specificamente essi possano prevedere:

a) centri per bambini e genitori nei quali l'accoglienza dei bambini, dei loro genitori o degli adulti accompagnatori, si realizza in un contesto che garantisce occasioni di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti, in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati, secondo modalità che garantiscano la corresponsabilità tra adulti genitori e educatori;
b) spazi di accoglienza giornaliera dei bambini in età 18-36 mesi, ove i bambini sono accolti per un tempo massimo di 5 ore. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata, anche in modo continuativo, in rapporto alle esigenze dell'utenza. Tali servizi garantiscono la disponibilità di un luogo di cura per i bambini, organizzato e attrezzato per consentire loro opportunità educative, di socialità e comunicazione con i propri coetanei e si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano e più complessivamente in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti;
c) servizi che offrono entrambe le soluzioni indicate alle precedenti lettere a) e b) in modo da prevedere un ampliamento delle opportunità offerte ai bambini e alle famiglie all'interno della medesima struttura e consentire un pieno utilizzo della stessa.

3. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma 1, le regioni e i comuni, avvalendosi di personale in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13 nelle forme di cui all'articolo 5, comma 3, possono sperimentare, nel rispetto delle leggi regionali attuative della presente legge quadro, i seguenti servizi educativi e di cura a domicilio:

a) servizi presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione gli spazi domestici per l'affidamento in modo stabile e continuativo, della cura dei figli;
b) servizi presso il domicilio degli educatori, che garantiscano la stabilità e la continuità degli interventi, sulla base di standard strutturali ed organizzativi individuati dalle regioni.

Articolo 4
(Accesso e modalità organizzative dei nidi d’infanzia)

1. L’accesso ai nidi d’infanzia e ai servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, razza, condizioni personali, religione, etnia e gruppo sociale, cittadinanza. Esso è aperto anche ai bambini non stabilmente residenti o apolidi.

2. In rapporto alle scelte educative e alle condizioni dei genitori e alle esigenze locali, i nidi d’infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, sia rispetto alla loro ricettività, ferma restando l’elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. I nidi d’infanzia a tempo parziale garantiscono comunque i servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

3. A fronte di particolari esigenze sociali e organizzative possono essere istituiti micro-nidi d’infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti. La ricettività minima dei micro-nidi non può comunque essere inferiore a sei bambini.

4. Per le finalità educative e sociali di cui al presente articolo, i nidi d'infanzia non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all'art. 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. La partecipazione ai costi di gestione è disciplinata secondo i principi di cui all'art. 7.

Articolo 5
(Sistema territoriale dei servizi per la prima infanzia)

1. I nidi d’infanzia e i sevizi integrativi costituiscono il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e si configurano come centri educativi territoriali in grado di garantire una pluralità di offerte, nonché sede di confronto per i genitori e di elaborazione e promozione di una cultura dell'infanzia anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale.

2. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono gli enti locali, nonché gli organismi di utilità sociale non lucrativi, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni di educatori, le associazioni delle famiglie e soggetti privati aventi i requisiti previsti dalle leggi regionali attuative della presente legge.

3. Le forme di concessione in gestione dei servizi dall'ente locale ai soggetti di cui al comma 2 devono fondarsi su criteri che tengano conto della qualità della progettazione e delle prestazioni offerte, oltre che della economicità della spesa.

4. Sono elementi peculiari e unificanti del sistema territoriale dei servizi educativi per l’infanzia: a) l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti e i soggetti gestori; b) l’accessibilità per tutti i bambini e le bambine e la partecipazione delle famiglie alle scelte educative; c) l'omogeneità dei titoli di studio del personale addetto, così come specificato all'articolo 14.

5. Al fine di conseguire la massima integrazione degli interventi, i servizi di cui alla presente legge realizzano la continuità con gli altri servizi educativi , in particolare con la scuola dell’infanzia, e con i servizi sociali e sanitari, in una logica di raccordo e interazione tra le diverse competenze.

Articolo 6
(Partecipazione delle famiglie)

Gli enti e i soggetti gestori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi valorizzano il ruolo attivo delle. Famiglie; garantiscono loro la massima informazione sulla gestione dei servizi e la più ampia partecipazione, quale strumento di condivisione delle scelte educative e di verifica delle attività, anche attraverso l'istituzione di organismi specifici, assicurando modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.

Articolo 7
(Contribuzione degli utenti ai costi dei servizi)

1. Gli enti e i soggetti che gestiscono nidi d'infanzia e servizi integrativi pubblici, destinatari di finanziamento pubblico, definiscono i criteri per la partecipazione degli utenti alle spese di gestione, prevedendo una contribuzione economica differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e la tutela delle fasce sociali meno abbienti. La verifica delle condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Ai fini di garantire equità di trattamento di tutti i cittadini sul territorio nazionale, la contribuzione delle famiglie alle spese di gestione dei servizi pubblici e a finanziamento pubblico non può essere complessivamente superiore al 30% dei costi di gestione degli stessi servizi rilevati a livello comunale, escluse le eventuali spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.

Articolo 8
(Funzioni degli enti locali, delle regioni e dello Stato)

1. Il governo dei servizi per la prima infanzia è affidato agli enti locali, alle regioni e allo Stato, che esercitano le rispettive competenze a norma della legislazione vigente e in particolare della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei principi stabiliti dalla presente legge,

Articolo 9
(Funzione dei Comuni)

1. I comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 131, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le seguenti funzioni:

a) autorizzazione al funzionamento, vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi pubblici per l'infanzia di cui alla presente legge, nonché accreditamento delle strutture pubbliche e private, in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nelle norme regionali;
b) localizzazione e realizzazione dei servizi per l'infanzia pubblici, favorendo la loro integrazione nel contesto urbano e micro-urbano, anche al fine di facilitarne l'accesso e la fruizione da parte delle famiglie;
c) gestione dei servizi nelle forme di cui all’art. 5, comma 2, o tramite strutture accreditate, secondo quanto previsto dalla presente legge e dalle norme attuative regionali;
d) realizzazione, in attuazione della legislazione regionale, delle iniziative finalizzate alla qualificazione del sistema dei servizi, ivi comprese le attività di formazione permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 15.

Articolo 10
(Autorizzazione al funzionamento e accreditamento)

1. L’apertura. e la gestione dei servizi per l'infanzia di cui alla presente legge, e di eventuali altri servizi che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai 3 anni, in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, sono soggette all’autorizzazione al funzionamento da parte dell'ente locale nel cui territorio sono ubicati i servizi, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione sulla base degli standard strutturali e organizzativi definiti dalle norme regionali.

2. I soggetti gestori di servizi autorizzati possono ottenerne l'accreditamento alle condizioni stabilite dalle leggi regionali. L’accreditamento del servizio costituisce titolo per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei soggetti privati che lo gestiscono.

Articolo 11
(Funzioni delle Regioni)

Le regioni, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, provvedono a:

a) la definizione delle linee di indirizzo e dei criteri generali di programmazione per lo sviluppo del sistema dei servizi sul territorio regionale;
b) la definizione degli standard strutturali, qualitativi, organizzativi e gestionali che connotano i servizi, nonché dei criteri per la costruzione degli immobili;
c) la definizione di criteri per il controllo della qualità e della gestione dei servizi nonché la definizione, in accordo con gli enti locali, di modalità e strumenti omogenei per il monitoraggio della qualità e per la valutazione dei servizi e delle attività sul territorio regionale;
d) la definizione dei requisiti per ottenere l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi da parte degli enti e dei soggetti gestori;
e) la definizione di una procedura di accreditamento per servizi pubblici e privati in possesso di requisiti qualitativi uniformi e aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l’autorizzazione al funzionamento;
f) l'individuazione, in accordo con gli enti locali, degli ambiti territoriali e dei soggetti attuatori dei piani di sviluppo di nuovi servizi, nonché delle forme e delle modalità per la qualificazione del sistema e per l'integrazione tra i servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia;
g) la promozione di iniziative di sperimentazione e volte al miglioramento della qualità del sistema dei servizi.

Articolo 12
(Funzioni dello Stato)

1. L'esercizio delle funzioni di competenza statale spetta al Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro della sanità.

2. I poteri sostitutivi sono esercitati, secondo le modalità di cui all’art.5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per la solidarietà sociale e della sanità.

3. Le funzioni indicate dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferibili ai servizi per l'infanzia, sono assicurate dal Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato, regioni, città e autonomie locali, secondo le modalità di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati uno o più atti di indirizzo e coordinamento al fine di indicare i criteri generali per la programmazione dei servizi per la prima infanzia, nonché gli orientamenti nazionali sul piano educativo e gli indicatori di qualità relativi all'attività dei servizi per la prima infanzia.

Articolo 13
(Compiti delle Aziende Sanitarie Locali)

1. Le Aziende Sanitarie Locali esercitano la tutela e la vigilanza igienico sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.

2. Le Aziende Sanitarie Locali, con le modalità fissate dalle regioni ed in collaborazione con i comuni e con gli enti ed i soggetti gestori dei servizi educativi, garantiscono a livello dei distretti appartenenti alle zone in cui insistono le strutture ed i servizi per la prima infanzia, adeguati interventi preventivi di ordine sanitario individuano altresì strumenti per garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e realizzano interventi di educazione alla salute.

Articolo 14
(Educatori e personale addetto ai servizi generali)

1. Il funzionamento dei servizi per l'infanzia di cui alla presente legge è assicurato, secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, da personale educatore con competenze psico-pedagogiche e, per i servizi di cui all’articolo 2 e all’art, 3, comma 2, lettere a) e b), anche da personale addetto ai servizi generali, in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi.

2. Gli educatori hanno competenze relative all’educazione e alla cura dei bambini e alla relazione con le famiglie e svolgono funzioni connesse all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) gli educatori svolgono anche un ruolo di facilitatori della comunicazione tra i genitori e di promozione di un loro protagonismo attivo.

3. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di assistenza e vigilanza dei bambini, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell’attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.

4. Per l'accesso il posti di educatore è previsto il titolo universitario di primo livello di durata triennale, il cui ordinamento didattico è definito al sensi della normativa vigente. In via transitoria e fino al termine del terzo anno di rilascio dei titoli universitari gli educatori debbono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

5. L'accesso ai posti di educatore è comunque consentito con il possesso delle lauree in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienze della formazione.

6. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell’assunzione in servizio.

7. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai servizi generali sono definiti in sede di contrattazione collettiva del comparto degli enti locali.

Articolo 15
(Requisiti e profili professionali dei coordinatori pedagogici)

1. I comuni, in forma singola o associata, e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi per l’infanzia pubblici o a finanziamento pubblico, assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi tramite specifiche figure professionali, denominate coordinatori pedagogici, con compiti di:

a) indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche attraverso l’organizzazione e la conduzione di iniziative di formazione permanente;
b) elaborazione e verifica del progetto educativo, organizzativo e, gestionale dei servizi in collaborazione con gli operatori, e coordinamento delle attività
c) iniziative di raccordo con le famiglie e con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari;
d) promozione e monitoraggio della qualità dei servizi e sostegno alla crescita di una cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

2. I. coordinatori pedagogici devono essere in possesso della laurea in pedagogia, o di scienza dell’educazione, o in scienze della formazione, o in psicologia. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono ritenuti validi i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso.

3. Le qualifiche, e i profili professionali dei coordinatori pedagogici, nonché il loro trattamento economico, sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva del comparto degli enti locali.

Articolo 16
(Formazione permanente)

1. Al fine di garantire una adeguata professionalità del personale educatore e dei coordinatori pedagogici, in attuazione della legislazione regionale, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, realizzano in loro favore iniziative di formazione prima dell’immissione in servizio e iniziative di aggiornamento annuale in una logica di formazione permanente.

2. Le regioni e gli enti locali promuovono e attuano inoltre iniziative di formazione, ricerca, documentazione e informazione sull’attività dei servizi per l’infanzia e le condizioni di vita dei bambini.

Articolo 17
(Requisiti minimi organizzativi dei servizi per la prima infanzia)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro della sanità, al fine di garantire uniformità di prestazioni che consentano la necessaria qualità degli interventi sul piano educativo e criteri di progressiva perequazione della spesa sul territorio nazionale, è individuato, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie, il rapporto numerico minimo tra educatori e bambini all’interno dei servizi per l’infanzia di cui alla presente legge, tenendo presenti: a) il numero complessivo dei bambini iscritti e la loro età; b) Il numero dei bambini di età inferiore a 12 mesi; c) l'eventuale presenza di bambini con handicap; d) l'orario giornaliere di apertura del servizio; e) le caratteristiche dei nidi d’infanzia che prevedono la presenza esclusiva di sezioni di bambini di età superiore ai due anni.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì il rapporto numerico tra educatori e bambini nei servizi integrativi di cui all’art. 3, commi 2 e 3.

Articolo 18
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a 300 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo nazionale per le politiche sociali" di cui all’art. 59, comma 44, della legge 2 dicembre 1997, n. 449 e successive integrazioni.

Articolo 19
(Abrogazioni)

1. E’ abrogata la legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

2. All’art. 6, comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono soppresse le parole "per gli asili nido".

3. E’ abrogato l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.



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