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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Disegno di Legge A.S. 1095
d’iniziativa dei senatori BERGAMO, ZANOLETTI, FORTE, CHERCHI, EUFEMI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE e GABURRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2002

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Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

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Onorevoli Senatori. – L’articolo 18 della Costituzione garantisce la libertà di associazione quale fondamento di una piena e completa partecipazione democratica e per la libera esplicazione, da parte di gruppi portatori di interessi, di attività a rilevanza sociale.

Negli ultimi anni si sono via via accresciuti gli esempi di creazione di organismi di tipo associativo tra i quali si sono distinte in particolare le organizzazioni operanti nel campo della solidarietà, della promozione ed integrazione sociale dei portatori di handicap, del volontariato.
Questo fiorire di iniziative ha, tuttavia, generato un fenomeno di superfetazione di associazioni di varia natura, di scarsa o nessuna esponenzialità, che, anziché portare giovamento alla causa delle categorie di riferimento, generano confusione nella rappresentazione delle istanze. Tale fenomeno arriva in molti casi ad impedire od ostacolare seriamente la corretta individuazione da parte delle istituzioni degli interlocutori con i quali confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale. E questo è tanto più grave nel settore dell’handicap, nel quale le rappresentanze associative sono chiamate da normative nazionali ed europee ad esercitare un ruolo particolarmente significativo.
Per venire incontro a quest’ordine di problematiche, già da tempo si stanno adoperando quelle associazioni nazionali che storicamente operano a favore dei soggetti portatori di handicap, vale a dire l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro, l’Ente nazionale sordomuti, l’Unione italiana ciechi e l’Unione nazionale mutilati per servizio. Tali associazioni sono enti morali aventi personalità giuridica di diritto privato ai quali i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2001, e 31 marzo 1979, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, hanno espressamente riconosciuto la tutela e la rappresentanza delle rispettive categorie di disabili. Inoltre, il numero dei loro iscritti ammonta complessivamente a circa cinque milioni ed esse collaborano quotidianamente con gli organi della pubblica amministrazione, partecipando attivamente alle loro funzioni visto che sono inserite con propri rappresentanti nelle commissioni mediche costituite presso le Asl, nelle commissioni mediche periferiche dipendenti dal Ministero dell’economia e delle finanze, nella commissione medica superiore costituita presso il medesimo Ministero e nella commissione tripartita di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
La pluriennale esperienza di queste organizzazioni, che rappresentano circa il 95 per cento dei disabili italiani e che vantano un inestimabile patrimonio di conoscenza ed esperienza, induce a riconoscere loro un peculiare ruolo di rappresentanza delle istanze di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, attribuendo loro il ruolo di associazioni di interesse pubblico nazionale e, di conseguenza, prevedendo in loro favore la possibilità di destinare una parte della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, di cui già beneficiano lo Stato, la Chiesa Cattolica ed altri soggetti operanti nel campo socio-assistenziale, che vada a prendere il posto delle numerose leggi succedutesi nel corso del tempo che hanno dovuto, volta a volta, essere riproposte ed approvate.
Da qui anche il riconoscimento alle associazioni in parola del medesimo ruolo di informazione, assistenza e tutela dei soggetti da esse rappresentati, con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e assistenza sociale dei quali condividono la natura di pubblica utilità delle funzioni svolte e degli interessi tutelati.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l’Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l’Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS), l’Unione italiana ciechi (UIC) e l’Unione nazionale mutilati per servizio, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono riconosciute di interesse pubblico nazionale.

Art. 2.

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di cui all’articolo 1, per lo svolgimento delle loro funzioni di interesse pubblico, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e con gli altri soggetti ammessi a tale beneficio, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

2. La destinazione di cui al comma 1, da dividere in parti uguali fra le associazioni destinatarie, è stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi con le stesse modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Le associazioni di portatori di handicap di cui all’articolo 1 rappresentano le rispettive categorie dinanzi agli organi dello Stato.

2. Le associazioni di cui al comma 1 esercitano nei confronti dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, ciascuna per la specifica categoria di propria competenza, l’attività di informazione, di assistenza e di tutela, con poteri di rappresentanza, con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono prestate indipendentemente dalla adesione del soggetto interessato all’associazione.

 

XIV Legislatura

Atto Senato 1095

Riconoscimento dell' interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Testi disponibili:

Testo DDL 1095

20 Febbraio 2002:

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iter:

S. 1095

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

20 Febbraio 2002

Iniziativa Parlamentare:

Sen. Ugo Bergamo (CCD-CDU:BF)
Cofirmatari
Tomaso Zanoletti (CCD-CDU:BF), Michele Forte (CCD-CDU:BF), Pietro Cherchi (CCD-CDU:BF), Maurizio Eufemi (CCD-CDU:BF), Gino MONCADA (CCD-CDU:BF), Giuseppe Gaburro (CCD-CDU:BF)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 4 Febbraio 2002; annunciato nella seduta n.113 del 5 Febbraio 2002

Classificazione TESEO:

ASSOCIAZIONI, INVALIDI CIVILI
Articoli
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI ( ANMIC ) (Art.1), ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ( ANMIL ) (Art.1), ENTE NAZIONALE SORDOMUTI ( ENS ) (Art.1), UNIONE ITALIANA CIECHI ( UIC ) (Art.1), UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO ( UNMS ) (Art.1), LAVORATORI INVALIDI E VITTIME DEL LAVORO (Art.1), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.2), IRPEF (Art.2), RAPPRESENTANTI DI CATEGORIE ECONOMICHE E SOCIALI (Art.3), INFORMAZIONE (Art.3)

Assegnazione:

Assegnato alla 1^ Affari Costituzionali in sede referente in data 20 Febbraio 2002. Assegnazione annunciata nella seduta n.126.
Pareri della 5^ Bilancio; 6^ Finanze e tesoro; 11^ Lavoro, previdenza sociale


XIV Legislatura

Atto Senato 1073

Riconoscimento dell' interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Testi disponibili:

Testo DDL 1073

20 Febbraio 2002:

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iter:

S. 1073

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

20 Febbraio 2002

Iniziativa Parlamentare:

Sen. Giuseppe Semeraro (AN)

Natura:

ordinaria

Presentazione:

Presentato in data 30 Gennaio 2002; annunciato nella seduta n.110 del 31 Gennaio 2002

Classificazione TESEO:

ASSOCIAZIONI, INVALIDI, CONTRIBUTI PUBBLICI
Articoli
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI ( ANMIC ) (Art.1), ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ( ANMIL ) (Art.1), ENTE NAZIONALE SORDOMUTI ( ENS ) (Art.1), UNIONE ITALIANA CIECHI ( UIC ) (Art.1), UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO ( UNMS ) (Art.1), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.2), IRPEF (Art.2)

Assegnazione:

Assegnato alla 1^ Affari Costituzionali in sede referente in data 20 Febbraio 2002. Assegnazione annunciata nella seduta n.125 del 20 Febbraio 2002.
Pareri della 5^ Bilancio; 6^ Finanze e tesoro; 11^ Lavoro, previdenza sociale


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