Testo Unificato predisposto dal relatore per i 
Disegni di Legge AS 4047 e 4110

Istituzione della cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale nei Conservatori

Art. 1
(Maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale)

1. Nei Conservatori di musica i posti di "accompagnatore al pianoforte" sono soppressi ed è istituita la cattedra di "maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale".

2. Con regolamento emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il programma della cattedra di cui al comma 1. L'orario di insegnamento e le modalità di organizzazione della medesima sono rimessi alla contrattazione collettiva, la quale prevede tra l'altro che l'insegnamento si svolga in parte come collaborazione al pianoforte in compresenza con il docente di canto e in parte come attività didattica autonoma destinata agli allievi e tirocinanti cantanti per l'approfondimento e l'ampliamento della parte musicale del repertorio lirico, cameristico, liederistico e sacro.

3. In prima applicazione della presente legge, l'organico della cattedra di cui al comma 1 comprende un numero di cattedre pari a quello dei soppressi posti di accompagnatore al pianoforte. Sulle cattedre così determinate sono nominati in ruolo gli accompagnatori al pianoforte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio a tempo indeterminato nei soppressi posti di accompagnatori al pianoforte, i quali assumono la qualifica di "maestri accompagnatori al pianoforte e docenti di repertorio vocale". Per l'assegnazione delle cattedre che residuino dopo la predetta nomina in ruolo, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo l'esaurimento di tali graduatorie gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.700 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.