Disegno di legge di iniziativa governativa
(Approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo 1999)

Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica

 

 Titolo I
Disposizioni in materia universitaria

Art. 1
(Nuclei di valutazione interna degli atenei)

1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato nucleo di valutazione interna, composto da non più di nove membri, di cui almeno un terzo esterni all'ateneo, scelti sulla base di specifiche esperienze o competenze professionali. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa e tutela della privacy. I nuclei acquisiscono sistematicamente le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e trasmettono un’apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un’università non trasmetta al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.

Art. 2
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da sette membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con lo stesso decreto è disciplinato il funzionamento del comitato in modo da garantirne l’autonomia operativa e la pubblicità dei suoi atti. Il comitato:

a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università;

b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;

d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;

f) svolge, su richiesta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, attività consultiva, istruttoria, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime.

2. A decorrere dall’anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN), il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, un’ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l’attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell’attività di valutazione di cui all'articolo 1 e al presente articolo.

3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, ora riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.

4. Alla data di cui al comma 3 sono abrogati i commi 22 e 23 dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3
(Disposizioni per le università non statali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano anche alle università non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, per l'attribuzione alle università non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4
(Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari)

1. E' costituito, nello stato di previsione del MURST, un fondo integrativo per l'incentivazione didattica dei professori e dei ricercatori universitari. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l’anno 1999, di lire 90 miliardi per l’anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2001. A valere sul fondo sono cofinanziati in misura pari a due terzi dell'importo complessivo, progetti presentati dalle università finalizzati :

a) alla riduzione dell'abbandono degli studi e della differenza tra durata effettiva e durata legale dei corsi di studio, con indicazione di obiettivi specifici, di standard qualitativi dell'attività formativa e di strumenti di verifica dei risultati ottenuti;

b) alla realizzazione di un'offerta didattica idonea a ridurre il numero di studenti per docente.

2. I progetti di cui al comma 1 sono proposti dalle università al MURST, previo parere del nucleo interno di valutazione, unitamente all'assunzione dell'impegno per la quota residua di cofinanziamento. I progetti sono approvati con modalità di selezione determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. All'atto dell'approvazione del progetto il MURST eroga il 30 per cento dell'importo complessivo del medesimo. La quota residua a carico del MURST è erogata all'università all'atto del completamento del progetto e previa valutazione positiva dei risultati da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. Nell'attribuzione a professori universitari e ricercatori di quota parte dei proventi delle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le università possono derogare ai limiti determinati dal terzo comma della predetta disposizione nel caso di contratti e convenzioni aventi per oggetto esclusivamente attività di ricerca, di sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico.

Art. 5
(Assegni di ricerca e scuole di specializzazione per le professioni legali)

1. E’ autorizzata la spesa di lire 33,5 miliardi per l’anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l’anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall’anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all’attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L’importo è ripartito secondo criteri determinati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze di potenziamento dell’attività di ricerca delle università. I medesimi decreti prevedono altresì le modalità di controllo sistematico e verifica dell’effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di durata della concessione dell’assegno, un’apposita commissione formula un giudizio sull’attività di ricerca svolta.

2. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l’anno 2000 e di lire 10 miliardi per l’anno 2001, da ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema universitario 1998-2000.

Art. 6
(Disposizioni per l’autonomia didattica)

1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal primo novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico. Nel caso in cui l’interessato provenga dai ruoli di altre università, l’anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza.".

2. All’articolo 9, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341 dopo le parole: "attività professionali" sono inserite le seguenti: "ivi compresi i relativi albi, collegi, ordini," e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e i titoli di studio istituiti in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni.".

3. All’articolo 16, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) nel senato accademico è assicurata la presenza almeno di un rappresentante per facoltà;";

b) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".E’ comunque rimessa all’autonomia statutaria la disciplina della composizione degli organi e dell’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche a professori universitari e ricercatori universitari ivi compresa, ai soli fini dell’elezione alle cariche accademiche, la determinazione delle incompatibilità per i professori a tempo pieno, a tempo definito, collocati in aspettativa o fuori ruolo; ".

4. Le università modificano i regolamenti didattici di ateneo per adeguarli alle disposizioni di cui ai decreti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto contenente i criteri per l’area omogenea corrispondente. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati alla università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria sino alla data di trasmissione al Ministero dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti in oggetto.

Art. 7
(Disposizioni per gli organi collegiali del MURST)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennità di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi decreti determinano l’importo di specifiche indennità per il presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei presidenti del CUN e del CNSU, può destinare alle attività richieste fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 8
(Disposizioni in materia di personale universitario )

1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle università è di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

2. L’articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta, per la parte riguardante il personale delle università per stranieri di Perugia e Siena, nel senso che i benefici di cui all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette università con la sola esclusione di quello che, successivamente all’inquadramento di cui all'articolo 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, abbia già eventualmente usufruito dei benefici di cui all’articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o incaricato senza soluzione di continuità da almeno cinque anni alla predetta data, non appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a carico delle università vigilanti sulle stesse ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con esclusione di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle università. Le università assegnano funzioni al predetto personale sulla base dell’attività svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal beneficio, deve essere presentata alle predette università entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l’assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ricercatori universitari, è rideterminato all’atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall’articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggior trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici.

5. All'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, primo comma, lettera b), dopo le parole: "in aggiunta all'insegnamento d'obbligo" sono inserite le seguenti: ", nonché ricercatori confermati,".

Art. 9
(Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica)

1. Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali:

a) per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall’anno 2000 e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall’anno 2001, a favore dell’università di Padova per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia dell’Orto botanico, ivi compresa l’acquisizione dell’area confinante e degli edifici ivi in costruzione, al fine anche di una eventuale demolizione degli edifici medesimi;

b) per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall’anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall’anno 2001, a favore dell’ateneo di Torino per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano.

2. E’ autorizzata la spesa:

a) di lire 1 miliardo per l’anno 2000 e di lire 1 miliardo per l’anno 2001, da destinare all’ateneo di Cassino per interventi di edilizia universitaria;

b) di lire 1 miliardo per l' anno 2000 e di lire 1 miliardo per l' anno 2001, da destinare all’università degli studi "La Sapienza" di Roma, per interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina.

3. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l' anno 2000 e di lire 3 miliardi per l' anno 2001 per contributi, da ripartire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture.

4. E’ autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell’anno 2000 e di lire 50 miliardi nell’anno 2001 per integrare lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 2.2.1.2 – edilizia universitaria, grandi attrezzature, ricerca scientifica – dello stato di previsione del MURST.

5. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra università e Ministero per i beni e le attività culturali, aventi per oggetto il trasferimento ad un ateneo della biblioteca pubblica statale ad essa collegata ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, garantendo l’accessibilità al pubblico, può essere disposto, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, su proposta dell’ateneo che si convenziona, l'annesso trasferimento all'università del personale di ruolo addetto alla predetta biblioteca, a seguito di specifica opzione, nonché delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico. Il personale trasferito è inquadrato nel livello, qualifica e profilo corrispondente nell’ordinamento universitario. I termini per l’opzione, le modalità e i tempi per il trasferimento del personale, nonchè i criteri per l’inquadramento sono determinati nei decreti di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo II
Disposizioni in materia di ricerca

Art. 10
(Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca)

1. E’ autorizzata la spesa:

a) di lire 20 miliardi per l’anno 1999, di lire 60 miliardi per l’anno 2000 e di lire 60 miliardi per l’anno 2001 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;

b) di lire 555 miliardi per l’anno 2000 e di lire 555 miliardi per l’anno 2001 come contributo all’Istituto nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;

c) di lire 24,5 miliardi per l’anno 2000 e di lire 24,5 miliardi per l’anno 2001 come contributo all’Istituto nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;

d) di lire 40 miliardi per l’anno 2000 e di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2001 per rifinanziare il fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per l’anno 1999, all’individuazione degli interventi di particolare rilevanza strategica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 1, comma 3, le cui risorse sono corrisposte direttamente ai soggetti interessati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), affluiscono al fondo di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio regolamento emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in sostituzione del trattamento di missione e comunque per importi non superiori al medesimo, uno specifico trattamento forfettario, che tiene conto delle differenze del costo della vita, da attribuire al personale inviato a svolgere attività di ricerca all’estero presso enti, centri e istituzioni straniere o internazionali per periodi continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti di cui al presente comma il MURST acquisisce, nel termine perentorio di 30 giorni, il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

TITOLO III
(Disposizioni per l’attuazione di sentenze passate in giudicato)

Art. 11
(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle Scuole negli anni 1983-1991)

1. Ai medici ammessi presso le Università alle Scuole di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del TAR Lazio (Sez. I^ Bis) nn. 601/93, 279/94, 280/94, 281/94, 282/94, 283/94, tenendo conto dell’impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonché del tempo trascorso, il MURST corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio è subordinato all’accertamento da parte del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l’intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della Scuola di specializzazione;

c) mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attività libero professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale.

3. Non può essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in cui ne è stata percepita un’altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore; è escluso dalla borsa di cui al comma 1:

a) chi non abbia concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbia recuperato i periodi di sospensione di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

b) chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 83 miliardi per l’anno 1999, di lire 48 miliardi per l’anno 2000 e di lire 25 miliardi per l’anno 2001.

Titolo IV
Disposizioni finanziarie

Art. 12
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 7 e 11, pari a lire 200 miliardi per l’anno 1999, e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l’anno 1999, lire 737,5 miliardi per l’anno 2000 e lire 749,5 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo utilizzando, per lire 40 miliardi per l’anno 2000 e per lire 50 miliardi per l’anno 2001, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l’anno 1999, lire 697,5 miliardi per l’anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l’anno 2001, l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Qualora alla data di cui all’articolo 11, comma 4, l’importo complessivo delle borse risulti superiore o inferiore alle disponibilità di cui allo stesso comma 4, nell’anno successivo la relativa autorizzazione di spesa è incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di cui all’articolo 4, comma 1.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Relazione illustrativa

Il disegno di legge in oggetto dispone norme volte a più compiutamente disciplinare la valutazione del sistema universitario, l’incentivazione dei professori universitari e dei ricercatori, nonché prevede una serie di interventi per l’utilizzazione delle somme accantonate dalla legge finanziaria 1999, (23-12-1998, n. 449) nelle tabelle A e B.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli.

Art. 1

Gli articoli 1, 2 e 3 prevedono disposizioni volte a rafforzare la valutazione del sistema universitario, al fine di accrescere la qualità delle attività svolte dalle università, con attenzione in primo luogo alla didattica e al miglioramento del servizio nei confronti degli studenti

A livello legislativo il processo di valutazione del nostro sistema universitario è stato avviato dalla legge 168/1989 che ha introdotto la possibilità, per ogni istituzione universitaria, di dotarsi di un "Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, allo scopo, tra l'altro, di disciplinare...........le forme di controllo interno sulla efficacia e sui risultati di gestione complessiva..........."; successivamente detto processo di valutazione è stato integrato dal decreto legislativo 29/1993 che ha istituito, in ogni ateneo, i "nuclei di valutazione", nonchè dalla legge 537/1993 che ha istituito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e che ha attribuito a tutti i nuclei il compito di "verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, nonchè la produttività della ricerca e della didattica". La legge n. 59/1997 ha previsto infine un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione.

Tuttavia, detta normativa, anche sulla base delle esperienze acquisite negli anni passati dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, non poteva prescindere dal dotarsi di alcune norme di completamento.

Dalle rilevazioni più recenti svolte dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario sulle attività dei nuclei degli atenei emerge infatti che:

- pur essendo stati istituiti i nuclei in quasi tutti gli atenei (54 su 56 che hanno risposto alla rilevazione), 7 di essi non si sono mai riuniti, 10 operano senza personale di supporto, il 40% opera con una sola persona;

- la composizione è molto variabile (da 3 a 19 membri) e prevalgono gli interni (ca 63%) e vi sono il 16% di nuclei costituiti da componenti tutti interni all’ateneo

- solo in 37 casi è stata inviata in tempo utile la relazione di valutazione di cui alla legge 537/93; tali relazioni non consentono ancora un quadro sufficiente dell’attività degli atenei (secondo un indice di completezza elaborato dall’Osservatorio la media raggiunge il 31,3% ).Solo 12 relazioni danno notizie precise su specifiche attività di valutazione della didattica.

L'articolo 1 prevede una disposizione generale circa l’adozione da parte degli atenei di un sistema completo di valutazione interna , di linee guida per la disciplina, da parte delle università, dei nuclei di valutazione interna, nonché disposizioni preclusive di finanziamenti alle università che non si dotino di un sistema di valutazione e che non trasmettano al MURST le relazioni di valutazione redatte dai nuclei.

Art. 2

L'articolo prevede l’istituzione del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, che prende il posto dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, con compiti in parte analoghi a quelli previsti per il Comitato per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui al decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, e con la previsione di attività di valutazioni esterne sulle università.

Altresì l'articolo prevede che sin dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riservi una quota del fondo per il finanziamento ordinario ad incentivi per le università statali correlati però agli esiti dell'attività di valutazione.

Con il comma 3 si prevede un’integrazione della dotazione per spese di funzionamento a favore del Comitato nazionale per la valutazione, atteso il sempre maggior carico di lavoro che attende tale organismo rispetto a quanto previsto per l’Osservatorio.

Art. 3

L'articolo prevede l'estensione delle norme sul sistema di valutazione anche alle università non statali, con la riserva di una quota dei contributi della legge 243/91 all'erogazione di appositi incentivi.

Art. 4

Il comma 1 è dedicato alla questione della incentivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari.

Viene dunque autorizzata una spesa suddivisa in tre anni (1999-2001), per la costituzione di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari.

Il fondo è utilizzato per il cofinanziamento di progetti presentati dagli atenei finalizzati a ridurre l'abbandono degli studi e la differenza tra durata effettiva e durata legale dei corsi di studio, nonché a realizzare una offerta didattica idonea a ridurre il numero di studenti per docente.

Si prevede altresì la facoltà per le università di attribuire a professori e ricercatori universitari proventi di prestazioni in conto terzi anche superiori al trenta per cento della retribuzione complessiva (con importo complessivo da assegnare al personale anche superiore al 50 per cento dei proventi globali) esclusivamente nel caso di attività di ricerca, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico

Art. 5

L’articolo 5 autorizza una spesa, da distribuirsi nel corso di tre anni (1999-2001) destinata a incrementare le somme che gli atenei impiegano per gli assegni di ricerca.

Come è noto, le università (e gli enti di ricerca indicati dalla legge) possono autonomamente conferire, nei limiti dei rispettivi bilanci, assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di ricerca e laureati in possesso di adeguati requisiti, con esclusione del personale di ruolo. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento si provvede con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (art. 51, comma 6, della legge 449/97). E’ previsto che sia detto Ministro a stabilire i criteri di ripartizione del finanziamento, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell’effettiva attivazione degli assegni. Si introduce inoltre una disposizione per la sottoposizione a giudizio dei risultati dell’attività dei titolari di assegni da parte di apposita commissione.

Si prevede altresì al comma 2 un contributo straordinario alle università per le spese di funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali, anche considerando che i fondi ordinari della programmazione universitaria non consentono di corrispondere alle esigenze operative delle sedi e che occorre garantire un livello adeguato alla funzionalità delle nuove strutture, atteso che la specializzazione in oggetto è parte del percorso di selezione degli uditori giudiziari.

Art. 6

Le disposizioni contenute nell’articolo 6 introducono modifiche per eliminare alcune incongruenze contenute nella legge 210/98, che ha profondamente innovato la disciplina dei concorsi per l’accesso alla docenza universitaria. In particolare, viene modificato l’articolo 1, comma 6, della legge 210/98, che sancisce il principio della decorrenza delle nomine e dei trasferimenti dei docenti dal 1° novembre di ciascun anno.

Tenuto conto che l’organizzazione didattica ha subito negli ultimi anni un’evoluzione sistematica verso la semestralizzazione dei corsi, la previsione del 1° novembre, che corrisponde soltanto formalmente all'inizio dell'anno accademico, si è rivelata troppo rigida. Pertanto si mantiene di norma la data del 1° novembre, consentendo tuttavia alle università, nell’ambito della loro autonomia didattica, di stabilire la decorrenza delle nomine e dei trasferimenti dei docenti in data anteriore, regolando anche le situazioni intermedie. Si prevede al riguardo l’accordo tra università nel caso in cui l’anticipo della decorrenza riguardi persone provenienti dai ruoli universitari.

Al comma 2, si introduce una modifica della disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 volta a consentire l'individuazione dei livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali, ivi compresi i relativi albi, collegi e ordini, per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio che saranno definiti con le recenti disposizioni in materia di autonomia didattica degli atenei (art. 17, comma 95, della legge n. 127/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 3 invece, introduce alcune modifiche all’articolo 16 della legge 168/89, che stabilisce i principi cui devono attenersi gli atenei nell’esercizio della propria autonomia statutaria.

Per consentire alle università di definire la composizione degli organi accademici in modo più flessibile, si elimina la disposizione che imponeva la presenza nel Senato accademico dei rappresentanti di tutte le facoltà esistenti, prevedendo che nel medesimo organo sia soltanto assicurata la rappresentanza della facoltà.

Inoltre, si stabilisce che gli statuti possano regolamentare autonomamente la partecipazione dei professori e dei ricercatori agli organi accademici e l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo per le cariche di governo dell’ente, nonché le eventuali situazioni di incompatibilità connesse all’opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito, ovvero per effetto del collocamento in aspettativa o fuori ruolo ai sensi degli articoli 11, 13 e 19 del DPR 382/80.

Al comma 4 si prevede per le università un termine per adeguare gli ordinamenti didattici ai decreti contenenti i criteri generali di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 127/97 (autonomia didattica degli atenei), prevedendo, in caso di inadempienza, un ritardo nella corresponsione di specifiche risorse finanziarie.

Art. 7

L’articolo 7 prevede la perequazione di indennità di presenza e di rimborsi spese tra i componenti del CUN e del CNSU, nonché la nomina fino a 3 esperti, con il trattamento previsto dalla legge istitutiva del MURST, su richiesta dei presidenti dei due organismi.

La relativa spesa è posta a carico del capitolo concernente gli oneri degli organi collegiali, con dotazione integrata di £. 1.500.000.000 a partire dal 1.1.99.

Nell’ambito delle spese di funzionamento, il comma 1 inserisce specifiche indennità di presenza e rimborsi spese determinate in modo omogeneo per tutti i componenti.

Art 8

Il presente articolo contiene disposizioni per portare a soluzione alcuni problemi emersi nel settore universitario.

Con il comma 1 si interviene in primo luogo per chiarire che il rapporto di lavoro dei direttori amministrativi è di tipo subordinato, nonchè per calmierare le loro retribuzioni attraverso la definizione di criteri e parametri con un decreto interministeriale dei Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

Con riferimento al comma 2, si rileva che per il personale amministrativo della Università per Stranieri di Perugia il transito nei ruoli dello Stato, avvenuto con legge 2911/86, n. 23, ha dato luogo ad una tormentatissima vicenda, concernente l’applicazione della L. 16. 21.02.1989 n. 63 (inquadramento per mansioni ai sensi della L 312/80), che avrebbe dovuto concludersi con l'emanazione dell'art. 11 L. 21.06.1995 n. 236, il cui scopo è quello di omogeneizzare i criteri di inquadramento del personale in questione, eliminando le disparità di trattamento legate al momento della assunzione (se anteriore o posteriore al 1986) e all'iniziale inquadramento (se avvenuto su posti delle vecchie e delle nuove carriere). Tuttavia la non chiarissima dizione dell'art. 11, applicato dall'Università a tutti i dipendenti statizzati, ha suscitato ancora gravi problemi, sfociati in contenziosi giurisdizionali sia in sede amministrativa che contabile, con sospensione degli inquadramenti stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, annullamento della sospensione da parte del TAR per una parte dei dipendenti che hanno ricorso, con il risultato che l'assetto amministrativo dell'Università ne risulta gravemente compromesso.

Appare pertanto necessario e non differibile una interpretazione autentica della norma in oggetto, in modo da chiudere definitivamente ogni vertenza, consentendo a tutto il personale, assunto fino alla data di entrata in vigore della L. 21.02.1989 n. 63, identità di trattamento, nonché allineamento effettivo all'assetto giuridico già attuato nelle altre università statali.

In tal senso appare risolutiva la formulazione del testo presentato, che in ogni caso dispone la non applicazione dei benefici a personale, che successivamente, alla statizzazione, abbia già eventualmente usufruito dai benefici previsti dalla legge 312/80.

Per quanto riguarda gli oneri sul bilancio degli Atenei, questi non comportano aggravi in ordine alla situazione esistente. Nello specifico della Università per Stranieri di Perugia, il trattamento veniva già corrisposto fin dal 1995. Nel 1998, dopo il provvedimento di sospensione degli inquadramenti autonomamente adottato in via di autotutela, le differenze retributive non corrisposte al personale sono comunque state accantonate e già figurano in bilancio come partita d'uscita.

Al comma 3, si prevede una apposita disposizione per il mantenimento di trattamento economico e di funzioni a 11 unità di personale in servizio presso le scuole di ostetricia, per le quali è in corso la soppressione nel contesto dell’istituzione di appositi corsi di diploma universitario, presso le università che esercitano la vigilanza sulle predette scuole. Trattandosi di un numero assai ridotto di personale, peraltro da suddividere tra quattro università, si ritiene che il relativo modesto onere possa essere assorbito dai bilanci degli atenei, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. E’ disposta l’esclusione di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle università. La norma si riallaccia a disposizioni simili emanate in occasione della trasformazione degli ISEF.

Con il comma 4 si introduce una disposizione volta ad impedire interpretazioni distorte dell'attuale normativa in base alla quale gli assegni percepiti dai professori e ricercatori universitari al fine di evitare la reformatio in peius nel momento dell'accesso ad una fascia non siano mantenuti come aggiuntivi anche dopo la ricostruzione della carriera all'atto della conferma o della fine del periodo di straordinariato.

Con il comma 5 si introduce una disposizione volta a consentire alle accademie militari e agli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze Armate e dei corpi armati dello Stato di avvalersi per attività di insegnamento, oltre che di professori ordinari e associati, anche di ricercatori confermati (atteso il fatto che a questi ultimi possono già essere affidati nelle università compiti didattici con la legge n. 341 del 1990). La norma è motivata in considerazione del fatto che non sempre per tali istituzioni è possibile reperire professori ordinari e associati disponibili in università vicine.

Art. 9

L’articolo 9 prevede (nel rispetto di apposite finalizzazioni introdotte nell’esame parlamentare della legge finanziaria) appositi limiti di impegno ventennali a favore dell’università di Padova per la contrazione di mutui allo scopo di finanziare interventi di salvaguardia dell’orto botanico di proprietà demaniale.

L’Orto botanico di Padova è il più antico del mondo ed ha conservato la sede e le caratteristiche dell’impianto originario (1545); è quindi un monumento di eccezionale importanza storica, universalmente riconosciuta. Nel 1997, attesa la sua rilevanza storica e culturale, l’Orto è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e, successivamente, per la situazione ambientale sopra esposta, appare nella lista dei "10 siti più a rischio" da parte del Monument Wath del World Monument Fund.

Per le motivazioni esposte è interesse della cultura del nostro paese (e dovere nei riguardi degli impegni dell’Italia verso l’Unesco) intraprendere una decisa azione di salvaguardia dello storico Orto Botanico, promuovendo un investimento dello Stato dedicato all’acquisizione di aree confinanti con l’Orto e all’abbattimento degli edifici ivi presenti con l’obiettivo di ricreare, almeno in parte, le condizioni ambientali che esistevano alla fine del secolo scorso e rendere possibile quella ricerca sulla biologia delle specie in via di estinzione che segue le linee di indirizzo volute dalla Comunità Europea.

All’articolo 9, sempre in dipendenza di finalizzazioni parlamentari, si sono previsti ulteriori interventi di edilizia universitaria a favore dell’ateneo di Torino (polo universitario di Savigliano), dell’ateneo di Roma La Sapienza (sede distaccata di Latina), dell’università di Cassino.

Nello stesso articolo si è prevista una somma da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture, atteso che a partire dall’anno successivo si entrerà in una fase più avanzata della definizione di importanti iniziative , quali ad esempio la città della scienza e della tecnologia a Roma, l’ammodernamento dell’Istituto nazionale di storia della scienza di Firenze, la realizzazione dello Science Centre virtuale a Torino, con attenzione altresì ad altre possibili iniziative nel Mezzogiorno .

Con il comma 4 si prevede l’integrazione degli stanziamenti dello stato di previsione del MURST per edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca universitaria di interesse nazionale.

Con il comma 5 si prevede che, sulla base di specifiche convenzioni stipulate fra le università e il Ministero per i beni e le attività culturali possa essere disposto, con decreti dei Ministri interessati, il trasferimento agli atenei delle biblioteche pubbliche ad essi collegate ai sensi dell’articolo 151 del ddl 112/98, e del relativo personale.

Art. 10

Con l’articolo 10 sono rifinanziate una serie di leggi riguardanti gli enti di ricerca.

Al comma 1 lettera a) si prevede il rifinanziamento del fondo di cui alla legge 46/82 con il quale sono assegnati contributi alle piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di ricerca.

L’esigenza del rifinanziamento è dovuta alla crescente richiesta di finanziamenti da parte del sistema produttivo, incoraggiata dalle agevolazioni fiscali introdotte dalla più recente normativa (vedasi ad esempio legge 196/98) nonché dalla semplificazione delle procedure che consentono un più rapido accesso ai fondi in questione.

Va, inoltre, tenuto presente che il fondo di cui trattasi, avendo natura "rotativa", si è progressivamente ridotto per effetto della diminuzione dei tassi di interesse.

Per tali ragioni, nel 1998 la domanda di contributi provenienti dalle PMI è stato soddisfatta soltanto in piccola parte. Si è ritenuto pertanto di stanziare la somma di £.140 miliardi per assegnare nuove risorse al sistema imprenditoriale che offre un considerevole contributo allo sviluppo economico sociale del nostro Paese attraverso l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

Viene previsto un contributo di £. 555 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.. per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ente di ricerca a carattere non strumentale che promuove, coordina ed effettua la ricerca nel campo della fisica del nucleo, delle particelle elementari e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari in tali settori.

L’INFN è stato istituito nel 1951 e, da più di 30 anni, la sua azione è basata sulla programmazione pluriennale delle attività, realizzate con i fondi erariali, fonte principale dei mezzi iscritti nei suoi bilanci, in coerenza con le attività perseguite, prevalentemente orientate alla ricerca di base.

Dal 1971 al 1998 i piani pluriennali – l’ultimo ha riguardato il quinquennio 1993/98 – sono stati approvati dal CIPE, Comitato al quale sono stati altresì presentati, nell’ultimo decennio, regolari rapporti annuali sull’andamento effettivo delle attività programmate.

Il 30 gennaio 1998, l’INFN ha deliberato il piano quinquennale 1999 – 2003, che prevede finanziamenti pubblici per 2.980 mld di lire.

Il MURST ha valutato, attraverso un’apposita commissione formata da esperti anche stranieri, i contenuti scientifici delle ricerche proposte e la relativa congruità delle richieste finanziarie avanzate, ha preso atto della complessiva regolarità nell’andamento del piano quinquennale 1994 – 1998 ed ha approvato il nuovo piano quinquennale 1999 – 2003, "con riferimento alle linee di ricerca relative al triennio 1999 – 2001" (d.m. 16 ottobre 1998).

L’atto appena citato fa cenno, ai fini dell’approvazione, all’attuale fase transitoria legata all’avvio del nuovo sistema di coordinamento e di programmazione della ricerca scientifica e tecnologica introdotta dal decreto legislativo n. 204/1998 e si muove nella prospettiva di assicurare l’ordinata prosecuzione delle attività di una organizzazione esistente e di porle in rapporto con le risorse finanziarie pubbliche che saranno effettivamente all’INFN nel triennio, in attuazione di provvedimenti specifici.

La legge finanziaria per il 1999 ha apprestato – in tabella D – un contributo dello Stato di L.555 mld., quale rifinanziamento della legge 573/1996.

La stessa legge finanziaria ha assegnato al MURST – in tabella B – un finanziamento nel fondo speciale per la copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999 – 2001. In quest’ambito un importo fisso di 555 mld. di lire all’anno, pari a quello del 1999, viene destinato all’INFN per il 2000 e il 2001.

Si prevede inoltre un finanziamento di lire 24,5 mld. a favore dell’INFM (Istituto nazionale di fisica della materia) quale contributo per la parziale copertura delle spese necessarie per il programma dell’ente 1999 – 2000.

Il finanziamento previsto con il presente intervento legislativo verrà impiegato in prima priorità per:

1. coprire i costi della convenzione che l’Istituto ha stipulato con l’Istituto Laue Langevin di Grenoble per garantire alla comunità scientifica nazionale (fisici, biologi, chimici, ecc.) l’utilizzo di una delle sorgenti di neutroni del mondo;

2. proseguire nella realizzazione delle stazioni sperimentali avviate presso le Facilities internazionali di luce si sincrotrone e neutronica e sostenere la preparazione degli esperimenti presso le stesse;

3. garantire alla comunità scientifica l’accesso a strumenti di calcolo avanzato, consolidando l’attività nazionale nel settore dell’elaborazione parallela;

4. potenziare le capacità di ricerca delle Unità e dei Laboratori INFM attraverso l’acquisizione di strumentazione avanzata e la formazione di personale tecnico e ricercatore; questo con particolare riguardo al consolidamento delle strutture INFM nel Mezzogiorno, presso le quali l’Istituto ha effettuato significativi investimenti nell’ambito del P.O. FESR 1994-1999 anche con l’obiettivo di fornire servizi al mondo produttivo;

5. sostenere la ricerca competitiva dei gruppi INFM attraverso lo strumento dei Progetti di Ricerca Avanzata, selezionati con un processo di valutazione internazionale;

6. garantire la copertura della quota a carico dell’ente per l’esecuzione dei programmi di formazione cofinanziati dal FSE obiettivi 1 e 3 mirati all’inserimento nel mondo produttivo e dei servizi di giovani laureati e diplomati specializzati nei settori di competenza dell’Istituto.

Al comma 2 si prevede che i contributi all’INFN e all’INFM, a partire dall’anno 2002, confluiranno nel fondo ordinario per gli enti e per le istituzioni di ricerca dello stato di previsione del MURST, per essere ripartiti fra le predette istituzioni con decreto del Ministro, secondo le modalità indicate dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il quale è stata riordinato il sistema della ricerca scientifica.

Si prevede inoltre al comma 3 un’apposita disposizione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che introduce un meccanismo più flessibile per ripagare le spese sostenute dal personale inviato all’estero per periodi di tempo superiori ad un mese per svolgere attività di ricerca presso organismi stranieri e internazionali, allo scopo di consentire agli enti di inviare più ricercatori all’estero. A tal fine sono previsti regolamenti degli enti di ricerca, sottoposti al controllo del MURST, previo parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11

L’articolo 11 affronta il problema dei medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1983-84 all’anno accademico 1990-91, destinatari di talune sentenze del Tar Lazio, con le quali è stata disposta l’estensione agli stessi del beneficio della borsa di studio (prevista dalla direttiva CEE n. 82/76, introdotta nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 257/91), con conseguente erogazione agli interessati di tutte le somme non percepite nel periodo anteriore all’entrata in vigore del citato decreto.

A tal fine l’articolo, come già accennato, prende in considerazione un arco di tempo ricompreso tra il 1983 (dovendo la direttiva CEE essere recepita entro il 31.12.1982) e il 1990, esteso peraltro fino al 1995, atteso che gli immatricolati nell’anno accademico 1990-91 hanno terminato il corso (senza percezione di borsa) al massimo in detto anno, nel caso di specializzazione di durata quinquennale.

Per poter operare il calcolo della borsa destinata ai ricorrenti la disciplina vigente offriva un unico punto di riferimento, e cioè l’importo della singola borsa di £. 21.500.000 (incrementato nel 1992 a £22.467.000) fissato dal citato decreto di attuazione della direttiva CEE per il periodo 1991-95. Si trattava, quindi, di individuare una cifra relativa alla somma da erogare per il restante periodo preso in considerazione.

Al fine di definire la somma da erogare si è tenuto conto dell’impegno orario (n.800 ore annuali) degli specializzandi secondo l’ordinamento antecedente a quello introdotto dal decreto legislativo n. 257/91.

Facendo la proporzione fra la remunerazione attribuita agli iscritti ai corsi attuati dopo l’entrata in vigore del citato decreto legislativo 251/97 (L. 21.500.000) e il relativo impegno orario (H. 1.500), rispetto al numero di ore richiesto agli specializzandi nel periodo ricompreso fra il 1983 e il 1991 (21.500.000:1.500=X:800) risulta che l’importo della borsa di studio da corrispondere a questi ultimi è pari a L. 11.550.000 circa. Tale somma viene arrotondata alla cifra di 13.000.000, onnicomprensivi. Non si dà luogo ad interessi legali né a rivalutazione monetaria.

Il pagamento delle somme così determinate, avverrà per fasi successive (tra il 1999 e il 2001) a favore di quegli interessati che risultino in possesso di taluni requisiti individuati dal Consiglio di Stato in sede di appello. Tali requisiti debbono comprovare l’impegno reso in via esclusiva dagli specializzandi durante l’intero corso di studi. Si tratta di un punto essenziale, in quanto è proprio la direttiva CEE 82/76 a subordinare la borsa ad una partecipazione assidua ai corsi, e quindi al "tempo pieno", con interdizione di ogni attività libero-professionale o lavorativa.

Sulla base della documentazione attestante l’idoneità richiesta, si è potuto accertare che su 1020 domande di rimborso già esaminate, solo, il 17,3% si trova nella condizione di ottenere la borsa. Si ritiene pertanto che su 5967 ricorrenti una stima prudenziale potrebbe indicare nel 50 per cento gli aventi diritto (su tale stima si è pertanto indicata l’autorizzazione di spesa).

L’articolo in esame esclude dal beneficio coloro che abbiano già usufruito di un’altra borsa a qualsiasi titolo, che non abbiano concluso il corso di specializzazione o che lo abbiano sospeso, a meno che la sospensione (salvo recupero del relativo periodo) non sia avvenuta per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia (comma 3).

L’articolo 11 si conclude con una disposizione sulla procedura relativa all’istanza di corresponsione delle borse (comma 4).

Art. 12

L’articolo 12 reca le disposizioni di copertura finanziaria, prevedendo al comma 3 un apposito meccanismo compensativo tra i fondi per i medici specialisti e l’incentivazione didattica.


Relazione tecnica

Si forniscono i dati riguardanti alcune disposizioni del d.d.l., per le quali è possibile prevedere la spesa.

Articolo 2

Comma 3

Con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 88, della legge n. 662/96 (Collegato alla L.F.) venne disposta l’istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del MURST, con una dotazione di lire 1 miliardo annuo, per il funzionamento dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Si prevede ora, al comma 3 dell’articolo 2 del presente provvedimento, il riferimento al comitato per la valutazione di tale autorizzazione di spesa e l’integrazione della medesima con un ulteriore finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dal 1999, in ragione della aumentata attività dell’Osservatorio, soprattutto in relazione alle nuove attività di valutazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del presente DDL.

Articolo 4

Comma 1

E' previsto che al fondo integrativo per l'incentivazione didattica affluiscano 270 miliardi nel triennio.

L'entità numerica al dicembre 1998 del personale interessato all'applicazione dell'articolo in questione è la seguente:

1) Professori ordinari a tempo pieno 11.733

" associati " " 16.381

Ricercatori 13.621

2) Professori ordinari che svolgono attività libero professionale intramuraria fino a 1.520

Professori associati che svolgono attività libero profess. intramuraria fino a 2.422

Ricercatori che svolgono attività libero profess. intramuraria fino a 2.467

Articolo 5

Comma 1

Lo stanziamento di £.33,5 mld nel 99, 38,5 mld nel 2000 e 51,5 nel 2001 è preordinato a incrementare il cofinanziamento degli assegni di ricerca da conferire a possessori di titolo di dottore di ricerca e a laureati in possesso di un idoneo curriculum scientifico professionale.

Come è noto l’importo degli assegni di ricerca è stato determinato con D.M. 11.2.98, pubblicato nella G.U. n. 84 del 10.4.98, in una somma compresa tra un minimo di £. 25 e un massimo di £. 30 milioni, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione erogante.

Si prevede, perciò, che il numero degli assegni nel 1999 potrebbe essere pari a 2680 circa ove le università dovessero stanziare una somma pari a quella erogata dallo Stato (67 mld: 25 milioni).

Il numero indicato potrà variare in relazione all’importo degli assegni stabilito dalle università (fra 25 e 30 milioni) e all’entità delle somme impiegate dagli atenei per il cofinanziamento.

Analoghe considerazioni valgono per gli anni successivi 2000 e 2001.

Comma 2

Le richieste di finanziamento da parte degli atenei per il funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali sono così suddivisibili in relazione alle diverse voci:

£. 29,6 mld (funzionamento);

£. 9,5 mld (strumenti);

£. 29,4 mld (professori di 1ª fascia);

£. 22,3 mld (professori di 2ª fascia).

Tali richieste potranno essere solo parzialmente esaudite con i provvedimenti della programmazione universitaria attualmente in corso di definizione, e pertanto con la disposizione di cui al comma 2 si prevede una contribuzione da parte dello Stato al fine di consentire l’effettuazione dei corsi.

Articolo 7

Comma 1

Viene stanziato 1,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 per le seguenti spese di funzionamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari:

a) per corrispondere specifiche indennità di presenza e rimborsi di spese sostenuti dai componenti;

b) per corrispondere specifiche indennità di missione ai presidenti e vice-presidenti dei due organi consultivi;

c) per la nomina di 3 esperti, con compiti di supporto richiedenti specifiche capacità professionali.

Ove si prendessero come riferimento le indennità corrisposte ai componenti dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, stabilite con decreto interministeriale (MURST- Ministero del Tesoro, in data 2.1.97) si possono ipotizzare la seguenti spese:

£. 50 milioni annui lordi di indennità per ciascuno dei Presidenti dei due organi;

£. 25 milioni annui lordi di indennità ai vice Presidenti dei due organi;

£. 100.000 quale gettone di presenza per ciascuna riunione ai componenti del CUN e del CNSU:

gettone di presenza

Membri

n. riunioni in un anno

Totali

CUN £. 100.000

60

12

72.000.000

CNSU £.100.000

30

12

36.000.000

A tali cifre sono da aggiungere gli importi relativi ai contratti con esperti anche a tempo pieno.

Prendendo come riferimento il trattamento economico degli esperti incaricati dal Ministro su proposta dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (anche a tempo pieno), stabilito con decreto interministeriale 02.12.97 a decorrere dal 1998, si ipotizzano le seguenti ulteriori spese:

£. 50.000.000 annui + IVA (20%) = 60 milioni x 6 esperti = £.360.000.000

La spesa complessiva è così riassunta:

£. 150 milioni (indennità Presidenti e vice presidenti del CUN e del CNSU)

£. 72 milioni per gettoni presenza CUN;

£. 36 milioni gettoni presenza componenti CNSU;

£. 360 milioni per incarichi esperti;

£. 618.000.000 in totale.

La residua somma di 880 milioni, che si cumula ai 662 milioni già stanziati in bilancio, è da utilizzare sia per i rimborsi spese (nel 1998 l'importo relativo al solo CUN è stato di 500 milioni ), sia in relazione al prevedibile maggiore carico di riunioni per effetto dei provvedimenti applicativi dell'autonomia didattica.

Articolo 8

Comma 2

L'applicazione dei benefici di cui all'art. 1 della L. 21.2.89, n. 63, a favore del personale delle università per stranieri di Perugia e Siena, ha determinato i seguenti costi (che peraltro le università in questione stanno già sostenendo, e che non comportano quindi nuovi oneri per le stesse e per lo Stato):

Università per stranieri di Perugia: (situazione al gennaio 1998)

- personale interessato (tecnici e amministrativi):

…………………………………….28 unità

- incremento costo medio per unità £. 3.000.000

Incremento costo complessivo £.84.000.000

Università per stranieri di Siena: (situazione al gennaio 1998)

- personale interessato (tecnici e amministrativi)

………………………………………….47 unità

- incremento costo medio per unità £. 4.018.100

- " " complessivo £. 188.850.846

Comma 3

Il mantenimento del trattamento economico complessivo a favore del personale delle scuole autonome di ostetricia soppresse riguarda 11 unità per un costo complessivo di £. 781.000.000 (costo per unità £. 71.000.000), da suddividere tra le 4 università interessate, che potranno far fronte a tale limitato onere con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza gravare sul bilancio dello Stato.

Articolo 9

Comma 1

All'autorizzazione dei limiti di impegno ventennali sono interessati il Polo universitario di Savigliano (università di Torino) e l'Orto botanico di Padova, dai quali è stato espresso il seguente fabbisogno:

Polo universitario di Savigliano: 30 mld (importo necessario per la ristrutturazione e l'adeguamento di un complesso edilizio alle esigenze didattiche e di ricerca – Facoltà di agraria, Farmacia ed in prospettiva Facoltà di lettere e filosofia).

Orto botanico di Padova : 30 mld (finanziamento necessario per la salvaguardia dell’Orto botanico di Padova ed in particolare per l’acquisizione di aree confinanti e per l’abbattimento degli edifici esistenti).

Comma 2

All’autorizzazione di spesa sono interessati l’università di Cassino e il polo universitario di Latina (università "La Sapienza" di Roma), dai quali sono state rappresentate le seguenti esigenze:

Università di Cassino: 8 mld da investire nel triennio 1999/2001 (per la realizzazione di impianti sportivi anche in vista dell’attivazione del corso di laurea in scienze motorie).

Polo universitario di Latina (necessità di un investimento complessivo nel settore dell’edilizia per la realizzazione delle esigenze di sviluppo del polo).

Comma 3

Con lo stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001 sarà possibile dar corso alla progettazione della rete nazionale di musei scientifici e tecnologici da realizzare sull'intero territorio nazionale. Le somme suddette verranno ripartite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tra gli Enti interessati al fine di procedere alla progettazione esecutiva delle iniziative finora già definite (Città della scienza e tecnologia a Roma, Centro virtuale della scienza a Torino e ammodernamento dell'Istituto nazionale di storia della scienza a Firenze, eventuali altre iniziative nel Mezzogiorno).

Comma 4

Con le disposizioni di cui al comma 4 si provvede ad integrare con una somma di lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001 lo stanziamento del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Fondo per l'edilizia universitaria, per le grandi attrezzature scientifiche e per i progetti di ricerca) la cui dotazione viene determinata annualmente dalla Tabella C della Legge Finanziaria.

L'integrazione suddetta è finalizzata, in particolare, al cofinanziamento di interventi realizzati dalle regioni e finalizzati alla manutenzione straordinaria, al recupero, alla ristrutturazione, all'acquisto di immobili, nonchè a nuove costruzioni da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari.

Articolo 10

Con le disposizioni di cui all’articolo 10 vengono rifinanziate talune attività istituzionalmente svolte dal MURST o da enti vigilati dal Ministero medesimo, nonché i nuovi strumenti previsti dal decreto legislativo n. 204/98 che ha ristrutturato l’intero settore della ricerca in attuazione della delega recata dalla legge n. 59/1997.

In particolare, la lettera a) del comma 1 destina l’importo complessivo di lire 140 miliardi nel triennio 1999-2001 al fondo speciale per la ricerca applicata istituita dalla legge n. 1089/68 e successive modificazioni.

A seguito della cessazione dal 1998 delle quote di finanziamento annuo determinate dalla tabella F della legge finanziaria, con tali contributi il fondo, a carattere rotativo e gestito tramite l’IMI, potrà far fronte alla crescente richiesta di finanziamenti, da parte soprattutto delle PMI.

Con la lettera b)del comma 1 si provvede al rifinanziare l’INFN per gli anni 2000 e 2001, con un contributo annuo di lire 555 miliardi per ciascuno degli anni suddetti, che si aggiungono al contributo stabilito, per pari importo, dalla tabella B della legge finanziaria 1999. Tali quote corrispondono alle previsioni inserite nel piano quinquennale 1999-2003che contiene il programma di attività dell’Istituto per il periodo suddetto.

Con la lettera c) del medesimo comma 1 è disposto, analogamente all’INFN, il versamento del contributo dello Stato per il funzionamento dell’INFN, pari a 24,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000e 2001, mentre la quota per il 1999è prevista nella tabella B della legge finanziaria 1999.

Infine, la lettera d) del comma 1 finanzia il nuovo fondo integrativo speciale per la ricerca istituito ai sensi del decreto legislativo n. 204/98, assegnando un contributo di lire 40 miliardi per il 2000 e di lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2001, che si aggiungono ai 50 miliardi già assegnati dalla tabella D della legge finanziaria 1999. Con la somma suddetta sarà possibile finanziare spe4cifici interventi di particolare rilevanza strategica indicata dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) istituito dall’articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 204/98. In attesa dell’approvazione del PNR la disposizione in esame detta anche le modalità transitorie per corrispondere i finanziamenti relativi all’anno 1999.

Articolo 11

Come è stato rilevato nella relazione illustrativa la spesa relativa alla corresponsione delle borse di studio ai medici specialisti (83 mld nell'anno 1999, 48 mld nell'anno 2000 e 25 mld nell'anno 2001), risulta calcolata nel modo seguente.

Il decreto legislativo 257/01 ha fissato in £. 21.500.000 l’importo di ogni singola borsa a fronte dell'impegno complessivo orario di 800 ore in un anno.

Al fine di definire le somme da erogare ai medici specializzandi per il periodo di riferimento 1983-1995 (atteso che gli immatricolati nell’anno accademico 90-91 hanno terminato il corso nel 95 senza percepire le borse) si è fatto ricorso alla seguente proporzione, ponendo come elementi la remunerazione e il relativo impegno orario degli specializzandi iscritti ai corsi attivati ai sensi del decreto legislativo 257/91, in rapporto all'impegno orario degli iscritti alle scuole mediche nel citato periodo di riferimento 1983/1985:

21.500.000 : 1.500 = x : 800

(importo borsa d.lgs.257/91) (numero ore d.lgs.257/91) (n. ore ante d.lgs.257/91)

L’importo ricavato corrisponde a £. 11.467.000, che è arrotondato alla cifra di £. 13.000.000 onnicomprensiva, atteso che, non sono calcolati né l'interesse legale nè la rivalutazione monetaria, come previsto da recenti normative. Pertanto, la somma da corrispondere annualmente a ciascun avente diritto per l’intera durata del corso assomma a £. 52.000.000 (13.000.000 x 4).

Come precisato nella nota di illustrazione del provvedimento, il pagamento delle somme così determinate spetta soltanto a coloro che risultino in possesso di alcuni requisiti individuati dal Consiglio di Stato.

Si è potuto accertare che su 1020 domande di rimborso già esaminate, soltanto il 17,3 % si trova nella condizione di ottenere la borsa.. Si ritiene, perciò, che secondo una stima prudenziale su 5967 ricorrenti, gli aventi diritto potrebbero essere circa il 50 per cento (circa 3000). Conseguentemente moltiplicando la cifra di £. 52.000.000 x 3000 si ottiene la cifra di £. 156.000.000.


 Relazione tecnico-normativa

Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente:

Sono abrogate le norme di cui all’articolo 5, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che determinavano l’istituzione dei nuclei di valutazione degli atenei, la previsione di una apposita relazione di valutazione e l'istituzione e i compiti dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (articolo 2).

E' sostituito l'articolo 1, comma 6, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che fissa senza eccezioni alla data del 1° novembre la decorrenza delle nomine in ruolo e dei trasferimenti dei professori e dei ricercatori (art. 6, comma 1 del disegno di legge).

E’ modificato l’articolo 9, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341 al fine di prevedere gli stessi strumenti ivi previsti (D.P.R. su proposta dei Ministri interessati) per definire gli sbocchi professionali dei titoli che saranno individuati con le disposizioni relative all’autonomia didattica (art. 17, comma 95, legge 127/97, già modificato con la legge n. 4 del 1999).

E' sostituto l'articolo 16, comma 4, lett. b) della legge 9 maggio 1989, n. 168 che prevede una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà (art. 6, comma 3, lett. a) del disegno di legge).

E' integrato l'art. 16, comma 4, lett. d), con una norma intesa ad ampliare l'autonomia statutaria dell'università, cui è demandata, in materia di organi accademici, la disciplina della composizione, dell'elettorato attivo e passivo e delle incompatibilità (art. 6, comma 3, lett. b) del disegno di legge).

Si prevede un chiarimento interpretativo dell’articolo 11 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120 convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 (personale delle università per stranieri di Perugia e Siena) dovendosi evidenziare che:

- le università per stranieri di Perugia e Siena sono state statizzate con la legge n. 23 del 1986;

- la legge 21 febbraio 1989, n. 63, ha previsto per il personale delle università statali entrato nei ruoli dopo il 1979 i benefici dell’articolo 85 della legge 312/80 (inquadramento sulla base delle mansioni effettivamente svolte);

- l’articolo 11 della legge n. 236 disponeva espressamente l’estensione di tali benefici al personale delle università per stranieri di Perugia e Siena;

- la norma inserita nel disegno di legge (art. 8, comma 2), a seguito di contrasti interpretativi e di pronunce difformi tra Corte dei conti e TAR, chiarisce che i benefici si applicano a tutto il personale di tali università ad eccezione di quello che, a qualsiasi titolo, ne abbia già beneficiato dopo la statizzazione.

Si prevede (art. 8, comma 4) una norma interpretativa relativa agli assegni personali non riassorbibili per i professori e ricercatori universitari (art. 3, comma 57 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articoli 36, ultimo comma e 38, ultimo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), al fine di evitare che l’importo attribuito all’atto dell’accesso alla fascia di professore associato e di professore ordinario (e che è attribuito provvisoriamente al fine di evitare una reformatio in peius per chi proviene dal ruolo dei ricercatori e della fascia di associato) sia comunque mantenuto con aggiuntivo all’atto della ricostruzione della carriera per effetto della conferma nella fascia di professore associato e di passaggio dallo straordinariato all’ordinariato.

Si modifica l'articolo 105 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per inserire i ricercatori confermati tra il personale che può svolgere attività didattiche nelle Accademie militari o istituti assimilati.

Con le altre disposizioni si introduce materia nuova e si dispongono le autorizzazioni di spesa per utilizzare gli accantonamenti di cui alle tabelle A e B del MURST.

Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l’innovazione della legislazione vigente; accertamento dell’esistenza nella materia oggetto, dell’intervento di riserva assoluta o relativa di legge; precedenti norme di delegificazione.

Con riferimento alle diverse disposizioni si può rilevare:

- articoli 1, 2 e 3:

rispondono all’esigenza di rafforzare il sistema di valutazione del sistema universitario e di accrescere la qualità del sistema medesimo attraverso meccanismi incentivanti per gli atenei (occorre la legge per limitare l’autonomia degli atenei – 33, u.c. della Costituzione);

- articolo 4:

in una situazione di carenze qualitative e qualitative della didattica, la norma prevede meccanismi di incentivazione della quantità e della qualità dell’insegnamento nonchè incentivi all'attività di ricerca (occorre la legge in quanto la materia dello stato giuridico è regolata per legge);

- articolo 5:

risponde all’esigenza di favorire l’avviamento dei giovani alla ricerca (assegni di ricerca) e di rendere più agevole l’avvio delle scuole di specializzazione per le professioni legali, con fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla programmazione universitaria (occorre la legge in quanto trattasi di autorizzazioni di spesa);

- articolo 6:

risponde all’esigenza di ampliare la sfera dell’autonomia degli atenei e di definire il percorso conclusivo dell’autonomia didattica. In entrambi i casi occorre la legge, trattandosi di autonomia universitaria e di accesso alle professioni;

- articolo 7:

risponde all’esigenza di integrare le dotazioni per gli organi collegiali del Ministero al fine di far fronte al maggior carico di lavoro in relazione al processo di autonomia didattica degli atenei e alla valutazione del sistema universitario. Occorre la legge per le autorizzazioni di spesa;

- articolo 8:

risponde allo scopo di determinare norme applicative o interpretazioni autentiche che assicurino risparmi per gli atenei (commi 1 e 4), l’eliminazione di conflitti interpretativi (comma 2), una misura di carattere sociale in una fase di trasformazione di alcune strutture formative (c. 3). Occorre la legge al fine di ottenere le finalità indicate;

- articolo 9:

risponde all’esigenza di proseguire nell’attuazione di interventi di edilizia universitaria evidenziati da appositi emendamenti parlamentari alla legge finanziaria 1999 e di rifinanziare gli interventi per l’edilizia universitaria, di agevolare l’attuazione dell’articolo 151 del decreto legislativo 112/98, prevedendo anche la possibilità del trasferimento del personale in connessione a convenzioni tra università e Ministero per i beni e le attività culturali per il passaggio di biblioteche pubbliche statali annesse alle medesime università. Trattandosi di autorizzazioni di spesa e di trasferimento del personale con annesse risorse finanziarie occorre la legge;

- articolo 10:

risponde all’esigenza di rifinanziare attività di sostegno alla ricerca industriale (per le quali vi è forte domanda), nonché di enti di ricerca quali INFN e INFM (per i quali non era stato possibile, in sede di decreto legislativo n. 204 sul riordino della ricerca, prevedere immediatamente il finanziamento a carico del Fondo ordinario enti di ricerca del MURST, in quanto le leggi di finanziamento pluriennali si esaurivano nel triennio) e il fondo integrativo speciale per la ricerca istituito dal decreto legislativo n. 204/98 (riordino della ricerca) e della legge finanziaria 1998. Si ottiene altresì la finalità di prevedere dal 2002 l’inserimento dei contributi per INFN e INFM al predetto Fondo ordinario (assicurando così omogeneità al sistema). Con il comma 4 si accenna l’autonomia degli enti di ricerca allo scopo di facilitare l’invio all’estero di ricercatori. Trattandosi di autorizzazioni di spesa e di deroghe alla legislazione in materia di indennità di missione (sia pure in riduzione) occorre la legge;

- articolo 11:

come detto in relazione, risponde alla finalità di dare attuazione a giudicati. La legge occorre per la quantificazione dell’importo da corrispondere ai vincitori dei ricorsi e per la precisazione dei requisiti.

Valutazione dell’impatto amministrativo

Hanno impatto diretto sul Ministero le norme sulla valutazione del sistema universitario, denominato ora Comitato di indirizzo per la valutazione degli atenei e, sulla autorizzazioni di spesa. Ciò risponde al profilo di un Ministero sempre più di indirizzo, finanziamento, coordinamento e valutazione, con la gestione decentrata agli atenei e agli enti di ricerca. Fa eccezione soltanto l’articolo 11, ove si prevede una diretta attività del Ministero per l’attuazione di giudicati, considerate la particolarità della situazione e il numero non eccessivo dei vincitori (5967).



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