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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Legge 5 febbraio 2003, n. 17
(in GU 10 febbraio 2003, n. 33)

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1.  All'articolo  55,  secondo comma, del testo unico delle leggi recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo  41,  secondo  comma, del testo unico delle leggi per la composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica".

2.  All'articolo  55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n. 570 del 1960, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:     "L'annotazione  del  diritto al voto assistito, di cui al secondo comma,  e'  inserita,  su richiesta dell'interessato, corredata della relativa  documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante  apposizione  di  un  corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.     

Data a Roma, addì 5 febbraio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli


                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 236): Presentato dal sen. Paolo Giaretta il 18 giugno 2001.
              Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali), in  sede  referente,  il  18 luglio  2001, con pareri delle commissioni 2a e 12a.
              Esaminato dalla 1a commissione il 24, 29 gennaio 2002 e 12 febbraio 2002.
              Relazione  scritta annunciata il 14 febbraio 2002 (atto n. 236/A - relatore sen. Malan).
              Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 2002. Camera dei deputati (atto n. 2453):
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali), in  sede  referente,  il  4 marzo  2002,  con  pareri delle commissioni II e XII.
              Esaminato  dalla I commissione il 25, 26 settembre 2002 e 2, 3, 15, 17, 31 ottobre 2002.
              Relazione  scritta  presentata il 7 novembre 2002 (atto n. 2453/A - relatore on. Bressa).
              Esaminato  in  aula  il  27 gennaio 2003 e approvato il  29 gennaio 2003.

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          Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1, commi 1 e 2:

- L'art.  55  del testo unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  così  come  modificato  dalla  presente legge, e' il seguente:

"Art.  55 (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori  non  possono  farsi  rappresentare  nè,  qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I  ciechi,  gli  amputati  delle  mani,  gli affetti da paralisi   o  da  altro  impedimento  di  analoga  gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della   propria  famiglia  o,  in  mancanza,  di  un  altro elettore,   che   sia  stato  volontariamente  scelto  come accompagnatore,  purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun   elettore   può   esercitare  la  funzione  di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I   presidenti   di   seggio   devono  richiedere  agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore  consegna il certificato dell'elettore accompagnato;   il   presidente  del  seggio  accerta,  con apposita   interpellazione,   se  l'elettore  abbia  scelto liberamente  il  suo  accompagnatore e ne conosca il nome e cognome,  e  registra  nel verbale, a parte, questo modo di votazione,   indicando   il   motivo  specifico  di  questa assistenza   nella   votazione,   il   nome  dell'autorità sanitaria  che  abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione  del diritto al voto assistito, di cui al secondo  comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata  della relativa documentazione, a cura del comune di   iscrizione  elettorale,  mediante  apposizione  di  un corrispondente  simbolo  o codice, nella tessera elettorale personale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in materia  di  riservatezza personale ed in particolare della legge    31 dicembre    1996,    n.   675,   e   successive modificazioni.".
- L'art.   41  del  testo  unico  delle  leggi  per  la composizione    e    la   elezione   degli   organi   delle amministrazioni  comunali, di cui al decreto del Presidente della   Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570,  così  come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art.  41 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge 23 marzo  1956,  n.  136,  art.  23).  -  Il  voto  e' dato dall'elettore   presentandosi   personalmente   all'ufficio elettorale.

I  ciechi,  gli  amputati  delle  mani,  gli affetti da paralisi   o  da  altro  impedimento  di  analoga  gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della   propria  famiglia  o,  in  mancanza,  di  un  altro elettore,   che   sia  stato  volontariamente  scelto  come accompagnatore,  purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.
Nessun   elettore   puo'   esercitare  la  funzione  di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I   presidenti   di   seggio   devono  richiedere  agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore  consegna il certificato dell'elettore accompagnato;   il   presidente  del  seggio  accerta,  con apposita   interpellazione,   se  l'elettore  abbia  scelto liberamente  il  suo  accompagnatore e ne conosca il nome e cognome,  e  registra  nel verbale, a parte, questo modo di votazione,   indicando   il   motivo  specifico  di  questa assistenza   nella   votazione,   il   nome  dell'autorità sanitaria  che  abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai  funzionari  medici  designati  dai  competenti  organi dell'unita'  sanitaria  locale;  i  designati  non  possono essere  candidati  ne'  parenti  fino  al  quarto  grado di candidati.

Detti  certificati  debbono attestare che la infermità fisica  impedisce  all'elettore  di esprimere il voto senza l'aiuto  di  altro  elettore;  i  certificati stessi devono essere  rilasciati  immediatamente e gratuitamente, nonché in  esenzione  da  qualsiasi  diritto  od  applicazione  di marche.

L'annotazione  del diritto al voto assistito, di cui al secondo  comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata  della relativa documentazione, a cura del comune di   iscrizione  elettorale,  mediante  apposizione  di  un corrispondente  simbolo  o codice, nella tessera elettorale personale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in materia  di  riservatezza personale ed in particolare della legge    31 dicembre    1996,    n.   675,   e   successive modificazioni.".


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