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Legge 29 gennaio 1951, n. 37
(in GU 9 febbraio 1951, n. 33)

Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di Lire 25.000.000, fra gli enti beneficiari dei contributi concessi con l'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538

Art. 1

All'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, č aggiunta la seguente lettera: d) a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'avviamento al lavoro dei privi di vista, lire 25 milioni.

Art.2

Il contributo di cui all'art. 1 decorre dal l'esercizio finanziario 1950-51

Art.3

Il Ministro per il tesoro č autorizzato a provvedere con proprio decreto, alla iscrizione della somma suindicata ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio finanziario 1950-51, ed alla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 147 del bilancio del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.


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