Legge 19 gennaio 1942, n. 86 (1)

Disposizioni concernenti le scuole non regie e gli esami di Stato di maturità e di abilitazione

 

Capo I - Delle scuole non regie 1 - 12

Capo II - Degli esami di Stato 13 - 27

Capo III - Disposizioni particolari per le scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche 28 - 32

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie 33 - 39

 

Capo I - Delle scuole non regie.

1 - Le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiore e femminile possono essere assunte soltanto dalle scuole non regie che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni regie e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario. Le istituzioni scolastiche non regie, che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle scuole regie, assumono la denominazione generica di corsi. L'Ente nazionale per l'insegnamento medio (E. N. I. M. ), istituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, assume la denominazione di Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E. N. I. M. S.) (2). Alla sua vigilanza sono sottoposti le scuole non regie, e i corsi che hanno per scopo di impartire l'istruzione per il conseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e femminile.

All'E. N. I. M. S. può essere affidata, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico. La facoltà concessa all'E. N. I. M. S. dall'art. 18 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, di istituire in via d'esperimento scuole-tipo deve intendersi riferita, ai sensi della presente legge, alla istituzione e alla gestione di corsi organizzati con speciali programmi, metodi e insegnamenti, subordinatamente all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale. Fatta eccezione dei corsi per lavoratori di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, tutte le istituzioni scolastiche non regie non considerate nel precedente comma terzo o per cui il Ministro per l'educazione nazionale non disponga ai sensi del comma quarto, sono qualificate corsi liberi d'istruzione tecnica e come tali sono sottoposte, a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, alla vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, il quale, previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, ne autorizza l'apertura, ne ordina la chiusura e ne dà notizia al sindacato nazionale dei gestori di istituti di educazione e d'istruzione.

2. Le scuole non regie e i corsi di cui al terzo comma del precedente articolo possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali, morali e politici. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità. La stessa facoltà é riconosciuta alle persone giuridiche italiane, ma in tal caso i requisiti dianzi indicati devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente.

3. Salvo il disposto dell'art. 28, l'autorizzazione ad aprire scuole e corsi può essere concessa dall'E. N. I. M. S. previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, a condizione:

  1. che l'istituzione abbia sede in locali adatti e salubri, e disponga dei necessari mezzi tecnici e didattici;
  2. che siano assicurate, col rispetto delle norme relative, le esercitazioni pratiche, se richieste dagli ordinamenti scolastici;
  3. che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a persone in possesso dei necessari requisiti morali e politici, nonché‚ dell'iscrizione all'albo professionale, o, se si tratti d'insegnamenti per i quali non è prevista l'iscrizione all'albo, del titolo legale di abilitazione;
  4. che da apposito piano finanziario risulti assicurata la possibilità di funzionamento della scuola o del corso di cui si chiede l'autorizzazione.

Le spese per gli accertamenti necessari ai fini della concessione di cui al primo comma sono a carico dell'ente o della persona richiedente l'apertura della scuola o del corso. Inoltre la persona o l'ente che ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura della scuola o del corso è tenuto a corrispondere una tassa annua di funzionamento. La misura, così della spesa necessaria per i sopraddetti accertamenti, come della tassa annua di funzionamento, è indicata nella tabella A annessa alla presente legge. L'importo di dette tasse è devoluto all'E. N. I. M. S. La predetta tabella A può essere modificata con decreto reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E. N. I. M. S. Contro la denegata autorizzazione ad aprire scuole e corsi di cui all'art. 1 è ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (3).

4. E' vietato il funzionamento di scuole e corsi di nuova istituzione, che non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura (3). Il regio provveditore agli studi dispone l'immediata chiusura delle scuole e dei corsi eventualmente aperti senza la prescritta autorizzazione (3). I contravventori sono passibili di un'ammenda da lire 200. 000 a lire 1. 000. 000 (3/a); in caso di recidiva, congiuntamente all'ammenda può essere applicato l'arresto fino a tre mesi (3).L'E. N. I. M. S. (4) per ragioni di ordine morale, politico e didattico, ovvero quando siano venute meno le condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, può disporre la chiusura di scuole o di corsi già autorizzati. L'ordine è immediatamente esecutivo. Contro la deliberazione di chiusura èammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Per le scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica, si applicano, inoltre, le norme di cui all'art. 29.

5. L'apertura e il funzionamento di scuole e di corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri restano regolati dalla legge 30 ottobre 1940, n. 1636, sulla disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia.

6. Le scuole non regie, autorizzate, da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:

  1. che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, la attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre ginnastiche siano sufficienti e adatti, in relazione al tipo della scuola stessa;
  2. che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole regie, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali;
  3. che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano;
  4. che il personale insegnante sia iscritto all'albo professionale, o, se trattasi d'insegnamenti per i quali non è prevista l'iscrizione all'albo, sia munito del titolo di abilitazione, e che, del pari, il personale tecnico e gl'istruttori pratici siano in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni vigenti.

7. La concessione del riconoscimento legale di cui al precedente articolo comporta, limitatamente ai soli alunni interni, salvo peraltro il disposto dell'art. 32, la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti, degli esami sostenuti presso la scuola non regia che abbia ottenuto il detto beneficio, fatta eccezione per l'esame di maturità e di abilitazione, per il quale valgono le norme dell'art. 14. Le scuole non regie istituite o gestite direttamente o per delega dall'E. N. I. M. S. (4), ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, godono senz'altro del riconoscimento legale.

8. Le scuole non regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle regie se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del concordato con la Santa Sede o da enti costituiti dal sindacato nazionale fascista dei gestori d'istituti di educazione e di istruzione, in quanto siano riconosciuti come enti pubblici. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nel precedente art. 6, si richiede:

  1. che il numero e il tipo delle cattedre sia uguale a quello delle corrispondenti scuole regie;
  2. che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole regie o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, regie o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118;
  3. che al personale di ruolo sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole regie corrispondenti.

9. Qualora, in seguito ai risultati di apposita ispezione disposta dall'E. N. I. M. S. (4) e in base ad ogni altro elemento di giudizio sia accertata l'esistenza delle condizioni volute, a seconda dei casi, dai precedenti artt. 6 e 8, il commissario dell'ente trasmette gli atti concernenti la richiesta del riconoscimento o del pareggiamento al Ministero dell'educazione nazionale, per l'emanazione del relativo decreto ministeriale. Il pareggiamento, ovvero il riconoscimento legale decorrono, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.

10. Il Ministro per l'educazione nazionale (5), sentito il commissario dell'E. N. I. M. S. (6), ovvero su proposta del commissario stesso, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine politico, morale o didattico. Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, da emanarsi d'intesa col Ministro per le finanze, determinerà la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale. Ispezioni compiute dai regi provveditori o disposte dall'E. N. I. M. S. (6/a) o dal Ministero della educazione nazionale accerteranno che nelle scuole non regie permangano valide ed efficienti le condizioni previste dagli artt. 3, 6 e 8 della presente legge, in base alle quali esse furono autorizzate o riconosciute o pareggiate.

11. Nella tabella B annessa alla presente legge, è indicata la misura della tassa dovuta una volta tanto all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento e quella della tassa annua dovuta dalle scuole che abbiano ottenuto l'uno o l'altro di tali benefici. Tali tasse sono devolute all'E. N. I. M. S. (6/a). La predetta tabella B può essere modificata con decreto reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale (6/b), d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E. N. I. M. S.

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7).

omissis

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie.

33. Le scuole non regie e i corsi di cui al terzo comma dell'art. 1 che siano stati autorizzati dai regi provveditori agli studi sono tenuti a chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la conferma della autorizzazione, secondo le norme stabilite dai precedenti articoli, versando all'E. N. I. M. S. , qualora ottengano la conferma stessa, la tassa annua di funzionamento di cui al precedente art. 3.

Le scuole non regie e i corsi di cui al terzo comma dell'art. 1 che siano stati autorizzati dal Ministro per l'educazione nazionale, a norma della legge 5 gennaio 1939, n. 15 (8), non sono tenuti a chiedere una nuova autorizzazione; ma debbono egualmente versare all'E. N. I. M. S. la tassa annua di funzionamento, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

34. Le scuole attualmente pareggiate alle regie e quelle che tuttora godono del beneficio previsto dall'art. 51 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, per effetto della associazione all'E. N. I. M. S. o in virtù di altre disposizioni, conservano il pareggiamento o il riconoscimento legale ai sensi delle presenti disposizioni. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, tali scuole debbono essere, a cura dell'E. N. I. M. S. , ispezionate al fine di accertare se si siano uniformate alle condizioni volute dagli artt. 6 e 8, per la concessione, rispettivamente, del riconoscimento legale o del pareggiamento.

Alle scuole attualmente gestite dall'E. N. I. M. S. si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 7. Le scuole specificate nel primo comma del presente articolo sono tenute a versare all'E. N. I. M. S. a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la tassa annua stabilita dalla annessa tabella B.

35. Fermo restando quanto è stabilito per gli alunni della scuola media dalla legge 1ø luglio 1940, n. 899, gli altri alunni che nello scrutinio finale per la promozione alla classe successiva, o nella sessione estiva, per gli esami di ammissione, idoneità e licenza, non conseguano la sufficienza in tutte le discipline sono ammessi a ripetere le materie nelle quali non hanno riportato la sufficienza, qualunque ne sia il numero.

36. Sono abrogati gli artt. 11 e 15 del regio decreto-legge 3 gennaio 1938, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, numero 15, e tutte le altre disposizioni del provvedimento stesso che siano in contrasto con la presente legge.

37. Gli insegnanti in atto abilitati all'insegnamento, che alla data della presente legge abbiano insegnato da almeno cinque anni nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, possono, con dichiarazione del Ministro per l'educazione nazionale, essere equiparati a coloro che hanno conseguito l'idoneità in un concorso di Stato o l'abilitazione con almeno sette decimi ai fini del precedente art. 30, previa segnalazione di loro particolari benemerenze didattiche e previo il risultato favorevole di un'ispezione all'uopo disposta dal Ministro.

38. Gli ecclesiastici e i religiosi non provvisti di laurea che alla data della presente legge abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni nelle scuole riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, sono ammessi ad usufruire della concessione di cui all'art. 31, purché‚ abbiano regolarmente compiuto il curriculum di studi prescritto per il sacerdozio dal codice di diritto canonico.

39. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, le scuole tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del concordato con la Santa Sede o da enti costituiti dal sindacato nazionale fascista dei gestori d'istituti di educazione e di istruzione, in quanto siano riconosciuti come enti pubblici, sono dichiarate sedi di esami di maturità e di abilitazione, quando, da almeno tre anni scolastici, computando l'anno in corso, godano del riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami, a norma dell'art. 51 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive estensioni, e quando risulti la regolarità del loro funzionamento. I due delegati saranno nominati dal Ministro per l'educazione nazionale, secondo le norme dell'art. 16. (Si omettono le tabelle allegate).

 

Note

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1942, n. 52.

(2) L'Ente nazionale per l'Insegnamento medio e superiore èstato soppresso dal D. Lgs. Lgt. 24 maggio 1945, n. 412, che ha pure devoluto le relative attribuzioni al Ministero per la pubblica istruzione.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-19 giugno 1958, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, nonché del primo, secondo e terzo comma dell'art. 4 della presente legge, in riferimento all'art. 33 della Costituzione: salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.

(3/a) La misura della multa è stata cosi elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché‚ dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione èesclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(4) Vedi nota 2 all'art. 1.

(5) Ora, della pubblica istruzione.

(6) Vedi nota 2 all'art. 1.

(6/a) Vedi nota 2 all'art. 1.

(6/a) Vedi nota 2 all'art. 1.

(6/b) Ora, della pubblica istruzione.

(7) Riguardava la composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico del soppresso E. N. I. M. S.

(8) Ha convertito in legge il R. D. L. 3 giugno 1938, n. 928, riportato al n. I/III di questa voce.



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