Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Legge 16 novembre 1950, n. 1093
(in GU
17 gennaio 1951, n. 13)

Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

1. Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura.

2. I diplomi di benemerenza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.

3. Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel "recto" il simbolo della Repubblica e nel "verso" una corona di quercia racchiudente la leggenda "Ai benemeriti della cultura".

4. Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenza per l'istruzione popolare; il numero dei diplomi di cui all'art.387 è raddoppiato per ogni categoria.

5. Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto presidenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

6. Il Ministro per la pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:

a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;
b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli;
c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia;
d) da due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro che sono già insigniti del diploma di benemerenza di cui all'articolo 1.

La Commissione darà parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della Commissione stessa.
In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

7. La concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno.

8. Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133.

9. Sono abrogate la legge 22 giugno 1939, numero 975, e la legge 25 giugno 1940, n. 844.

Disposizione transitoria

10. Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'art. 6 è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a), b), e c) dello stesso articolo.


Decreto Presidente Repubblica 18 dicembre 1952, n. 4553
(in GU 13 maggio 1953, n. 109)

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 novembre 1950, n. 1093, per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

È approvato il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, nel testo allegato al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro ad interim per il tesoro.

Regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

1. Le proposte per la concessione di diplomi ai benemeriti dell'educazione, della scuola e della diffusione ed elevazione della cultura di cui all'art. 1 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, sono fatte:

a) per i funzionari del Ministero, i rettori delle università, i direttori degli istituti di istruzione superiore, i presidenti degli istituti di istruzione artistica, i provveditori agli studi ed i direttori delle biblioteche pubbliche governative dai competenti direttori generali;
b) per il personale delle università e degli istituti di istruzione superiore dai rispettivi rettori e direttori;
c) per il personale degli istituti di istruzione artistica dai rispettivi presidenti;
d) per il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione media classica scientifica e magistrale, tecnica e artistica, per il personale degli istituti di educazione, nonché per il personale degli uffici scolastici provinciali e per quello ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole elementari dai provveditori agli studi;
e) per le persone non contemplate nelle lettere precedenti da una delle autorità come sopra indicate, a seconda del ramo di istruzione o dell'attività culturale o artistica a vantaggio dei quali si sia svolta l'attività del designato.

2. Le proposte di concessione di diplomi a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri saranno fatte dal Ministero degli affari esteri.

3. Le proposte di concessione di diplomi dovranno essere inviate agli uffici del Ministero della pubblica istruzione di cui al successivo art. 4 nel mese di ottobre di ciascun anno.
Le proposte dovranno essere motivate ed accompagnate da una relazione sull'attività svolta dal designato, sui suoi titoli di merito e la sua condotta civile e morale; dovrà essere inoltre specificata la classe di diploma per cui è fatta la proposta.

4. L'istruttoria su ogni proposta è affidata alla direzione che risulti specificatamente competente in vista dell'attività svolta dal designato.

5. Le proposte, istruite e corredate del parere della direzione generale rispettivamente competente, dovranno essere trasmesse al presidente della Commissione costituita in base all'art. 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, non oltre il giorno 15 febbraio di ciascun anno.

6. Indipendentemente dalla procedura stabilita nei precedenti articoli la Commissione dà parere sulle proposte fatte direttamente per iniziativa del Ministro o di membri della Commissione stessa.

7. Le adunanze della Commissione incaricata dell'esame dei titoli delle persone proposte per la concessione di diplomi saranno valide quando intervengano almeno due terzi dei componenti.
Per ogni proposta sarà incaricato di riferire uno dei membri della Commissione.
Le proposte non approvate dalla Commissione potranno essere ripresentate all'esame di essa solo quando saranno trascorsi almeno due anni e a condizioni che la persona proposta abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.
Nessuna proposta potrà essere ripresentata alla Commissione se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla data in cui è stata respinta per la seconda volta, rimanendo sempre ferma la condizione dell'acquisto di nuovi titoli di benemerenza.

8. Le medaglie previste dall'art. 3 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 32 millimetri, bordato da una banda di colore viola larga 4 millimetri.
Con successivo provvedimento ministeriale saranno stabilite le caratteristiche del diploma e saranno specificate quelle della medaglia, sommariamente descritte nel citato art. 3 della legge.


La pagina
- Educazione&Scuola©