Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Legge 28 febbraio 1961, n. 128
(in GU 24 marzo 1961, n. 75)

Perequazione del trattamento e dello  sviluppo  di  carriera  degli   insegnanti    di   lingue straniere provenienti dal  vecchio  ruolo  del ginnasio

Art.   1. L'art. 3 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 653,  è abrogato

 

Art.   2. Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo B,  attualmente in servizio  nei  ginnasi  e  inquadrati  nei ruoli  transitori ordinari o nei ruoli ordinari, sono assegnati, a  decorrere  dal 1° luglio 1961, al ruolo A col diritto alla ricostruzione  della carriera (escluso il conguaglio degli arretrati  di  stipendio), se provengono dal ruolo dei ginnasi o se  nei  ginnasi  prestino  servizio da un numero di anni pari a  quello  richiesto  per  la concessione dell'abilitazione didattica  agli  insegnanti  fuori ruolo.

 

Art.   3. All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto  fronte  con i normali stanziamenti iscritti nello  stato  di  previsione della  spesa  del  Ministero  della  pubblica   istruzione   per  l'esercizio finanziario 1961-62.


La pagina
- Educazione&Scuola©