Legge 14 novembre 2000, n. 338
(in GU 23 novembre 2000, n. 274)

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari)

1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalita' da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle universita' statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche agli altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.

5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita' previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.

6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalita' della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali.

9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' abrogato.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.

Art. 2.

1. E' autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2002, a favore dell'universita' degli studi di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6130):
Presentato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Zecchino) il 9 giugno 1999.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 giugno 1999 con pareri delle commissioni I, V, VIII e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22, 28 settembre 1999; il 19 ottobre 1999; l'11 novembre 1999; il 29 marzo 2000; il 1o giugno 2000.
Assegnato nuovamente alla VII commissione (Cultura), in sede redigente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, VIII e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede redigente, il 19 e 20 luglio 2000; il 19, 27 settembre 2000.
Presentato il testo degli articoli il 9 giugno 2000 (atto n. 6130/A/RED - relatore on. Dalla Chiesa).
Esaminato in aula il 4 ottobre 2000 ed approvato il 5 ottobre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4826): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 12 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a, 13a e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 19, 24, 25, 26 ottobre 2000.
Assegnato nuovamente alla 7a commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 30 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a, 13a e della Commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7a commissione ed approvato il 2 novembre 2000.
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N O T E:

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari):

"Art. 25. - 1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni universita' un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione e' composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'universita'.

Nelle citta' sedi di piu' universita', o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalita' ed efficienza della gestione, la legislazione regionale puo' prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle universita' al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non puo' designare personale universitario quale proprio rappresentante. Meta' dei rappresentanti dell'universita' sono designati dagli studenti. Il presidente e' nominato dalla regione d'intesa con l'universita'. Le regioni possono altresi' affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle universita', le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.

2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle universita'.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero".

- L'art. 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 (Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970) stabilisce:

"Art. 33. - Per contributi a favore delle opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all'istituzione ed al mantenimento di case dello studente, nonche' per le attivita' sportive, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il
1966....  L. 2.500 milioni
1967....  L. 2.800 "
1968....  L. 3.100 "
1969....  L. 3.500 "
1970....  L. 4.100 "

Le somme di cui al precedente comma possono essere utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie forme di attivita' e di assistenza e tra le singole opere universitarie, nonche' tra i collegi universitari legalmente riconosciuti e' effettuata, ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.".

- Gli articoli 60 e 61 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) prevedono:

"Art. 60. - I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti o di privati a favore delle universita' e istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo piu' utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle universita' e istituti.".

"Art. 61. - Ciascun consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli enti e i privati partecipanti al consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.

La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.".

La lettera d) del comma 3, dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) cosi' recita:

"d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria.".

L'art. 4 della citata legge 2 dicembre 1991, n. 390, stabilisce:

"Art. 4. - 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro , sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonche' per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalita' degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.".

Gli articoli 8 e 16 della citata legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevedono:

"Art. 8. - 1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'art. 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle universita', affinche' queste provvedano ad erogare le borse.".

"Art. 16. - 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attivita' lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalita' per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione al-l'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore . Il Fondo e' ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui al presente articolo.".

- Il comma 2, dell'art. 18 della citata legge 2 dicembre 1991, n. 390, dispone:

"2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.".

L'art. 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) prevede:

"Art. 4. - 1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Le regioni, altresi', potranno destinare nell'ambito della riserva di cui al comma 1, una quota dei fondi di cui all'art. 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione da parte di cooperative edilizie a proprieta' indivisa di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure attuative di cui all'art. 55, lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 4, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni formulano al Ministero dei lavori pubblici proposte per risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficolta' economica, utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le regioni possono provvedere con proprie disponibilita'. I requisiti essenziali per i singoli soci delle medesime cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.".

- Gli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) dispongono:

"Art. 42. - Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:

1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.

Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.

Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.".

"Art. 43. - In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;

b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente areati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densita' abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, ne' nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'art. 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera q) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.".

- Il comma 8, dell'art. 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1987) dispone:

"8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'art.

1, comma 4, della legge medesima, e' autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.".